La banca consulente ripaga i tango bond perché ha taciuto al cliente la situazione del portafoglio

aprile 15, 2014
By

Scatta la responsabilità dell’intermediario che non ha informato in tempo dei pericoli connessi ai titoli poi andati in default l’investitore di cui conosceva una propensione al rischio soltanto media

Se me lo dicevi prima. La banca legata all’investitore dal contratto di consulenza sugli investimenti è costretta a risarcire se ha taciuto a lungo sulla situazione del portafoglio che conteneva i tango bond poi finiti in default: deve infatti ritenersi che laddove il risparmiatore fosse stato avvertito in tempo dei pericoli connessi alle obbligazioni argentine, declassati dalle agenzie di rating, il danno economico sarebbe stato evitabile. E ciò specie se si considera che l’investitore aveva mostrato all’intermediario finanziario una propensione al rischio soltanto media, senza ambire a speculazioni molto impegnative. È quanto emerge dalla sentenza 1662/14, pubblicata dalla prima sezione civile della Corte di appello di Roma, che rovescia la sentenza di primo grado.

Buona fede
Accolto il ricorso del risparmiatore difeso dagli avvocati Vittorio Bovini e Roberto Polloni, delegati Adusbef. Grave l’inadempimento del contratto da parte della banca perché non risulta che il consulente abbia fornito alcun consiglio al cliente nella gestione del portafogli, mentre la banca deve far in modo da ottenere il meglio per l’investitore e, dunque, è tenuta anche a segnalare le criticità sui titoli del portafogli. Nel periodo incriminato il valore dei titoli crolla dal 77,6 al 40 per cento del valore nominale in prossimità della dichiarazione di default del Governo argentino, avvenuta il 23 dicembre 2001: in quel momento il rating è da titoli-spazzatura e la banca operando secondo il principio di buona fede avrebbe dovuto subito avvisare i clienti che si erano attribuiti un profilo di rischio senz’altro minore. Risultato: scatta il risarcimento, ma alla somma devono essere detratti l’importo recuperato con la vendita dei titoli e quello incassato col distacco della cedola. Alla banca non resta che pagare anche le spese di giudizio.

Dario Ferrara (da cassazione.net)

sentenza corte d_appello di roma

Tags: ,

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CHI SIAMO

EVENTO

"ATAC punto e a capo!"

Giovedì,
30 gennaio 2014

ore 15,00

Aula Magna della
Facoltà Valdese
di Teologia
Via Pietro Cossa 40
(Piazza Cavour)
Roma

Cartella Stampa »

Comunicato Stampa »

viva la costituzione

Archivi