Ancora una volta il CILD (Centro d’Iniziativa di Legalità Democratica) difende i diritti di tutti e vince: la Seconda Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma il 5 aprile 2022 ha stabilito che “gli stranieri con permesso di soggiorno aventi titolo per svolgere attività lavorativa in uno Stato membro hanno lo stesso trattamento dei cittadini nei settori della sicurezza sociale” come prevede l’art. 12 paragrafo 1 della direttiva UE 2011/98. Da ciò la Corte provvede che la Signora ***, essendo in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari che consente di svolgere attività lavorativa con i connessi diritti di sicurezza sociale, ha gli stessi diritti di ogni cittadino italiano. Tra questi diritti è ricompreso l’assegno di maternità. Ma alla richiesta della Signora *** di tale assegno il Comune di Roma Capitale e l’INPS rispondevano con un diniego. Il ricorso della Signora veniva, in prima istanza, rigettato. Alla successiva istanza di secondo grado la Corte di Appello dava invece ragione essendo nel frattempo intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza 54/2022
dichiarava l’illegittimità costituzionale della parte della norma in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità in cui esclude il diritto all’assegno di maternità dei cittadini di Paesi terzi che sono in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quello di lungo soggiorno.