Le convenzioni per l’accesso ai dati… queste sconosciute!

novembre 7, 2013
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Ovvero: quando lo Stato si fa pagare dagli enti locali… e indirettamente dai cittadini! Ecco un esempio di “mala amministrazione” che si perpetua, in barba a quello che invece dice la legge.
Oggi sappiamo tutti quanta importanza hanno acquisito le banche dati e la possibilità di consultare e controllare dati, meglio se in tempo reale.
E di questo ne è convinto anche il legislatore, tanto che nel codice dell’amministrazione digitale – il D.Lgs. 82/2005 – c’è un articolo, il 50, che dispone che:
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6 (cioè in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali) salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in cui si parla delle tipologie di documenti esclusi dal diritto d’accesso), e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (che riguarda il controllo – sempre gratuito –  delle autocertificazioni).
3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
E partendo da questa disposizione di legge sarebbe normale pensare che tutte le amministrazioni che possiedono delle banche dati si siano attivate – chi prima e chi dopo- a redigere gli schemi di convenzione previsti, tanto che nel 2011 l’allora DigitPA (ora AGID) ha anche pubblicato delle linee guida, ora aggiornate alla seconda versione.
Teniamo anche presente che gli schemi di convenzione devono essere messi a disposizione da parte di tutte le amministrazioni nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente prevista dal D.Lgs. 33/2013, nella parte in cui si parla proprio di verifica dei dati e delle autocertificazioni.
Invece nella realtà questo non succede: come potete ben immaginare, nella maggior parte dei casi l’accesso ai dati tenuti dalle PA centrali era previsto a pagamento, e anche di notevole entità; e le PA centrali continuano anche ora a pretendere il pagamento, nonostante ciò che prevede il CAD.
Che fare?
Al momento non sembrano esistere pronunce di tribunali in merito, ma le amministrazioni  locali si stanno muovendo piano piano; in estate è uscita una nota della Presidenza del Consiglio sull’accesso ai dati del Pubblico Registro Automobilistico (pubblico sì, ma a caro prezzo!) e del Registro delle Imprese – INFOCAMERE, su richiesta del Comune di Ferrara.
I dati delle imprese sono stati recentemente resi disponibili attraverso il portale verifichePA a cui si accede mediante convenzione; i servizi attivati sono 2:
il primo riguarda la fornitura di documenti che attestano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alla pubbliche amministrazioni da imprese e persone relativamente a quanto contenuto nel Registro Imprese.
il secondo permette di acquisire elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale; infatti, per legge (art. 16 legge n. 2 del 28/01/2009 di conversione del D.L. 185/2008) tutte le imprese costituite in forma societaria devono comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata al Registro Imprese.
In realtà, stante lo sviluppo della normativa attuale, i dati di cui le PA hanno bisogno in materia di imprese vanno ben oltre a quelli che si ottengono con i servizi appena descritti, soprattutto per gli adempimenti richiesti in materia di controllo delle società partecipate e trasparenza: e quindi si continua a fare ricorso alle convenzioni a pagamento.
I dati dei veicoli possono essere consultati dal sito dell’Automobile Club Italiano – ACI, in cui vengono indicate le condizioni di accesso e i relativi costi, e viene citato come riferimento il recente decreto del 2013 che rivede le tariffe di accesso al servizio.
L’ACI ha natura giuridica di Ente Pubblico non Economico, e quindi rientra a pieno titolo tra gli enti a cui si applicano le disposizioni del CAD: lo dice espressamente l’art. 2, comma 2, del CAD, che fa riferimento alla definizione allargata di pubblica amministrazione del D. Lgs. 165/2001.
Lo stesso si può dire per la Camera di Commercio, che rientra sicuramente tra le pubbliche amministrazioni, e che gestisce i propri dati attraverso una società dedicata (Infocamere).
Sembra che anche dopo questo parere, gli enti in questione non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare ai sostanziosi introiti attuali, anche perché qualora venissero a mancare, come potrebbero ripianare l’eventuale ammanco nel bilancio?
Ma una cosa risulta essere chiara: alla fine dei conti, chi paga l’accesso ai dati è sempre il cittadino, o attraverso il bilancio del proprio ente locale, o perché lo Stato eventualmente aumenta le tasse per ripianare le somme mancanti a favore delle PA centrali proprietarie dei dati.
L’unica soluzione sembra essere quella proposta dall’art. 58, comma 3-bis, del CAD, secondo cui “In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni (…)”
Non si può parlare si semplificazione e sburacratizzazione dell’amministrazione, se il semplice accesso ad una banca dati deve continuare ad essere pagato, nonostante quanto disposto dalla normativa.
Anche la Legge 241 del 1990 ha sempre previsto che l’accesso debba essere gratuito, salvo il puro costo di riproduzione.
Se provassimo a calcolare quante risorse vengono annualmente pagate da tutte le Amministrazioni per accedere alle banche dati, ci accorgeremmo dell’enormità del giro di affari di cui stiamo parlano e quindi del risparmio che ci potrebbe essere.
Quindi tutte le volte che si parla dei risparmi portati dalla digitalizzazione della PA e del conseguente aumento del PIL, vi rientra anche il calcolo delle minori somme spese dagli enti per accedere alle banche dati, e quindi della minore spesa per i tutti i cittadini.
Ma come abbiamo ormai capito, una cosa è ciò che è scritto nella legge, e tutta un’altra cosa è quello che succede nella vita di tutti i giorni!

  

http://www.pionero.it/2013/10/31/le-convenzioni-per-laccesso-ai-dati-queste-sconosciute/

 

 

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