Per accedere ai documenti amministrativi e’ necessario che questi siano detenuti dall’amministrazione nei cui confronti si è esercitato il diritto di accesso.

luglio 31, 2013
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2013, proposto da:
Comunità Montana Valchiavenna, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Venosta e Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Roma, via Bissolati n. 76;

contro

Impresa Triulzi di Corrado Triulzi & C. s.n.c.;

nei confronti di

Provincia Di Sondrio, Comune Di Chiavenna, Associazione Il Quadrifoglio Onlus, Fondazione Cariplo, Meraviglia S.p.A.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 00159/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi ad appalto

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avv. Nardulli, per delega dell’Avv. Degli Esposti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La Comunità Montana della Valchiavenna appella la sentenza del TAR Lombardia – sede di Milano in epigrafe, con la quale le è stato ordinato, unitamente alla Onlus Il Quadrifoglio, di consentire alla Impresa Triulzi di Corrado Triulzi & C. s.n.c. l’accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 agli atti della procedura di affidamento in appalto dei lavori dell’edificio c.d. ex ebanisti di Chiavenna, per il cui affidamento la ricorrente aveva presentato un preventivo.

1.1 L’ente odierno appellante nega di detenere gli atti di cui alla domanda di accesso, asserendo di essere completamente estranea alla procedura di gara, in quanto curata dalla sola Onlus Il Quadrifoglio, alla quale essa appellante ha concesso in comodato quarantennale l’immobile affinché provvedesse a ristrutturarlo ed a realizzarvi un centro di assistenza per i disabili.

2. Benché ritualmente intimate, le altre parti cui l’appello è stato notificato non si sono costituite.

3. L’appello è fondato.

3.1 Giova ricordare in diritto, che il diritto di accesso nei confronti di documenti amministrativi postula, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, che questi siano detenuti dalla pubblica amministrazione nei confronti del quale è esercitata la pretesa ostensiva.

Trattandosi di fatto costitutivo di detta pretesa, l’onere di fornire la prova in ordine a tale circostanza grava, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., sulla parte che agisce in giudizio. Né si può ritenere che sia l’amministrazione a dovere offrire la prova di non detenere i documenti oggetto dell’istanza, non essendo concepibile la prova di un fatto negativo.

3.2 Quest’ultima può invece offrire la prova di fatti positivi contrari, come avvenuto nel presente giudizio.

La Comunità montana odierna appellante ha infatti documentato di avere affidato ad altro soggetto il compito di provvedere ai lavori di ristrutturazione in relazione ai quali l’istanza ostensiva è stata proposta. Ciò mediante il protocollo d’intesa con la Onlus Il Quadrifoglio ed il contratto di comodato dell’immobile interessato a favore di quest’ultima. Da tali documenti si ricava infatti che è quest’ultima associazione a dovere provvedere all’attuazione degli interventi.

Il che esclude che gli atti di gara per l’affidamento di detti lavori possano essere detenuti dalla Comunità Montana.

4. Pertanto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinta la domanda di accesso dell’Impresa Triulzi nei confronti dell’amministrazione odierna appellante.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge la domanda di accesso proposta dall’Impresa Triulzi di Corrado Triulzi & C. s.n.c. nei confronti della Comunità Montana Valchiavenna.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

Alessandro Pajno, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2013

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