I contratti di servizio con la società in house possono stipularsi mediante scrittura privata

marzo 1, 2014
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REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

 

Sezione di controllo per la Regione siciliana

 

 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale dell’11 dicembre 2013

 

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco  del Comune di Aragona (AG) con nota di prot. n. 11028 del 25 settembre 2013 (prot. cc.113 del 27 settembre 2013);

vista l’ordinanza n. 511/2013/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;

udito il relatore,  Cons. Anna Luisa Carra                          ,

ha emesso la seguente

 

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Aragona (AG), ha chiesto di conoscere se, alla luce della novella introdotta dall’art. 6, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha modificato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la stipulazione dei contratti pubblici deve essere usata obbligatoriamente ed esclusivamente la forma elettronica, se quest’ultima è alternativa alla forma cartacea ovvero se deve essere usata obbligatoriamente ed esclusivamente la forma cartacea.

In particolere, il Sindaco del Comune di Aragona evidenziava il differente indirizzo interpretativo assunto, in subiecta materia, dall’AVCP con la determinazione n. 1/2013 rispetto al parere n. 97/2013 e 121/2013 della Corte dei conti -Sezione di controllo Lombardia.

****

La Sezione reputa la richiesta di parere ammissibile  sotto il profilo soggettivo, essendo stata avanzata a firma del Sindaco, che  sotto il profilo oggettivo, in quanto  rientrante nelle “materie di contabilità pubblica” secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei Conti per la Regione siciliana con delibera n. 1/2004 e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati, per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica, da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

Il quesito proposto, inoltre, attiene ad un profilo generale in ordine alla forma dei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, la cui validità condiziona direttamente la legittimità e la regolarità contabile e finanziaria dell’impegno di spesa assunto dall’ente locale.

Il suddetto quesito, altresì, è formulato in termini generali ed astratti e non interferisce con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile né con la sfera di competenza riservata dalla legge ad altri organismi pubblici, poiché la Sezione non è chiamata a rendere il proprio parere su un affidamento specifico o su un concreto atto gestionale, bensì su un requisito del contratto previsto dalla legge a pena di nullità.

La Sezione ritiene, infine, che la disciplina della forma degli atti nell’ambito dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione rientri a pieno titolo nella nozione di contabilità pubblica.

Passando all’esame del merito della questione, la Sezione ritiene di dover preliminarmente scrutinare l’applicabilità in Sicilia dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha modificato l’art. 11, comma 13, del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prescrivendo che: “Il contratto è stipultato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo lenorme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.”

La disposizione in esame risulta pienamente applicabile in Sicilia in forza della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.”

L’art. 1 della legge citata, infatti, ha recepito le norme del codice dei contratti pubblici con espressa eccezione di alcuni articoli, tra i quali non è annoverato l’art. 11 che interessa il caso in esame.

Il quesito posto all’odierno esame, invero, risulta già affrontato dalla Corte dei conti – sezione di controllo per la regione Lombardia, con i pareri n. 97 e 121 del 2013, dal cui contenuto questa Sezione non ritiene di doversi discostare.

In relazione allo specifico quesito posto dal sindaco del comune di Aragona occorre premettere che la disposizione di cui all’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti novellato non pone la semplicistica alternatività tra “forma elettronica” e “forma cartacea”, ma sancisce la nullità testuale del contratto per carenza delle forme alternative i cui requisiti di validità sono previsti “ad substantiam”; sancisce, altresì, il superamento della tassatività della forma scritta cartacea, mediante la previsione di forme alternative ad substantiam; precisa che l’atto pubblico notarile debba essere “informatico” ( secondo la disciplina prevista dal d.lgsl.n.110/2010 recante “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio”, a norma dell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e prevede la “modalità elettronica” secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Il rapporto tra le varie forme ammissibili di contratto concluso dalla pubblica amministrazione, rientrante nella disciplina del Codice degli appalti, è posto dal legislatore in termini di alternatività, tenuto conto della tipologia di contratto da stipulare.

La disposizione ha inteso adeguare alle moderne tecnologie l’utilizzo delle forme contrattuali in cui è trasfusa la volontà della pubblica amministrazione, aggiungendo, ma non sostituendo, alle tradizionali forme scritte cartacee, la forme elettronica e/o digitale, con alcune precisazioni di requisiti a pena di nullità.

In conclusione, ad avviso della Sezione, l’art. 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006 si interpreta nel senso che:

1) in caso di adozione del rogito notarile, quest’ultimo sarà sostituito dal documento informatico notarile, a pena di nullità, alla stregua del preciso richiamo della norma;

2) il contratto sarà concluso in modalità elettronica, solo se la stessa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante (contratti di appalti di servizi e forniture che si perfezionano sul MEPA): in tal caso la modalità elettronica è un requisito ad substantiam a pena di nullità;

3) laddove non è obbligatoriamente prevista la modalità elettronica, è sempre possibile stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con l’intervento dell’Ufficiale rogante, su supporto cartaceo;

4) la scrittura privata autenticata, su supporto cartaceo, può essere utilizzata  in tutti i casi in cui tale forma è prevista per la conclusione del contratto ( scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes); in caso di trattativa privata, infatti, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ( la scrittura privata è prevista anche nell’art. 11, comma 13 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

 

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana in sede consultiva.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria all’Amministrazione richiedente, al Sindaco del Comune di Aragona, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2013                       .

 

Il Relatore                                                                         Il Presidente

(Anna Luisa Carra)             (Stefano Siragusa)

 

 

Depositato in Segreteria il 21 GENNAIO 2014

 

 

 

 

 

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