Servizio di gestione dei villaggi di Roma Capitale

marzo 21, 2016
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Come già segnalato a Codesto Ente da molteplici organizzazioni del terzo settore, la scelta di utilizzare buona parte delle somme destinate, come recita il bando, alla “tutela ed assistenza di persone in condizione di bisogno e di emarginazione delle minoranze etniche e culturali presenti sul territorio citadino, favorendone contestualmente decorose condizioni di accoglienza e un’integrazione sul territorio”, per l’attività piccola manutenzione e di vigilanza, oltre che rappresentare una preoccupante deriva, anche culturale, sulle modalità di gestione delle politiche sociali depotenziando, di fatto, i percorsi di inclusione sociale, rappresenta a nostro giudizio una vera e propria violazione dei principi ispiratori della L. 328/2000 e della definizione di interventi e servizi sociali fornita dall’art. 128 del Dlgs 112 del 31 marzo 1998.
Oltre che per quanto suddetto, il bando presenta disposizioni che se anche non si possono definire illegittime, nel ristretto senso di non conformità alle norme, sicuramente risultano discutibili e che con molta probabilità potranno originare un notevole contenzioso.
Ci riferiamo principalmente al fatto che il bando stesso preveda, anche se in una forma non esplicita, ben due ribassi rispetto alla base di gara.
Ferme restando tutte le critiche da più parti espresse sul fatto che servizi di carattere sociale possano essere attribuiti con sistemi che comunque costringano a presentare offerte economiche a ribasso, cosa questa che comporta necessariamente una diminuzione degli standard di qualità ed innovazione, nel bando in esame, oltre al ribasso relativo all’offerta economica, è prevista l’indicazione, nella proposta tecnica di “Migliorie che non comportino costi aggiuntivi per l’amministrazione”. Tra tali migliorie oltre ai servizi innovativi/aggiuntivi forniti agli ospiti per favorirne l’integrazione e l’inclusione, sono previsti interventi di miglioramento e riqualificazione degli spazi e la fornitura di beni immobili e/o mobili.
Al di là del fatto che, a nostro giudizio, considerare quanto previsto dal punto D.3. dell’offerta tecnica non come parte integrante della vera e propria qualità del servizio offerto ma come una miglioria da valutare separatamente, rappresenta una scelta illogica ed irragionevole, nessun dubbio può esserci sul fatto che l’intero punto D, rappresenta un ulteriore ribasso che i partecipanti saranno costretti ad assumersi.
Ribasso che peraltro, sebbene nel bando non sia previsto, non può che incidere sulla valutazione della congruità e/o anomalia delle offerte.
Paradossalmente si potrebbe avere una offerta economica perfettamente congrua ma che se valutata anche alla luce dei servizi offerti come “migliorie senza costi aggiuntivi” renderebbe l’offerta anormale.
Nessun dubbio può infatti esserci che qualsivoglia miglioria rappresenti per l’esecutore un costo che dovrà necessariamente ricadere sul prezzo complessivo offerto.
Alla luce di quanto sopra esposto Vi invitiamo a voler, anche nell’ambito dei poteri di autotuela e previa assunzione di ogni opportuna determinazione in merito alla proroga del termine di scadenza, procedere alla correzione dell’avviso pubblico in oggetto.

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