Le prerogative del Comune nella regolamentazione dell’uso temporaneo dei beni nel centro storico

maggio 29, 2014
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale *del 2013, proposto da:

PA.MI Sas, di Paolo Allegrini & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Valerio Santonocito e Romana Piserà, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni, 52;

 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21; 

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Comune di Roma Capitale il 14 giugno 2013 recante disdetta della concessione di occupazione suolo pubblico permanente già autorizzata con determinazione dirigenziale n. 18 dell’8 gennaio 2008.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Roma Capitale, Municipio Roma Centro Storico, con atto del 14 giugno 2013, ha comunicato alla Società ricorrente che, con delibera C.M. n. 6 del 25 febbraio 2010, ha definito le aree all’interno del Municipio Roma Centro Storico in cui istituire il piano di massima occupabilità, mentre, con successiva delibera C.M. n. 28 del 28 dicembre 2012, ha approvato la scheda di dettaglio del piano di massima occupabilità municipale relativo a via Monte Giordano che, per il locale in questione, non prevede più la possibilità di rilasciare concessioni per l’occupazione di suolo pubblico.

Pertanto, ha rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della delibera C.C. n. 75/2010, in virtù di quanto previsto nella delibera C.M. n. 28 del 2012, che non intende rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre 2013, la concessione demaniale permanente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 18 dell’8 gennaio 2008 per mq 30,30 per il locale sito in Via Monte Giordano n. 12.

Di talché, la Società PA.MI Sas ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990.

La disdetta sarebbe pervenuta senza essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.

Eccesso di potere per difetto di motivazione.

La circostanza che non sia precisato il motivo per il quale tutti i locali pubblici di Via Monte Giordano, tranne quello sito di fronte al civico 35, perdono la concessione OSP dimostrerebbe il vizio di nullità del provvedimento.

Violazione dell’art. 4 quinquies della deliberazione n. 75 del 31 luglio 2010 del Consiglio Comunale di Roma Capitale e contestuale eccesso di potere per difetto di congrua istruttoria.

Sarebbe stato sufficiente espletare una congrua istruttoria per evidenziare che lo slargo di Via di Monte Giordano sito in corrispondenza dei civici 12 e 13 lascia aperto, sulla sede stradale, la stessa quantità di spazio aperto in corrispondenza dello slargo ove si trova il locale sito al civico 35.

Eccesso di potere per sviamento.

In nessuna parte della deliberazione n 6 del 2010 si leggerebbe che il locale pubblico ove si svolge l’attività imprenditoriale della PA.MI Sas abbia superato il limite di livello di inquinamento acustico.

Violazione dell’art. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241 del 1990 come modificata dalla l. n. 15 del 2005.

L’esercizio del potere di autotutela richiederebbe la valutazione di un interesse pubblico all’annullamento attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costituitesi e medio tempore consolidatesi.

Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 30 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso, che può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010 in quanto manifestamente infondato, va respinto.

La controversia, infatti, propone questioni nella quasi totalità già esaminate e ritenute non condivisibili da questa Sezione (cfr. ex multis: TAR Lazio, II Ter, 19 novembre 2013, n. 9918; TAR Lazio, II Ter, 19 marzo 2013, n. 2811) nonché, da ultimo, dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2014, n. 893).

Con l’impugnato provvedimento del 14 giugni 2013, Roma Capitale, Municipio Roma Centro Storico, come in precedenza esposto, ha comunicato alla Società ricorrente che, con delibera C.M. n. 6 del 25 febbraio 2010, ha definito le aree all’interno del Municipio Roma Centro Storico in cui istituire il piano di massima occupabilità, mentre, con successiva delibera C.M. n. 28 del 28 dicembre 2012, ha approvato la scheda di dettaglio del piano di massima occupabilità municipale relativo a via Monte Giordano che, per il locale in questione, non prevede più la possibilità di rilasciare concessioni per l’occupazione di suolo pubblico.

Pertanto, ha rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della delibera C.C. n. 75/2010, in virtù di quanto previsto nella delibera C.M. n. 28 del 2012, che non intende rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre 2013, la concessione demaniale permanente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 18 dell’8 gennnaio 2008 per mq 30,30 per il locale sito in Via Monte Giordano n. 12.

Le censure proposte dalla parte ricorrente non sono persuasive.

L’atto impugnato è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP).

L’art. 10, rubricato “rinnovo e disdetta”, dopo avere indicato al primo comma che “le concessioni sono rinnovabili alla scadenza”, dispone al secondo comma che “salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l’anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e l’Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza”.

Il sistema disegnato dalla norma, quindi, prevede il rinnovo automatico delle concessioni permanenti a seguito del pagamento del canone, ma attribuisce all’amministrazione il potere di procedere alla disdetta con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza.

Il provvedimento impugnato è da qualificare come disdetta in quanto determina il mancato rinnovo della concessione alla sua scadenza, vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il Collegio, peraltro, ritiene che detto atto abbia natura provvedimentale e non privatistica in quanto adottato dall’amministrazione comunale nell’esercizio autoritativo del potere pubblico.

Infatti, incidendo su un rapporto pubblicistico, che ha la sua fonte nel provvedimento di concessione di OSP, deve ritenersi ontologicamente connotato dalla stessa natura provvedimentale dell’atto da cui scaturisce il rapporto.

Nondimeno, trattandosi di atto vincolato in quanto adottato in esecuzione della delibera di C.M. n. 6 del 25 febbraio 2010 e della delibera di C.M. n. 28 del 28 dicembre 2012, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, altrimenti necessaria, non è idonea a tradursi in un vizio di legittimità del provvedimento in quanto, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il provvedimento impugnato si presenta esaurientemente motivato attraverso il richiamo alle dette delibere del Consiglio Municipale, mentre l’attività istruttoria è stata evidentemente posta alla base degli atti generali presupposti, di cui il provvedimento individuale costituisce applicazione.

In particolare, dalla deliberazione del Consiglio Municipale n. 28 del 28 dicembre 2012 emerge che, nelle sedute delle Commissioni consiliari congiunte Urbanistica-Commercio del 18 e del 23 ottobre 2012, sono state approvate alcune schede di dettaglio del PMO municipale, tra cui quella relativa a Via di Monte Giordano, predisposte ed approvate dalla Commissione Tecnica e che gli elaborai grafici da tale Commissione predisposti risultano adottati in conformità ed in ossequio alla normativa vigente nonché ai criteri riferiti con deliberazione C.M. n. 2 del 2011.

Di talché, con la deliberazione C.M. n. 28 del 2012, il Municipio Roma Centro Storico ha approvato le schede di dettaglio del PMO predisposte dalla Commissione Tecnica, tra cui quella relativa a Via di Monte Giordano.

Nell’approvazione degli elaborati grafici predisposti sulla base dei criteri tecnici, è in re ipsa che il Consiglio Municipale ha condiviso e fatto propri gli stessi criteri tecnici.

Tali criteri, estremamente articolati, in ragione delle argomentazioni apposte accanto ad ogni singola voce e relativa proposta, traggono spunto in particolare dalla delibera di C.C. n 119 del 2005 e ss.mm.ii., dal codice della strada, dai pareri espressi dal Comando dei Vigili del Fuoco, dalla Prefettura e dal Ministero dei Trasporti nonché da altre varie ed articolate considerazioni volte a garantire anche e soprattutto la sicurezza pubblica.

D’altra parte, lo stesso art. 4 bis, comma 4, del regolamento Cosap dispone che i Piani di Massima Occupabilità devono tenere conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale.

L’iter logico-giuridico sulla cui base è stato determinato il piano di massima occupabilità di Via di Monte Giordano, di conseguenza, deve ritenersi percepibile con riferimenti ai criteri di cui al verbale della riunione della Commissione tecnica del 9 novembre 2010, mentre sarebbe stato onere della parte ricorrente dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento del fatto in cui l’amministrazione potrebbe essere eventualmente incorsa nella redazione dell’elaborato grafico con specifico riferimento all’area antistante il proprio esercizio commerciale.

In altri termini, è in re ipsa che l’intendimento dell’amministrazione sia stato quello di approvare le schede di dettaglio del PMO relative alle varie strade e piazze attraverso l’applicazione dei criteri tecnici elaborati dalla Commissione Tecnica, il che, evidentemente, non rende insindacabile la determinazione amministrativa, ma onera la parte ricorrente, come in qualunque giudizio di tipo impugnatorio, di fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’atto.

Nel caso di specie, ciò si traduce nell’onere di provare che i criteri elaborati dalla Commissione non sono stati correttamente applicati nella singola scheda di dettaglio con specifico riferimento all’area antistante il proprio esercizio commerciale ovvero di dare conto della manifesta illogicità dei criteri che non hanno consentito l’assentibilità, totale o parziale, dell’occupazione di suolo pubblico nell’area di interesse.

In definitiva, mentre la motivazione della configurazione di Via di Monte Giordano per quanto concerne la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico è direttamente riferibile ai criteri tecnici sulla cui base sono stati predisposti gli elaborati grafici, la ricorrente avrebbe dovuto fornire una precisa dimostrazione del fatto che, pur essendo possibile sulla base dei criteri elaborati, l’occupazione di suolo pubblico è stata totalmente o parzialmente negata o, in alternativa, avrebbe dovuto dimostrare la manifesta illogicità degli specifici criteri che non hanno consentito l’assentibilità dell’occupazione del suolo antistante l’esercizio commerciale in discorso.

Tale dimostrazione, sebbene la ricorrente abbia formulato alcune argomentazioni in proposito, non può ritenersi in concreto fornita.

Per altro verso, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di affermare che i piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell’esigenza dell’amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell’obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l’espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini (ex multis: TAR Lazio, II ter, 4 aprile 2013, n. 3446; TAR Lazio, II ter, 19 giugno 2012, n. 5649).

La natura dell’atto di concessione amministrativa o.s.p., di conseguenza, conferisce al Comune una serie di prerogative, volte a regolare l’uso temporaneo del bene in alcune aree della città, in prevalenza situate nel centro storico, dove l’occupazione del suolo pubblico è limitata dall’esistenza di un preponderante pubblico interesse diretto alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e dove, quindi, gli interessi imprenditoriali dei privati si rivelano recessivi rispetto agli interessi pubblici volti alla tutela dei beni architettonici e, in generale, del patrimonio monumentale e culturale della città.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione comunale resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), in favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Roberto Politi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2014

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