Il danno a società pubbliche deve considerarsi erariale anche se le stesse non sono in house

marzo 13, 2014
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

 

 

Il Giudice designato, dott. Nicola Ruggiero, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 66132 del registro di segreteria, relativo alla conferma, modifica o revoca del sequestro conservativo ante causam di beni mobili, immobili e crediti, autorizzato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale con Decreto in data 8 ottobre 2013, in parziale accoglimento dell’istanza della Procura regionale depositata in data 3 ottobre 2013, in favore dell’Azienda Autoservizi Irpini s.p.a. (AIR spa) fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 2.566.077,19, ed in favore della Compagnia Trasporti Irpini-ATI spa (CTI-ATI spa) fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 138.000,00, nei confronti dei soggetti sotto indicati:

1) …fino alla concorrenza di euro 138.000,00;

2) …fino alla concorrenza di euro 672.000,00;

3) …fino alla concorrenza di euro 384.000,00;

4) … fino alla concorrenza di euro 1.080.000,00;

5) … fino alla concorrenza di euro 2.704.077,19;

VISTO il ricorso per sequestro conservativo con contestuale invito a dedurre depositato dalla Procura Regionale in data 3 ottobre 2013;

VISTO il Decreto in data 8 ottobre 2013, con il quale il Presidente della Sezione Giurisdizionale, in parziale accoglimento dell’istanza della Procura regionale, ha autorizzato il sequestro conservativo, fissando contestualmente l’udienza del 21 novembre 2013 per la comparizione delle parti e dei terzi davanti al giudice designato per la conferma, modifica o revoca del sequestro;

VISTA la memoria difensiva depositata in data 20 novembre 2013 dal Sig. …, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Riviera di Chiaia n.207, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Allodi ed Aldo Starace, dai quali è rappresentato e difeso;

VISTA la memoria difensiva depositata in data 20 novembre 2013 dalla Sig.ra …, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n.207, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Allodi ed Aldo Starace, dai quali è rappresentata e difesa;

VISTA la memoria di costituzione depositata in data 20 novembre 2013 dal Sig. …, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona e dall’Avv. Raffaele D’Alessio, e con quest’ultimo domiciliato in Napoli alla via R. Bracco n.45, presso lo studio Carlomagno-Law Firm;

VISTA la memoria di costituzione depositata in data 20 novembre 2013 dal Sig. …, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona e dall’Avv. Raffaele D’Alessio, e con quest’ultimo domiciliato in Napoli alla via R. Bracco n.45, presso lo studio Carlomagno-Law Firm;

VISTA la memoria depositata in data 21 novembre 2013 dal Sig. …, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi, con i quali elett.te domicilia in Napoli, alla via F. Caracciolo n.15;

ESAMINATI gli atti del procedimento contenuti nel fascicolo processuale;

UDITI nell’udienza del 21 novembre 2013, celebrata con l’assistenza del Segretario dott. Alfonso Pignataro, gli Avv.ti Roberto De Masi e Felice Laudadio per il convenuto …, l’Avv. Aldo Starace per i convenuti …, gli Avv.ti Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona e Raffaele D’Alessio per i convenuti …, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Cons. Pierpaolo Grasso;

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 3 ottobre 2013, la Procura Regionale per la Campania ha chiesto al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale di disporre il sequestro conservativo dei crediti, beni mobili ed immobili ivi puntualmente indicati, in favore dell’AIR- Azienda Autoservizi Irpini spa, fino alla concorrenza della somma di euro 2.566.077,19, ed in favore della CTI-Compagnia Trasporti Irpini-ATI spa, fino alla concorrenza dell’ importo di euro 138.000,00, nei confronti dei soggetti sottoindicati:

a) …(Amministratore unico di CTI-ATI spa all’epoca dei fatti), fino alla concorrenza di euro 138.000,00;

b) …(Amministratore unico pro-tempore della soc. AIR spa), fino alla concorrenza di euro 672.000,00;

c) …(Amministratore unico pro-tempore della soc. AIR spa), fino alla concorrenza di euro 384.000,00;

d) …(Amministratore unico pro-tempore della soc. AIR spa), fino alla concorrenza di euro 1.080.000,00;

e) …(Direttore Generale tanto della soc. AIR spa quanto della CTI-ATI spa all’epoca dei fatti), fino alla concorrenza di euro 2.704.077,19.

Con il medesimo atto, gli stessi soggetti sono stati invitati a depositare, ex art. 5, comma 1, D.L. n.453/93 conv. in Legge n.19/94, le proprie deduzioni difensive ed eventuali documenti entro il termine di trenta giorni, con facoltà di richiedere l’audizione personale.

2. Nel citato ricorso, l’ Organo requirente, attivatosi sulla base di un esposto segnalante presunte irregolarità nella gestione dell’AIR spa e delle società dalla medesima controllata, ha, innanzitutto, premesso che la soc. AIR spa ha per oggetto sociale la gestione del trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità, nonché l’esercizio e la gestione di ogni altro servizio connesso, strumentale e complementare a quello di trasporto e che sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

Ha aggiunto che la predetta società, con capitale interamente posseduto, sin dal 16.11.2001, dalla Regione Campania in qualità di socio unico (onde l’asserita riconducibilità al modello della gestione in house) detiene il 99,5% della Compagnia Trasporti Irpini –ATI sp.a. (esercente, a sua volta, il trasporto urbano nella città di Avellino, nonché tra la città capoluogo ed i comuni limitrofi), ed il 100% del capitale della soc. AIR COMUNICATION MARKETING srl, espletante attività di gestione della comunicazione, promozione e marketing in via strumentale rispetto alle esigenze della capogruppo.

Tale ultima società, puntualizza l’Organo requirente, ha operato, almeno sino al 2010, nell’interesse esclusivo della Società sportiva Felice Scandone spa di Avellino (militante nel campionato nazionale di basket di A1), provvedendo, tra l’altro, alla vendita, per conto della stessa, degli spazi pubblicitari all’interno del palazzetto dello sport, nonché alla raccolta delle sponsorizzazioni in denaro.

Sponsor principale della citata società sportiva è risultata, negli ultimi anni e sino alla stagione 2010/2011, l’AIR spa, la quale, in base alle previsioni contrattuali, avrebbe dovuto erogare, a tale titolo, l’importo complessivo di euro 3.050.000,00, oltre IVA, così suddiviso (vedasi prospetto riepilogativo riportato a pag. 3 del ricorso per sequestro conservativo):

-stagione sportiva 2008/2009: euro 1.000.000,00, oltre IVA;

-stagione sportiva 2009/2010: euro 900.000,00, oltre IVA;

-stagione sportiva 2010/2011: euro 900.000,00, oltre IVA;

-stagione sportiva 2011/2012 (co-sponsor): euro 250.000,00, oltre IVA.

Nondimeno, il riscontro delle fatture emesse dal beneficiario ha fatto emergere, secondo la ricostruzione attorea, l’erogazione da parte della soc. AIR di somme superiori rispetto a quelle contrattualmente dovute, nonché la corresponsione da parte di altre società controllate dalla medesima AIR spa, di importi del tutto ingiustificati.

Nello specifico, con riferimento alla stagione sportiva 2008/2009, sono state erogati, a titolo di sponsorizzazione, da AIR spa e da AIR Comunication srl importi per euro 1.680.000,00, IVA inclusa (vedasi riepilogo delle fatture riportato a pag. 4 del ricorso), con somme definite “extra-contratto”, per euro 480.000,00, IVA inclusa, rappresentanti, nell’impostazione attorea, vere e proprie contribuzioni indebite.

Peraltro, la circostanza per cui, lo stesso giorno dell’emissione della fattura n. 90 (per euro 300.000,00, IVA inclusa), la soc. AIR Comunication Marketing srl ha ricevuto dall’AIR l’importo di euro 264.000,00, IVA inclusa (fattura n.27, quale integrazione del rapporto di sponsorizzazione tra AIR spa e S.S. Scandone ai fini dell’Eurolega 2008/2009) e dalla CTI-ATI spa l’importo di euro 72.000,00, IVA inclusa (fattura n.28 per la sponsorizzazione della squadra di basket ai fini dell’Eurolega 2008/2009), è stata interpretata dall’Organo requirente quale sintomatica della reale funzione svolta dall’AIR Comunication.

Quest’ultima, infatti, si sarebbe limitata a “girare” il denaro dalla AIR spa alla S.S. Scandone, in modo tale che il trasferimento non sembrasse effettuato direttamente dalle società pubbliche (AIR spa e CTI-ATI spa).

A tal riguardo, la Procura contabile ha rimarcato come la gestione della CTI-ATI fosse demandata all’apparato amministrativo della AIR spa in virtù di un contratto di servincing, asseritamente sconosciuto allo stesso socio controllante.

Allo stesso modo, con riferimento alla stagione 2009/2010, sono stati erogati, a titolo di sponsorizzazione, importi per euro 1.272.000,00, IVA inclusa (vedasi riepilogo delle fatture riportato a pag. 7 del ricorso), con la conseguenza che le somme indebite “extra-contratto” ammonterebbero ad euro 192.000,00, IVA inclusa.

Con specifico riferimento alla fattura n.49 (per euro 60.000,00, IVA inclusa), a ulteriore conferma del ruolo di “intermediazione” che sarebbe stato svolto dalla soc. AIR Comunication, quest’ultima ha ricevuto dalla CTI-ATI, in concomitanza con l’emissione del predetto documento di spesa, la somma di euro 66.000,00, IVA inclusa, emettendo la fattura n.7, con la causale “sponsorizzazione per il campionato 2009/2010”.

Importi indebiti “extra-contratto” (per il complessivo importo di euro 384.000,00, IVA inclusa) sarebbero stati erogati anche nella stagione 2010/2011 (vedasi pag. 8 dell’istanza cautelare e prospetto riepilogativo delle fatture ivi riportato).

In particolare, la fattura n.26 del 17 febbraio 2011 (per l’importo di euro 120.000,00, IVA compresa), lungi dal configurare un adeguamento contrattuale, avrebbe rappresentato unicamente l’adesione dell’AIR spa al progetto “Pro-Life Scandone”, che si è tradotto nell’apertura di un conto corrente bancario per raccogliere i fondi (provenienti da soggetti pubblici e privati) necessari per fronteggiare le grosse difficoltà economiche denunciate dai dirigenti della società sportiva sul finire dell’anno 2010.

Infine, in relazione alla stagione 2011/2012, la soc. AIR spa avrebbe erogato, in assenza di uno specifico titolo contrattuale, l’importo effettivo di euro 1.080.000,00.

La nota di credito emessa in data 31.5.2011 a favore dell’AIR, per il predetto importo, non avrebbe, infatti, comportato alcun trasferimento di denaro, ma avrebbe rappresentato unicamente il sistema per chiudere contabilmente la fattura e la partita per la co-sponsorizzazione di cui al contratto del 30 giugno 2011.

Peraltro, evidenzia la Procura contabile, soltanto dopo le acquisizioni documentali disposte dalla medesima Procura per il tramite della Guardia di Finanza, la soc. AIR si sarebbe attivata per ottenere la restituzione della somma indebitamente erogata, e per un importo che sarebbe stato erroneamente quantificato in euro 600.000,00 (invece che in euro 1.080.000,00).

Sulla base della ricostruzione testè esposta, l’Organo requirente ha, in conclusione, imputato agli odierni convenuti di avere, nelle qualità sopra meglio specificate, con condotta dolosa o in subordine gravemente colposa, erogato alla società sportiva Felice Scandone spa di Avellino, senza alcuna motivazione ed al di fuori degli obblighi contrattuali connessi con il contratto di sponsorizzazione in essere (non oggetto di censura in questa sede), somme per complessivi euro 2.136.000,00 (di cui euro 138.000,00 erogati da CTI-ATI spa ed euro 1.998.000,00 pagati da AIR spa), per gli anni dal 2008 al 2011.

Le predette somme costituirebbero danno erariale, in quanto contribuzioni indebite, mascherate da sponsorizzazioni, mancanti di causa e utilità, per essere già ricomprese nel contratto di sponsorizzazione iniziale (così pag. 5 del ricorso per sequestro conservativo).

Nello specifico, del medesimo pregiudizio sono stati chiamati a rispondere, a titolo di dolo ed in solido tra di loro, gli odierni intimati ed in particolare il Sig. Costantino Preziosi per l’intero, la Sig.ra Rosa D’Amelio fino alla concorrenza di euro 672.000,00, il Sig. Guglielmo Allodi fino alla concorrenza di euro 384.000,00, il Sig. Angelo D’Amelio fino alla concorrenza di euro 1.080.000,00 ed infine il Sig. Camillo Colarusso fino alla concorrenza di euro 138.000,00 (per il danno arrecato alla soc. CTI-ATI spa).

In via subordinata, secondo l’Organo requirente, del danno complessivo devono rispondere, a titolo di colpa grave, gli intimati “in parti eguali, ciascuno in concorrenza con l’Avv. Costantino Preziosi, in relazione al danno cagionato ed alla compartecipazione alla causazione del danno” (pag. 22 dell’istanza cautelare).

3. La Procura erariale ha, inoltre, addebitato al Sig. Costantino Preziosi (e solo a lui) il danno di euro 568.077,19, il quale sarebbe derivato, a carico della soc. AIR spa, dalla mancata riscossione dei corrispettivi a fronte del servizio di mobilità fornito – sin dalla stagione sportiva 2002/2003 ed in assenza di contratto o convenzione- alla squadra di basket, dalla non corretta fatturazione dello stesso, nonché dallo spreco di risorse pubbliche connesso all’utilizzo esclusivo di un autobus appositamente acquistato ed allestito (per un costo di euro 216.000,00), siccome asseritamente destinato, in via esclusiva, alla predetta attività, meramente privata.

Nello specifico, il predetto importo di euro 568.077,19 è stato ricavato sommando le voci sottoindicate (vedasi pag. 15 del ricorso per sequestro conservativo; la predetta sommatoria in realtà darebbe l’importo di euro 572.014,28):

-euro 237.874,19, pari al credito vantato nei confronti della società sportiva Felice Scandone alla data del 16.5.2012 per prestazioni di trasporto alla stessa rese e non pagate (le medesime prestazioni, in ogni caso, sarebbero state fatturate a prezzi molto inferiori a quelli medi praticati per lo stesso tratto e nel medesimo periodo da altre agenzie di viaggio, come da raffronto riportato a pag.14 dell’istanza cautelare);

-50% di euro 237.874,19 (ossia euro 118.937,09) per costi “vivi” sostenuti e non addebitati (carburanti, pedaggi autostradali, parcheggi, spese per autisti, rimborsi spese ai medesimi e così via);

-euro 180.000,00, corrispondente alle quote di ammortamento accantonate nel periodo 2002/2010 e, dunque, al valore, sinora contabilizzato, dell’autobus pagato con soldi pubblici, ma asseritamente utilizzato, in via esclusiva, a fini meramente ed privatistici (fornire il servizio di trasporto alla società di basket);

-euro 35.203,00, pari ai costi per manutenzione e gestione del mezzo sino al 19.4.2012.

In relazione, infine, al presupposto del cd periculum in mora, la Procura contabile ha sottolineato l’entità del danno contestato, i tempi lunghi necessari per ottenere un provvedimento giurisdizionale con carattere di definitività ed esecutività, nonché, con specifico riferimento alla posizione del convenuto Costantino Preziosi, l’impossidenza immobiliare, circostanza ritenuta stridente con gli ingenti guadagni dello stesso (pag.19 del ricorso per sequestro conservativo).

4.. Con Decreto in data 8 ottobre 2013, il Presidente della Sezione Giurisdizionale ha parzialmente autorizzato le richieste misure cautelari.

Nello specifico, la richiesta di sequestro dell’Organo requirente nei confronti del Sig. Colarusso è stata in parte disattesa, con limitazione della misura cautelare, per quanto concerne gli immobili, al cespite sito in Atripalda, contrada San Gregorio, piano T, fg. 9, part. 468, sub. 2, cat A7, cl. U, consistenza vani 7,5.

Con il medesimo decreto presidenziale è stata fissata l’udienza del 21 novembre 2013 per la comparizione delle parti e dei terzi davanti al giudice designato ed assegnato alla Procura regionale il termine di 30 giorni per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e del decreto autorizzativo del sequestro.

La predetta notifica risulta essere stata ritualmente esperita.

Più in particolare, le misure cautelari richieste dall’Organo requirente ed autorizzate dal Presidente della Sezione Giurisdizionale con il richiamato provvedimento in data 8 ottobre 2013 (peraltro, quanto alle somme esistenti sui conti correnti bancari e postali, solo pro quota in caso di contitolarità dei conti con altri soggetti), hanno riguardato le seguenti poste patrimoniali:

1) COLARUSSO Camillo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge;

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Camillo Colarusso, Collaboratore a progetto della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 3.055,00 lordi (euro 2.066,00 netti).

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 413,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda, anche a titolo di indennità di fine rapporto, dal CTI-ATI sp.a., nei limiti di legge.

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Camillo Colarusso, Amministratore unico della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 2.843,00 lordi (euro 1.856,00 netti).

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che provvederà ad accantonare mensilmente, dal mese di gennaio 2014, l’importo di euro 763,00, pari ad 1/5 dell’importo netto di euro 3.815,00 percepito mensilmente quale pensione ex INPDAI.

Ha aggiunto che il sequestrato risulta iscritto dal 26.6.2007 alla gestione separata quale Amministratore di società, impegnandosi a sottoporre a vincolo di indisponibilità a disposizione di giustizia eventuali altre somme allo stesso dovute;

d) piena proprietà dell’immobile sito in Atripalda, Contrada San Gregorio, piano T, riportata al catasto fabbricati al fg. 9, part. 468, sub. 2, cat A7, classe U, consistenza 7,5 vani, rendita euro 1.007,09, valore catastale euro 126.893,34.

Il predetto sequestro risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18075, Registro particolare n.14526, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare;

2) D’AMELIO Rosa

a) piena proprietà dell’immobile sito in Lioni, Contrada civita, piano T, riportata al catasto fabbricati al fg. 22, part. 1081, cat C2, classe 1, consistenza 107 mq, rendita euro 198,99, valore catastale euro 25.066,44;

b) piena proprietà dell’immobile sito in Lioni, alla via Guglielmo Marconi, riportata al catasto fabbricati al fg. 21, part. 2218, sub. 3, cat A4, classe 1, consistenza 3 vani, rendita euro 86,76, valore catastale euro 10.931,76.

Il sequestro relativo agli immobili sopra indicati risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18076, Registro particolare n.14527, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare.

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

d) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 8.11.2013, il Consiglio Regionale della Campania, Direzione Generale Bilancio, ha comunicato che alla sequestrata, Consigliere regionale, viene corrisposto un importo mensile netto di euro 7.700,00.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che la sequestrata non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che alla stessa non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

e) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che la sequestrata è ancora in attività di servizio, quale dipendente dell’Azienda Sanitaria locale di Avellino, e dunque non percepisce alcun trattamento previdenziale.

Si è comunque impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità le somme dovute all’atto della maturazione del corrispondente diritto.

Ha, infine, sottolineato che la Sig.ra D’Amelio risulta iscritto alla gestione separata per gli anni 2008/2009/2010, senza percepire alcun trattamento previdenziale per la predetta iscrizione;

f) qualsiasi ragione di credito dalla medesima vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA POPOLARE DI BARI e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto depositato il 31.10.2013, la predetta Banca ha dichiarato l’esistenza di somme a credito, intestate alla sequestrata, pari ad euro 94,93, nonché di n. 102 azioni della medesima Banca;

g) qualsiasi ragione di credito dalla medesima vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA APULIA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto pervenuto il 13.11.2013, ha comunicato:

-di aver sottoposto a blocco totale un deposito di 300 azioni Veneto Banca spa, per un controvalore di euro 12.225,00, presente su di un “Dossier Titoli a Custodia”, intestato alla sequestrata;

3) ALLODI Guglielmo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 31.10.2013, la Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, Affari Generali, ha comunicato che il sequestrato, dirigente cessato, a far data dal 17.4.2010, dal proprio rapporto di lavoro con la medesima Giunta Regionale, non vanta ulteriori crediti nei propri confronti a titolo di retribuzione.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Autorità Portuale di Napoli, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con nota pervenuta in data 12.11.2013, la predetta Autorità ha dichiarato l’inesistenza di debiti nei confronti del sequestrato;

d) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 14.11.2013, l’INPS, Direzione metropolitana Napoli, ha comunicato che il Sig. Allodi non è beneficiario di alcuna prestazione in carico alla predetta Agenzia e di essere iscritto quale collaboratore nella Gestione separata dal 25.7.2002 e quale Libero professionista senza cassa ed accrediti contributivi dal 12.7.2010;

e) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCO DI NAPOLI SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 22.10.2013, la predetta Banca ha comunicato l’esistenza di un conto, con saldo a debito, intestato al sequestrato.

f) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 18.11.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto ad accantonare la somma di euro 16,90, pari al 50% dell’importo di euro 33,79, quale saldo complessivo rinvenuto su di un rapporto cointestato tra il debitore esecutato ed altra persona;

4) D’AMELIO Angelo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Angelo D’Amelio, Amministratore unico della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 4.200,00 lordi (euro 2.630,00 netti) e che il T.F.M. dell’interessato, maturato a tutto il 31.10.2013 ed accantonato presso il Fondo Tesoreria dell’INPS, è di euro 9.852,00 lordi.

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 526,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato è ancora in attività di servizio, quale dipendente del Ministero dell’Istruzione, e dunque non percepisce alcun trattamento previdenziale.

Si è comunque impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità le somme dovute all’atto della maturazione del corrispondente diritto.

Ha, infine, sottolineato che il Sig. D’Amelio risulta iscritto alla gestione separata dal 30.6.1996, senza percepire alcun trattamento previdenziale per la predetta iscrizione;

d) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 2, cat A4, classe 3, consistenza 9,5 vani, rendita euro 377,79, valore catastale euro 47.601,54;

e) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 4, cat C2, classe 1, consistenza 29 mq, rendita euro 53,92, valore catastale euro 6.793,92;

f) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 3, cat C2, classe 1, consistenza 24 mq, rendita euro 44,62, valore catastale euro 5.622,12.

Il sequestro relativo agli immobili sopra indicati risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18077, Registro particolare n.14528, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare.

g) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DELLA CAMPANIA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto il 30.10.2013, la predetta Banca ha comunicato di essere debitrice del sequestrato dell’importo di euro 44.943,07, trattenuto a disposizione del Magistrato;

h) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti del BANCO DI NAPOLI SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 22.10.2013, la predetta Banca ha comunicato:

-la sussistenza di un conto corrente intestato al sequestrato, con un saldo a credito di euro 2.564,00;

-l’esistenza di un libretto di risparmio nominativo intestato al sequestrato con un saldo a credito di euro 9.363,68;

– l’esistenza di un deposito amministrato intestato al sequestrato contenente obbligazioni “BNAPOLI 99/14” per un controvalore nominale di euro 52.000,00.

Ha, altresì, sottolineato di aver messo a disposizione di giustizia i predetti importi.

Ha, infine, evidenziato la sussistenza presso la filiale n.07165 di una rubrica intestata al sequestrato, contenente “fondi dematerializzati” per un controvalore di euro 50.816,08, nonché l’esistenza, presso la filiale n. 09233, di un rapporto di gestione patrimoniale intestata al sequestrato, con un saldo corrispondente ad euro 65.886,45, significando di non poter sottoporre a sequestro gli importi in questione, svolgendo un ruolo di mero intermediario rispetto alla gestione dei relativi rapporti, senza avere la disponibilità o il possesso materiale delle somme.

i) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA MEDIOLANUM SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto del 21 ottobre 2013, ha comunicato che il credito vantato dal sequestrato nei propri confronti è rappresentato unicamente dal saldo di euro 1.543,68 presente sul rapporto di conto corrente n. 317003, di cui il medesimo risulta intestatario;

l) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 4.11.2013, la predetta Banca ha comunicato l’insussistenza di rapporti intestati al sequestrato;

m) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA POPOLARE DI BARI e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto depositato il 31.10.2013, la predetta Banca ha dichiarato l’esistenza di somme a credito, intestate al sequestrato, pari ad euro 287,85 ed euro 287,84 (queste ultime cointestate con altra persona);

n) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA APULIA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto pervenuto il 13.11.2013, ha comunicato:

– di aver accantonato, a seguito del sequestro, l’importo di euro 48.675,83, pari al 50% dell’importo di euro 97.351,66, presente su conto cointestato con altra persona;

-di aver sottoposto a blocco totale un deposito di 329 azioni Unicredit, per un controvalore di euro 1.846,41, presente su di un “Dossier Titoli a Custodia”, intestato al sequestrato;

5) PREZIOSI Costantino

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, anche a titolo di indennità di fine rapporto, nei limiti di legge;

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Costantino Preziosi, Direttore Generale della stessa, percepisce un compenso mensile, comprensivo dei ratei di 13ma e 14ma, di euro 25.677,00 lordi (euro 12.743,00 netti) e che il T.F.M. dell’interessato, maturato a tutto il 31.10.2013 ed accantonato presso il Fondo Tesoreria dell’INPS, è di euro 136.219,00 lordi.

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 2.548,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dal COMUNE di AVELLINO, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 18.11.2013, il Comune di Avellino ha comunicato che il Sig. Costantino Preziosi, Consigliere comunale, vanta nei confronti dell’Amministrazione il credito di euro 260,24, per n. 8 gettoni di presenza relativi al trimestre luglio/settembre 2013;

d) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda, anche a titolo di indennità di fine rapporto, dal CTI-ATI sp.a., nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

e) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato risulta iscritto alla gestione separata dall’1.4.1996, senza avere ancora maturato il diritto a ricevere somme dall’Istituto.

In ogni caso, si è impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità a disposizione di giustizia eventuali somme allo stesso dovute;

f) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 13.11.2013, la predetta Banca ha comunicato l’assenza di rapporti in essere intrattenuti con il sequestrato.

g) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DELLA CAMPANIA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 30.10.2013, la predetta Banca ha comunicato che il sequestrato è detentore di n.101 azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, di n. 483,301 quote di gestione patrimoniale JPM pari al 50% dei titoli detenuti in cointestazione e di euro 248,86, quale somma rinveniente da rapporti di conto correnti, significando di aver provveduto a trattenere a disposizione del Magistrato le azioni, quote e somme anzidette;

h) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto il 4.11.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto ad accantonare, a disposizione della procedura, la somma di euro 396,13, pari al 50% di euro 792, rappresentante il saldo positivo del conto corrente n. 309587, cointestato con altra persona;

i) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della FINECO BANK SPA e anche altre agenzie della predetta banca;

Il predetto Istituto, con nota pervenuta il 31.10.2013, ha evidenziato che il debitore esecutato risulta cointestatario, con altra persona, delle seguenti somme depositate su conti correnti e depositi titoli presso FinecoBank:

-conto corrente n.4071259, con saldo pari ad euro 117,35;

-deposito titoli custodia n.4071259, con valorizzazione pari ad euro 0,00;

-deposito titoli convenz. n.1237812, con valorizzazione pari ad euro 0,00.

Ha, altresì, aggiunto di aver provveduto, a seguito della notifica dell’atto di sequestro, a rendere indisponibile la somma pro-quota di euro 58,68 sul conto corrente n.4071259;

l) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della UNICREDIT SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 23.10.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto a bloccare il 50% del saldo rinveniente sul libretto di deposito a risparmio n. 104912, cointestato con altro soggetto, con un saldo oggetto di sequestro pari ad euro 0,025;

m) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della PIONEER INVESTMENT MANAGEMENTI SGPRA e anche altre agenzie della predetta società.

Con atto pervenuto in data 23.10.2013, la predetta società ha comunicato di non intrattenere rapporti con il Sig. Preziosi Costantino;

n) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della ARCA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA ed anche altre agenzie della predetta società;

Con atto del 22.10.2013, la predetta società ha comunicato di non essere debitrice, alla data della notifica del ricorso per sequestro conservativo, nei confronti del Sig. Preziosi Costantino.

5. La Sig.ra D’Amelio Rosa, Amministratore unico della soc. AIR spa dal 18.6.2008 al 26.2.2010, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 20 novembre 2013 e predisposta nel suo interesse dagli Avv.ti Giovanni Allodi ed Aldo Starace.

Con la predetta memoria è stato eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, attesa l’asserita impossibilità di individuare le caratteristiche della cd gestione in house.

Nello specifico, la soc. AIR spa costituirebbe un’Azienda esercente un pubblico servizio su tutto il territorio nazionale, difettando, dunque, il necessario carattere dell’esclusività della prestazione a favore del socio pubblico (nel caso all’esame, la Regione Campania), titolare dell’intero capitale sociale.

In via gradata, è stata sollevata l’eccezione di nullità, ex art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/09, del ricorso per sequestro conservativo, in quanto la Procura erariale si sarebbe attivata sulla base di una notitia damni assolutamente generica.

Nel merito, nell’evidenziare che all’intimata viene contestato, a titolo di danno erariale, l’importo di euro 672.000,00 (in solido con l’Avv. Preziosi), quale somma erogata alla società sportiva Felice Scandone spa per la sponsorizzazione nel corso del campionato 2008/2009 e 2009/2010, è stata sostenuta l’assenza del presupposto del fumus boni iuris.

Nello specifico, è stato asserito che la normativa regionale in vigore nel periodo in cui l’intimata ha ricoperto la carica di Amministratore unico dell’AIR spa (metà 2008-inizio 2010), consentiva alle società partecipate dalla Regione Campania di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il relativo divieto, infatti, sarebbe stato previsto, per la prima volta, dall’art.21 della legge regionale n.1/2012 (legge finanziaria 2012), modificativo del comma VIII dell’art.1 L.R. n.4/2011, in analogia con quanto fatto, a livello statale, per le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., dall’art.6, comma 9, d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010.

Emergerebbe allora l’assenza di dolo o colpa grave a carico della convenuta, trattandosi di attività consentita dalla legge.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto le scelte amministrative dell’intimata si porrebbero nel solco di quelle dei suoi predecessori (la sponsorizzazione della locale squadra di basket partirebbe sin dal lontano 2003), non oggetto di contestazioni sino alla data odierna.

Di più; le uniche due deliberazioni sottoscritte dalla Sig.ra D’Amelio (la n.6 del 20.1.2009 e la n.33 del 16.2.2010), per un importo complessivo di euro 250.000,00, oltre IVA (ben inferiore alla somma contestata di euro 672.000,00, pari al totale degli importi confluiti nelle casse della società sportiva nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 a titolo di sponsorizzazione per conto dell’AIR spa) non avrebbero dato luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall’Organo requirente, ad una illegittima duplicazione di spesa, rispetto all’originario contratto di sponsorizzazione del 22.7.2008.

Quest’ultimo, infatti, avrebbe riguardato, così come evincibile dal relativo testo e dalla delibera n.27 di pari data, unicamente la partecipazione della S.S. Scandone al campionato nazionale di serie A1 ed all’Eurolega, mentre le deliberazioni di cui è causa avrebbero trovato la loro (differente) giustificazione nella qualificazione della squadra alle “Final Eight” di Coppa Italia in programma dal 19 al 22 febbraio a Bologna (delibera n.6/09 per l’importo di euro 150.000,00, oltre IVA), nonché nella qualificazione alle finali della medesima Coppa in programma dal 18 al 21 febbraio 2010 ad Avellino (delibera n. 33 del 16.2.2010 per l’ importo di euro 100.000,00, oltre IVA).

In ogni capo, poi, le predette deliberazioni, oltre ad essere pienamente legittime, sottenderebbero alla finalità di arrecare un ritorno di immagine ed economico all’AIR spa, (finalità) la quale sarebbe stata dapprima evidenziata dal socio pubblico dell’Azienda (nota del 5.6.2008 a firma dell’Assessore Regionale ai Trasporti) e poi certificata positivamente dalle analisi condotte nel corso degli anni dal consulente incaricato dalla stessa società AIR (relazione del giugno 2010 a firma del Prof. Marco Lacchini).

La convenuta ha, inoltre, sostenuto l’assenza (anche) dell’ulteriore presupposto del periculum in mora, alla luce della circostanza per cui la pretesa creditoria sarebbe garantita da idonea copertura assicurativa, per di più non prevedente alcuna franchigia a carico dell’Assicurato.

Ha, infine, sottolineato i gravi pregiudizi, cui andrebbe incontro, in caso di conferma del sequestro, concludendo per la mancata convalida dello stesso.

6. Il Sig. Guglielmo Allodi, Amministratore unico pro-tempore della soc. AIR spa dal 26.2.2010 al 10.3.2011, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 20 novembre 2013 e predisposta nel suo interesse dagli Avv.ti Giovanni Allodi ed Aldo Starace.

Con la predetta memoria, sono state, in primo luogo, sollevate le eccezioni di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e di nullità, ex art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/09, del ricorso per sequestro conservativo, fondate su argomentazioni del tutto coincidenti con quelle dispiegate dalla convenuta Rosa D’Amelio.

Nel merito, nel sottolineare che al convenuto viene contestato, a titolo di danno erariale, l’importo di euro 384.000,00 (in solido con l’Avv. Preziosi), quale somma erogata alla società sportiva Felice Scandone spa per la sponsorizzazione intervenuta nel corso del campionato 2010/2011, è stata sostenuta l’assenza del presupposto del fumus boni iuris.

Nello specifico, è stato asserito che la normativa regionale in vigore nel periodo in cui il Sig. Allodi ha ricoperto la carica di Amministratore unico dell’AIR spa (metà 2010-febbraio 2011), consentiva alle società partecipate dalla Regione Campania di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il relativo divieto, infatti, sarebbe stato previsto, per la prima volta, dall’art.21 della legge regionale n.1/2012 (legge finanziaria 2012), modificativo del comma VIII dell’art.1 L.R. n.4/2011, in analogia con quanto fatto, a livello statale, per le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., dall’art.6, comma 9, d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010.

Emergerebbe allora l’assenza di dolo o colpa grave a carico dell’intimato, trattandosi di attività consentita dalla legge.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto le scelte amministrative del convenuto si porrebbero nel solco di quelle dei suoi predecessori (la sponsorizzazione della locale squadra di basket partirebbe sin dal lontano 2003), non oggetto di contestazioni fino alla data odierna.

Di più; la spesa di euro 120.000,00, oltre IVA, autorizzata con la deliberazione n. 15/01 del 18.1.2011, non avrebbero dato luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall’Organo requirente, ad una illegittima duplicazione di spesa, rispetto al contratto di sponsorizzazione già in essere a quella data (quello del 20.5.2010).

Quest’ultimo, infatti, avrebbe riguardato, così come evincibile dal relativo testo e dalla delibera n.9.05 di pari data, unicamente la partecipazione della S.S. Scandone al campionato nazionale di serie A1, mentre la deliberazione n.15.01 afferirebbe ad altra manifestazione, trovando la propria giustificazione causale nella qualificazione della squadra alle “Final Eight” di Coppa Italia in programma dal 10 al 13 febbraio 2011 a Torino.

Allo stesso modo, la contestata deliberazione n.14.02 del 10.2.2011 (prevedente l’autorizzazione all’erogazione dell’ulteriore importo di euro 200.000,00, oltre IVA, in conseguenza “della grave situazione economico-finanziaria che potrebbe prefigurare il fallimento della società, con conseguente penalizzazione o radiazione della squadra di basket dal Campionato Italiano di Pallacanestro Lega A…”), avrebbe consentito una spesa rappresentante un investimento assolutamente necessario, siccome finalizzato a garantire, con la permanenza della squadra nel massimo campionato, il perseguimento e la salvaguardia di quelle stesse finalità sottese all’originario contratto di sponsorizzazione del 20.5.2010, non oggetto di censure da parte della stessa Procura erariale.

Del resto, il rischio di sviamento delle finalità pubblicistiche, paventato dall’Organo requirente, sarebbe smentito dalle valutazioni positive dell’iniziativa, rese dal socio pubblico dell’Azienda (nota del 5.6.2008 a firma dell’Assessore Regionale ai Trasporti) e confermate dalle analisi condotte nel corso degli anni dal consulente incaricato dalla stessa società AIR ( relazione del giugno 2010 del Prof. Marco Lacchini).

Il convenuto ha, inoltre, sostenuto l’assenza (anche) dell’ulteriore presupposto del periculum in mora, alla luce della circostanza per cui la pretesa creditoria sarebbe garantita da idonea copertura assicurativa, per di più non prevedente alcuna franchigia a carico dell’Assicurato.

Ha, infine, sottolineato i gravi pregiudizi, cui andrebbe incontro, in caso di conferma del sequestro (anche in relazione al fatto di non svolgere attualmente alcuna attività lavorativa e di non poter adempiere gli obblighi di mantenimento delle figlie minori), concludendo per la mancata convalida dello stesso.

7. Il Sig. Camillo Colarusso, Amministratore unico di CTI-ATI spa dal 19.6.2007, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 20 novembre 2013 e predisposta nel suo interesse dagli Avv.ti Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona e Raffaele D’Alessio.

Con la predetta memoria, è stata chiesta la revoca del sequestro, in quanto le ipotesi di danno addebitate al convenuto rappresenterebbero la immediata conseguenza di un asserito, evidente travisamento dei fatti.

Più in particolare, secondo quanto evidenziato in memoria, l’Organo requirente ha contestato, a titolo di pregiudizio erariale, l’importo di euro 138.000,00, quale sommatoria di alcune fatture della soc. AIR Comunication Marketing srl (la n. 28/2008 per euro 60.000,00, oltre IVA e la n. 7/09 per euro 55.000,00, oltre IVA), corrisposte dalla soc. CTI-ATI spa per la sponsorizzazione della squadra di basket Felice Scandone spa nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010.

Per contro, secondo il convenuto, le somme in questione sarebbero state legittimamente erogate, in quanto relative ai contratti di sponsorizzazione conclusi, grazie all’opera dell’AIR Comunication (svolgente attività di marketing per tutte le società del gruppo AIR), dalla soc. CTI-ATI spa con la richiamata società sportiva in data 27.10.2008 (in esecuzione della delibera n.41 del 22.10.2008) ed in data 10.7.2009 (in attuazione della delibera n.29 del 9.7.2009).

I predetti contratti, del resto, avrebbero previsto autonome prestazioni in favore del marchio CTI-ATI spa, delle quali avrebbe beneficiato la soc. CTI-ATI spa.

In ogni caso, poi, la Procura erariale avrebbe errato nel ricomprendere nel contestato danno erariale anche l’IVA, senza tener conto dei crediti IVA maturati dalla CTI-ATI spa in relazione

alle predette fatture.

Allo stesso modo, l’Organo requirente non avrebbe tenuto conto dei vantaggi comunque derivati dall’operazione, in termini di fidelizzazione al marchio, con riduzione, tra l’altro, del tasso di evasione dei titoli di trasporto.

E’ stata, infine, sostenuta l’assenza anche del cd periculum, in quanto la misura cautelare sarebbe stata adottata nei confronti di soggetto notoriamente solvibile, non autore di comportamenti, tali da far presagire uno stato di decozione programmata.

Di qui la richiesta conclusiva di revoca della concessa misura cautelare.

8. Il Sig. Angelo D’Amelio, Amministratore unico della soc. AIR spa a partire dal 10.3.2011, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 20 novembre 2013 e predisposta nel suo interesse dagli Avv.ti Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona e Raffaele D’Alessio.

Con la predetta memoria, è stata chiesta la revoca del sequestro, in quanto le ipotesi di danno addebitate al convenuto sarebbero il frutto di un asserito, evidente travisamento dei fatti.

Più in particolare, secondo quanto evidenziato in memoria, l’Organo requirente ha contestato che, per la stagione sportiva del 2011, l’AIR spa, pur essendo legata da un solo contratto di sponsorizzazione con la Felice Scandone spa (quello stipulato in data 30.6.2011 per euro 300.000,00, IVA inclusa, come da fattura n.62 dell’8.7.2011), avrebbe di fatto versato alla medesima, in assenza di contratti ed atti deliberativi, la somma complessiva di euro 1.080.000,00, così come desumibile dalle due fatture n.52 del 19.5.2011 (per euro 600.000,00, oltre IVA) e n. 53 del 30.5.2011 (di euro 300.000,00, oltre IVA).

La stessa Procura ha ritenuto che la nota di credito n.5 del 31.5.2011, apparentemente emessa a storno delle citate fatture nn.52 e 53 a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto di sponsorizzazione già convenuto e pagato, in realtà avrebbe rappresentato unicamente il sistema per chiudere contabilmente la partita per la co-sponsorizzazione di cui al contratto del 30 giugno 2011, non comportando alcun trasferimento di denaro.

Nondimeno, secondo il convenuto, la somma di euro 1.080.000,00 sarebbe stata versata in presenza di specifici contratti ed atti deliberativi (delibera n. 05.05 del 17.5.2011 e contratto di pari data).

Allo stesso modo, la nota di credito sopra ricordata sarebbe stata legittimamente emessa in conseguenza della risoluzione del contratto di sponsorizzazione già stipulato e pagato, la quale (risoluzione) sarebbe intervenuta su richiesta della società sportiva (nota assunta al protocollo aziendale il 24.6.2011, n.8378), a seguito dell’individuazione di un più remunerativo sponsor-principale (SIDIGAS spa).

L’AIR sarebbe, dunque, divenuta semplice co-sponsor per il minor importo di euro 250.000,00, oltre IVA (delibera n. 34/06 del 30.6.2011 e contratto di pari data), pur conservando la maggior parte degli obblighi pubblicitari del marchio aziendale precedentemente riconosciuti (onde l’asserita vantaggiosità dell’iniziativa).

Il predetto importo di euro 250.000,00, oltre IVA, non sarebbe stato materialmente corrisposto dall’AIR spa, ma decurtato dagli importi che la società sportiva avrebbe dovuto restituire.

Peraltro, le somme da restituire, in contrasto con la ricostruzione della Procura attrice, sarebbero pari non ad euro 1.080.000,00, ma ad euro 780.000,00, IVA inclusa, dovendosi sottrarre dall’importo dovuto in base alle originarie previsioni contrattuali (euro 1.080.000,00) quello, di entità minore, riconosciuto alla società sportiva in base al contratto di co-sponsorizzazione (euro 250.000,00, IVA esclusa).

Il convenuto ha, altresì, sostenuto che l’AIR si sarebbe tempestivamente attivata per la ripetizione, introducendo, a seguito dei ripetuti, infruttuosi solleciti di pagamento, la procedura arbitrale prevista in contratto, sfociata, da ultimo, nell’accoglimento delle ragioni dell’AIR (lodo arbitrale del 23.10.2013).

Emergerebbe allora evidente la correttezza dell’operato del convenuto, anche a ragione della circostanza per cui le descritte operazioni contrattuali si sarebbero svolte nel regime vigente prima del divieto di sponsorizzazioni da parte di società in mano pubblica (L.R. n.1/2012).

In ogni caso, l’Organo requirente avrebbe errato nell’addebitare, a titolo di pregiudizio erariale, non solo gli importi dedotti in compensazione in regione del contratto di sponsorizzazione non contestato, ma anche l’IVA.

E’ stata, infine, sostenuta l’assenza anche del cd periculum, in quanto la misura cautelare sarebbe stata adottata nei confronti di soggetto notoriamente solvibile, non autore di comportamenti, tali da far presagire uno stato di decozione programmata.

Di qui la richiesta conclusiva di revoca della concessa misura cautelare.

9. Il Sig. Costantino Preziosi, Direttore Generale tanto della soc. AIR spa quanto della soc. CTI-ATI spa all’epoca dei fatti, ha depositato in data 21 novembre 2013 specifica memoria difensiva, predisposta nel suo interesse dagli Avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi.

Con la predetta memoria, è stato preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, a ragione dell’asserita impossibilità di configurare la soc. AIR spa quale società in house, stanti le previsioni statutarie in tema di possibile partecipazione minoritaria al capitale da parte di enti pubblici (art. 18).

Allo stesso modo, il difetto di giurisdizione del giudice contabile è stato sostenuto anche con riferimento alla soc. CTI-ATI spa (partecipata, al 99,5%, da AIR spa), atteso che, nel caso all’esame, verrebbe in rilievo un rapporto di partecipazione tra due società aventi entrambe natura privatistica.

L’assenza di giurisdizione contabile sussisterebbe, infine, in relazione all’asserita, mancanza di competenza del giudice contabile a ricevere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.

Con riferimento al merito dell’istanza cautelare, il convenuto ha, innanzitutto, affermato che gli effetti prodotti dagli atti deliberativi di cui è causa, non sarebbero in alcun modo a lui riferibili.

Tutto ciò in quanto, in base alle previsioni statutarie richiamate in memoria (artt.22, 23 e 28), le funzioni di Direttore Generale si porrebbero al di fuori della fase deliberante, per l’asserita assenza di poteri decisionali e di “controllo di legittimità”.

Per contro, le predette funzioni investirebbero, in via diretta ed esclusiva, la fase successiva all’approvazione, di natura meramente esecutiva ed operativa, dei contestati atti.

Di qui l’affermata assenza del cd fumus, per la ritenuta estraneità del convenuto alle ipotesi di responsabilità configurate dall’Organo requirente.

In ogni caso, il convenuto, nell’evidenziare come la scelta dell’AIR di sponsorizzare la squadra di basket SS Scandone spa sia stata costantemente sostenuta dalla Regione Campania (nota del 5.6.2008 dell’Assessore ai Trasporti della Regione Campania), ha affermato la piena legittimità degli esborsi di cui alle contestate fatture n. 90/08 del 13.11.2008 (emessa dall’AIR Communication Marketing srl per euro 300.000,00, IVA inclusa) e 7/09 (emessa sempre dall’AIR Communication Marketing srl per euro 180.000,00, IVA inclusa).

Tali ultimi documenti di spesa atterrebbero, infatti, ad una sponsorizzazione (“sponsor esclusivo Eurolega”) diversa e distinta da quella, anch’essa esclusiva, relativa al solo campionato italiano di serie A1 e già ricompresa nel contratto di cui alla delibera n.27 del 22.7.2008, non oggetto di censure da parte dell’Organo requirente.

La Procura erariale sarebbe, dunque, incorsa in un palese errore di ricostruzione nel considerare indebiti gli importi recati dalle citate fatture n.90/08 e 7/09.

Tutto ciò anche in considerazione della evidenziata legittimità, all’epoca dei fatti, del ricorso allo strumento della sponsorizzazione.

L’Organo requirente avrebbe inoltre errato nel partire dal fatto che, in epoca coeva alle predette fatture, la soc. AIR Comunication Marketing srl ha ricevuto dall’AIR l’importo di euro 264.000,00, IVA inclusa (fattura n.27, quale integrazione del rapporto di sponsorizzazione tra AIR spa e S.S. Scandone ai fini dell’Eurolega 2008/2009) e dalla CTI-ATI spa l’importo di euro 72.000,00, IVA inclusa (fattura n.28 per sponsorizzazione squadra di basket ai fini dell’Eurolega 2008/2009), per arrivare alla conclusione, secondo la quale la medesima AIR Comunication avrebbe svolto esclusivamente le funzioni di “girare” il denaro dalla AIR spa alla S.S. Scandone, in modo tale che il trasferimento non sembrasse effettuato direttamente dalle società pubbliche (AIR spa e CTI-ATI spa).

La tesi attorea sul presunto “giroconto” operato dalla soc. AIR sarebbe smentita dal fatto che le somme contestate sarebbero state versate alla medesima, quale cessionaria in esclusiva dei diritti pubblicitari (contratto stipulato con la società sportiva in data 11.6.2007), in virtù dei contratti di sponsorizzazione stipulati tra la Felice Scandone spa e l’AIR spa in data 11.11.2008 e tra la medesima Felice Scandone e la CTI-ATI spa il 27.10.2008.

Di qui la legittimità della spesa recata dalla fattura n.90/08.

Parimenti legittima risulterebbe la spesa di cui alla fattura 7/09, siccome riferita alla partecipazione alle finali di Coppa Italia, iniziativa, questa, asseritamente non rientrante nell’originaria sponsorizzazione.

Il convenuto ha, inoltre, affermato l’infondatezza delle contestazioni della Procura attrice in relazione alle fatture concernenti le sponsorizzazioni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, elencando gli atti deliberativi ed i contratti giustificanti le relative spese, peraltro sempre chiaramente rappresentate nei bilanci approvati dal socio pubblico.

Con particolare riferimento alla voce di danno (euro 384.000,00) contestata in relazione alle sponsorizzazioni dell’anno 2010/2011, è stata, altresì, evidenziata la mancata sottoscrizione dei relativi atti deliberativi da parte del convenuto, rientrato in servizio, a seguito di intervento chirurgico, solo in data 11.3.2011.

Il convenuto ha, altresì, affermato l’infondatezza delle contestazioni relative alle sponsorizzazioni nella stagione 2011/2012, rispetto alle quali l’Organo requirente ha imputato un danno di euro 1.080.000,00.

La predetta somma sarebbe stata, infatti, legittimamente erogata in esecuzione di specifico contratto in data 17.5.2011.

Nondimeno, a seguito della risoluzione del citato contratto, intervenuta su richiesta della società sportiva (la quale aveva trovato un più remunerativo sponsor principale), l’AIR avrebbe stipulato un contratto di co-sponsorizzazione per il minor importo di euro 250.000,00, oltre IVA (delibera n. 34/06 del 30.6.2011 e contratto di pari data), da decurtare dagli importi che la società sportiva avrebbe dovuto restituire, residuando, dunque, a favore di AIR un credito di euro 780.000,00, IVA inclusa (pari alla differenza tra l’importo di euro 1.080.000,00, IVA compresa, originariamente dovuto e quello minore di euro 300.000,00, IVA inclusa, riconosciuto in base al contratto di co-sponsorizzazione).

A fronte degli inadempimenti della società sportiva, il convenuto si sarebbe attivato, stimolando l’adozione, da parte della soc. AIR spa, delle iniziative del caso, sfociate nell’attività della procedura arbitrale prevista in contratto e conclusasi favorevolmente per l’AIR (lodo arbitrale del 23.10.2013).

Di qui l’asserita non censurabilità della sua condotta, rispetto alla quale, peraltro, non sarebbe configurabile né il dolo né la colpa grave, anche a ragione dei dubbi che il medesimo avrebbe manifestato agli Amministratori unici sull’opportunità di continuazione della sponsorizzazione.

In ogni caso, l’Organo requirente avrebbe errato nel ricomprendere nel danno complessivamente contestato per le sponsorizzazioni gli importi IVA, non avvedendosi del fatto che ad ogni esborso a titolo di IVA corrisponde un analogo credito a favore della società.

Inoltre, non sarebbero stati tenuti in considerazione i vantaggi cospicui derivanti dalla sponsorizzazione (art.1, comma 1bis, legge 20/94), quali asseritamente attestati da indagini di mercato e appositi studi commissionati dall’Azienda.

Con particolare riferimento alla voce di danno connessa al servizio di mobilità garantito alla squadra di basket (contestata unicamente al Sig. Costantino Preziosi e per il periodo compreso tra l’inizio della sponsorizzazione-risalente alla stagione 2002/2003-ed il 16.5.2012), è stata, in primo luogo, eccepita, la prescrizione parziale dell’azione per danno erariale sino al 20.10.2008 (quinquennio antecedente la notifica dell’invito a dedurre, avvenuta il 21.10.2013).

E’ stata, inoltre, contestata la sussistenza del fumus, in quanto:

a) l’autobus non sarebbe stato acquistato ed utilizzato unicamente per la mobilità della squadra di basket, così come risulterebbe, tra l’altro, dalla necessità di preventiva comunicazione (ed autorizzazione) della Provincia nelle ipotesi di utilizzo per il trasporto della predetta squadra;

b) l’utilizzo per la squadra avrebbe rivestito carattere meramente residuale, intervenendo solo in alcuni fine-settimane;

c) non sarebbero attendibili i parametri di riferimento assunti dalla Procura erariale per affermare la fatturazione “sotto costo” delle prestazioni rese alla squadra sportiva, in quanto i prezzi proposti dalle due Agenzie interpellate riguarderebbero servizi di altra natura, espletati lungo l’intero arco della giornata, con giri turistici e soste pranzo;

c) non sarebbe mai stato utilizzato un doppio autista, ed anzi i costi dell’unico autista, anche a titolo di vitto ed alloggio, sarebbero stati rimborsati per interno dalla Felice Scandone spa, in ogni caso non sarebbero mai state pagate spese di parcheggio;

d) la certezza e concretezza del danno addebitato sarebbe comunque esclusa dalle procedure di recupero in corso, sfociate nell’adozione di due decreti ingiuntivi, nonché dalla non dimostrata inesigibilità del credito, iscritto in contabilità e corrispondente alle prestazioni di trasporto erogate e regolarmente fatturate.

In ogni caso, è stata contestata, in via gradata, la correttezza dei criteri di quantificazione adottati dalla Procura erariale.

Il convenuto ha, infine, affermato l’insussistenza anche del presupposto del periculum in mora, concludendo per la revoca del sequestro ovvero, in via subordinata, per l’amplissima riduzione dello stesso.

10. All’udienza del 21 novembre 2013, il rappresentante della Procura erariale, Cons. Pierpaolo Grasso, ha, in primo luogo, rinunciato all’acquisizione delle dichiarazioni di quantità non ancora pervenute.

Il dott. Domenico De Jesu, per la Regione Campania, e l’Avv. E. Fusco Possidente, per delega dell’Avv. M. Visconti per la Banca della Campania, hanno consegnato le dichiarazioni di quantità dei citati Enti, già presenti in atti, confermandole.

L’Avv. Roberto De Masi, per il convenuto Costantino Preziosi, nell’evidenziare che le contestazioni della Procura erariale non investono l’operazione di sponsorizzazione in sé considerata (consentita all’epoca dei fatti e comunque rientrante nel novero delle scelte discrezionali), ha sostenuto che l’ipotesi accusatoria di erogazione di contributi extra-contratto sarebbe smentita sul piano documentale, attesa la presenza di specifici atti deliberativi, ampiamente giustificativi.

Ha aggiunto che le fatture di cui è causa si collocherebbero al di fuori del contratto principale già in essere, riguardando la sponsorizzazione per altra, diversa manifestazione (Eurolega, in luogo del campionato nazionale di A1).

Con riferimento alla voce di danno relativa al servizio di trasporto prestato a favore della società sportiva, ha ribadito che l’autobus non sarebbe stato acquistato ed utilizzato solo per la S.S. Scandone spa, nonché l’inadeguatezza dei parametri utilizzati dall’Organo requirente ai fini della rilevazione del pregiudizio erariale.

L’Avv. Aldo Starace, per i convenuti Rosa D’Amelio e Guglielmo Allodi, ha reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione e si è soffermato, in particolare, sulla legittimità del ricorso al contratto di sponsorizzazione e sull’utilità dello stesso, quale sarebbe stata riconosciuta dalla stessa Regione Campania nel 2008.

Ha, in ogni caso, ribadito che la convenuta D’Amelio sarebbe coinvolta in due sole deliberazioni, per un importo ben inferiore a quello contestato dall’Organo requirente.

Gli Avv.ti Giancarlo Violante Ruggi D’Aragona e Raffaele D’Alessio, per i convenuti Camillo Colarusso ed Angelo D’Amelio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione nonché l’assenza del contestato danno, a ragione dei dati elaborati e forniti dal Consorzio Unico della Campania.

Hanno ribadito la sussistenza di idonea copertura assicurativa per i due convenuti, la presenza di regolari contratti, assistiti da specifici atti deliberativi, nonché la necessità, comunque, di scorporare dall’addebitato pregiudizio erariale l’ I.V.A.

Hanno, infine, asserito l’assenza di danno con riferimento all’operazione che ha comportato, in relazione alla stagione 2011/2012, la risoluzione del contratto di sponsorizzazione principale già stipulato e la sua sostituzione con uno, asseritamente molto più vantaggioso, di co-sponsorizzazione, anche alla luce della pronuncia arbitrale di recente intervenuta a favore dell’AIR.

In ogni caso, il pregiudizio contestabile in relazione alla predetta operazione sarebbe pari ad euro 650.000,00 (non considerando l’IVA), pari alla differenza tra i due contratti.

Il Pubblico Ministero, Cons. Pierpaolo Grasso, ha contestato la fondatezza della dispiegata eccezione di difetto di giurisdizione, evidenziando come l’AIR spa, a partecipazione pubblica totalitaria, gestisca risorse pubbliche, risulti affidataria diretta del servizio, sia sottoposta, infine, a penetranti poteri di controllo e vigilanza da parte del socio pubblico (Regione Campania) ex art. 2 Legge regionale n.1/07.

La CTI-ATI spa, per suo conto, posseduta al 99,5% da AIR spa, in realtà rivestirebbe una diversità meramente formale rispetto a tale ultima società, attesa l’identità di sede e di management.

Ha, quindi, ribadito l’accusa di indiscriminata erogazione di somme ulteriori rispetto a quelle già contrattualmente previste, sottolineando che:

a) il contratto del 2008 riguarderebbe anche la cd Eurolega;

b) non sarebbe giustificata l’attribuzione di un contributo straordinario per la fase finale della Coppa Italia;

c) il contratto di sponsorizzazione dovrebbe essere unico e ricomprendere la partecipazione alle diverse manifestazioni, consentendo la Lega di basket un solo main-sponsor (sponsor principale).

Ha, in ogni caso, ribadito il carattere indebito della partecipazione all’iniziativa per salvare dal fallimento la società sportiva (“pro life Scandone”).

Ha sottolineato come il contratto di sponsorizzazione per la stagione 2011/2012 sia stato risolto subito dopo il pagamento, da parte di AIR spa, di tutta la cifra ivi prevista, aggiungendo che la somma in questione è stata utilizzata dalla società sportiva per effettuare pagamenti obbligatori (con scadenza maggio 2011) e che la stessa deve ancora essere recuperata nei confronti di un soggetto (la Felice Scandone spa), versante in notevoli difficoltà economiche.

Ha, inoltre, sostenuto che il danno contestato in relazione al servizio di trasporto garantito alla società sportiva riveste carattere concreto ed attuale, non essendo intervenuto, al momento, alcun recupero.

Ha, dunque, concluso per la conferma del sequestro.

L’Avv. Felice Laudadio ha ribadito l’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto l’AIR non rientrerebbe nel modello dell’ in house, essendo il relativo capitale aperto alla partecipazione, anche maggioritaria, di soggetti privati (art. 18 dello Statuto).

Ha sostenuto che la scelta di ricorrere ad operazioni di sponsorizzazione (consentita all’epoca dei fatti) rientra nel novero di quelle di merito, non sindacabili dal giudice contabile.

Ha, infine, ribadito l’assenza di poteri decisionali in capo al convenuto Preziosi.

Il Pubblico Ministero, Cons. Pierpaolo Grasso, in sede di breve replica, ha contestato che il convenuto Preziosi, Direttore generale tanto di AIR spa quanto di CTI-ATI spa all’epoca dei fatti e percipiente per la predetta carica emolumenti non riconosciuti agli amministratori, abbia svolto un ruolo meramente esecutivo.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Nei limiti dello spazio cognitivo della presente fase cautelare, s’impone, prioritariamente, l’analisi delle eccezioni preliminari e pregiudiziali, sollevate dagli intimati.

Viene in rilievo, in primo luogo, l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, basata essenzialmente sulla circostanza per cui il contestato pregiudizio erariale sarebbe stato arrecato, in via diretta ed immediata, al patrimonio di società a partecipazione pubblica (AIR spa e CTI-ATI spa), non riconducibili al modello dell’in house providing.

La predetta eccezione non merita accoglimento.

A tal riguardo, questo Giudice ritiene di discostarsi dal più recente orientamento della Corte di Cassazione, puntualmente richiamato dalle difese, alla cui stregua “La controversia avente ad oggetto l’azione di responsabilità promossa dal Procuratore della Corte dei conti per il danno diretto, patito a una società per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non essendo configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno diretto di quest’ultimo” (così, tra le altre, l’ord. n. 1419/2012, relativa al caso AMA s.p.a., e quella n.14957/2011; negli stessi termini, Cass. Sez. unite, 25 marzo 2013, n. 7374), dando, per contro, continuità al diverso e consolidato indirizzo di questa Sezione giurisdizionale (ex multis sent. n. 2056/2012; n. 1626/2012; n. 359/2011, n. 1355/2010).

Sul punto, pur nella consapevolezza della natura del presente giudizio cautelare, non in grado di consentire l’analisi approfondita di un tema così complesso, necessariamente rimandata alla fase di merito a cognizione piena, non può non rilevarsi una certa contraddittorietà tra le statuizioni più recenti della Corte di Cassazione- incentrate sulla valorizzazione della “personalità giuridica” e dell’autonomia patrimoniale di cui godono le società partecipate, al fine precipuo di ricondurre nell’alveo della disciplina del codice civile l’esperibilità dell’azione di responsabilità – e la linea interpretativa con cui la stessa Corte ha nel tempo riconsiderato, in modo attento e puntuale, le forme dell’agire pubblico e dell’impiego delle pubbliche risorse, superando il mero dato formale della natura soggettiva del soggetto agente per privilegiare quello dell’oggettiva connotazione delle une e delle altre (così, ex multis, ord. n. 19667/2003; ord. n. 4511/2006).

I pronunciamenti in parola hanno, infatti, rappresentato il doveroso riconoscimento che le profonde trasformazioni dell’organizzazione amministrativa non potessero non portare all’individuazione di un nuovo “baricentro” del sistema delle tutele giurisdizionali, imperniato non più sulla qualità del soggetto agente, ma sulla natura degli scopi in concreto perseguiti, nonché su quella delle risorse a tal fine impiegate (con conseguente valenza “pubblicistica” del danno eventualmente prodotto da condotte illecite).

Si palesa invero particolarmente stridente con siffatti assunti generali, l’affermazione, pure rinvenibile in alcune delle più recenti sentenze della Suprema Corte, per cui nelle società a partecipazione pubblica – a fronte di comportamenti contra legem di amministratori o dipendenti – costituisca danno erariale esclusivamente quello subito direttamente dal socio pubblico (così, ad es., il cd danno all’immagine), mentre configura un danno societario (privato) quello patito dalla società, poiché comportante effetti lesivi incidenti, in maniera solo indiretta, sulla partecipazione del socio pubblico (sia esso unico o compartecipe).

D’altro canto, come ben osservato nelle decisioni di questa Sezione, l’indirizzo restrittivo qui criticato risulta contrastato da più di una decisione, in cui la stessa Corte di Cassazione, sulla scia della cd “responsabilità finanziaria”, ha seguito la strada del disvelamento della natura pubblicistica dell’ente, benchè costituito in forma societaria, attraverso l’individuazione di una serie di indici sintomatici, quali la “specialità del regime pubblicistico” e/o “lo svolgimento di un pubblico servizio” (così l’ordinanza delle SS.UU. n. 27092/2009, adottata con riferimento alla RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

Di più; in taluni casi, dalla partecipazione totalitaria del socio pubblico nella società, si è fatta discendere direttamente, senza alcuna ulteriore indagine ermeneutica, la natura pubblica della stessa e l’immediata classificabilità come erariale del danno dalla medesima subito, con conseguente radicarsi della giurisdizione della Corte dei Conti (così, l’ordinanza delle SS.UU. n. 24672/2009, assunta in relazione al cd caso COTRAL SPA).

Va, altresì, sottolineato come la tesi restrittiva di fatto determini un depotenziamento genetico dell’azione pubblica di responsabilità, “forzatamente” ricondotta allo schema civilistico dell’actio ex socio, prevista dagli artt. 2935 e 2476 c.c., all’interno del quale tuttavia perde ogni sua peculiarità e, soprattutto, la sua specifica funzione, costituzionalmente garantita, di salvaguardia degli interessi erariali tout court.

Né, peraltro, assume rilievo dirimente sul punto il riferimento alla personalità giuridica e all’autonomia patrimoniale delle società di capitali, atteso che questi elementi ricorrono anche negli enti pubblici economici, i cui amministratori, funzionari e dipendenti sono pacificamente sottoposti alla giurisdizione contabile (in termini, tra le altre, SS.UU. n. 14101/2006).

La Corte medesima, inoltre, ha ritenuto di affermare che “in tema di giurisdizione della Corte dei conti, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l’effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all’ente pubblico” (Cass. SSUU n. 8129/2011).

Vanno, infine, menzionate quelle pronunce, in cui si afferma la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione a danni arrecati, dai propri dipendenti ed amministratori, a società costituita da enti pubblici, con capitale interamente pubblico, al fine di perseguire finalità proprie di tali enti (così, Cass., SSUU n.10063/2011, relativa alla società Trieste Expo Challenge 2008).

D’altro canto, la tesi restrittiva, qui avversata, sottende un’eccessiva semplificazione delle categorie tipologiche che caratterizzano il fenomeno societario pubblico, sotto il duplice profilo della composizione del capitale sociale (in particolare per le società totalmente in mano pubblica, con quote o azioni distribuite tra più enti pubblici, ovvero con socio pubblico unico) e dell’oggetto sociale (che ben può spaziare dall’attività economica di produzione di beni e servizi pubblici alle attività “strumentali”, funzionali, cioè, a quelle istituzionalmente svolte dal socio fondatore pubblico).

Allo stesso modo, la citata tesi interferisce nell’analisi delle fattispecie e delle condotte, precludendone a monte la compiuta ponderazione sul piano eziologico e teleologico, a fronte dell’impiego di pubbliche risorse: ciò nella misura in cui la sovrapposizione di un criterio di valutazione strutturale/formale al dato sostanziale finanziario e operativo porta a trasformare quelli che dovrebbero essere limiti interni della giurisdizione in limiti esterni, qualificando sub specie di questione di giurisdizione quella che, viceversa, è essenzialmente una questione di merito.

Le considerazioni che precedono assumo precipuo rilievo nel caso all’esame, dal momento che uno dei soggetti asseritamente danneggiati (la società AIR spa) risulta totalmente partecipato, sin dal 16.11.2001, dalla Regione Campania ed utilizza risorse pubbliche in vista del perseguimento di finalità pubblicistiche.

L’utilizzo di risorse pubbliche, per finalità pubblicistiche, è rinvenibile anche in capo alla CTI-ATI spa, anch’essa totalmente in mano pubblica, essendo il relativo capitale posseduto al 99,5% da Air spa (a sua volta partecipata al 100% dalla Regione Campania) ed allo 0,5% dal Comune di Mercogliano (vedasi memoria di costituzione del Sig. Colarusso).

Sul punto va ribadito che l’attività economica di una società in mano pubblica non è mai, per definizione, tesa al mero lucro e, dunque, il danno derivante da una non corretta gestione delle relative risorse (anch’esse pubbliche) non è mai ex se (soltanto) il danno alla partecipazione societaria ma (anche) la diminuita capacità satisfattoria dell’interesse generale che dietro la perdita economica si può percepire.

Il predetto interesse generale, se da un lato giustifica l’intervento del “pubblico” in settori altrimenti riservati nell’iniziativa economica privata, dall’altro legittima l’iniziativa del PM contabile, finalizzata a perseguire le condotte illecite dei soggetti che gestiscono, a qualunque titolo, denaro pubblico, distogliendolo dalla finalità generale che intimamente lo connota.

Il discorso investe, ovviamente, non solo le società propriamente riconducibili al modello dell’in house providing, ma tutte quelle che, partecipate da soggetti pubblici, utilizzino risorse pubbliche in vista del soddisfacimento di finalità pubblicistiche.

Alla luce di quanto testè esposto, il riconoscimento della giurisdizione contabile nel caso all’esame non è, dunque, preclusa dalla ricorrenza di elementi che sembrano, ad una prima valutazione sommaria, propria della presente sede cautelare, e salvi gli approfondimenti demandati alla successiva fase di merito, a cognizione piena, porsi in contraddizione con il modello dell’in house (così, ad es., la possibile partecipazione, anche maggioritaria, di soggetti privati al capitale di AIR spa, la quale risulta, comunque, affidataria diretta del servizio di trasporto, secondo quanto evidenziato dall’Organo requirente e non contestato dai convenuti).

Allo stato degli atti, va, dunque, rigettata la dispiegata eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte.

2. Parimente infondata risulta l’eccezione, sollevata dalla difesa del convenuto Preziosi, in ordine al difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nel procedimento di esecuzione del sequestro presso terzi, con particolare riferimento all’asserita assenza di competenza del giudice contabile a ricevere le dichiarazioni di quantità rese, ai sensi dell’art.547 c.p.c., dai terzi debitori degli intimati.

A tal riguardo, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.17471/2009 hanno effettivamente escluso che l’esecuzione dei procedimenti cautelari possa svolgersi davanti al medesimo Giudice Contabile che li ha disposti.

Negli stessi termini, si sono orientate talune pronunce delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti (cfr., Sez. Giur. Lombardia, ord. n. 122/2011; Sez. Sicilia, ord. n. 300/2010).

Nondimeno, questo Giudice ritiene di discostarsi dal predetto orientamento e di dare continuità a quello stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 24/1996/QM, che ha trovato largo seguito in numerose pronunce di merito, anche successive all’arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis, Sez. Giur. Campania, ord. n. 237/2012, n.110/2012, ord. collegiale n.286/2012, ord. n. 104/2006, n. 239/2010, n. 22/2011 e n. 188/2011; Sez. Giur. Puglia, ord. n. 8/2010; Sez. Giur. Calabria, ord. n. 20/2008), alla cui stregua il terzo debitor debitoris può essere citato a comparire per rendere la dichiarazione di quantità dinanzi al giudice contabile, anziché al giudice ordinario territorialmente competente per l’esecuzione, in ragione del carattere necessariamente unitario del nuovo procedimento cautelare che si svolge davanti alla Corte dei Conti sulla base della previsione contenuta nell’art.5, comma 2, Legge n.19/94.

D’altro canto, come puntualmente osservato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia (ordinanza collegiale n.154/2011 con la quale è stata riformata l’ordinanza n.122/2011 sopra richiamata), ammettere, per effetto del rinvio dinamico contenuto nell’art.26 R.D. n.1038/1933, l’applicazione dell’art.678 c.p.c. (a mente del quale l’esecuzione del sequestro presso terzi si esegue presso il Tribunale di residenza del terzo) al processo cautelare contabile, determinerebbe un illogico vulnus al corretto esercizio delle funzioni requirenti della Procura Regionale, essendo notorio, come già rilevato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dalla stessa Corte di Cassazione (sentenza delle Sez. Un. n.22059/2007), che la Procura Regionale non è legittimata ad agire innanzi a giudici diversi da quello contabile.

Le limitazioni che deriverebbero dall’ammissione dell’orientamento restrittivo richiamato si porrebbero, infine, in netto contrasto con l’assetto che il legislatore ha voluto imprimere ai procedimenti cautelari davanti alla Corte dei Conti con la disposizione di cui all’art. 1, comma 174, Legge n. 266/2005, secondo la quale “al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’eccezione di difetto di giurisdizione va rigettata, anche sotto il profilo testè vagliato.

3. Va a questo punto vagliata l’eccezione, adombrata dalla difesa del convenuto Preziosi in udienza, di insindacabilità degli atti deliberativi delle contestate attività di sponsorizzazione (e dei relativi contratti), siccome frutto di scelte discrezionali di merito di cui all’art.1, comma 1, legge 20/94, come tali sottratte al vaglio del giudice contabile (sprovvisto, dunque, di giurisdizione al riguardo).

La predetta eccezione non riveste pregio e va, come tale, disattesa.

A tal riguardo, deve essere evidenziato che la giurisprudenza contabile, in piena armonia con quella della Corte di Cassazione, è pacifica nel consentire il sindacato, ad opera della Corte dei Conti, delle scelte discrezionali, in presenza di atti contra legem o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente diseconomici (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. III, 23 settembre 2008, n. 281; Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, 7 gennaio 2004, n. 1; id. Sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A; Corte Cass., Sez. Unite, n.7204/06; id., n. 1376/06; id., n. 5083/2008).

In altri termini, il comportamento contra legem o irrazionale del pubblico agente non è mai al riparo dal sindacato del giudice contabile, non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile; l’art.1, comma 1, legge 20/94 non può rappresentare, infatti, uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Campania, 26 marzo 2012, n. 377; id, Sezione giur. Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 30; id. Sezione giur. Campania, 24 gennaio 2011, n. 104; id., Sezione giur. Sicilia, 15 ottobre 2010, n. 2152).

4. Deve, infine, essere vagliata l’eccezione, proposta dai convenuti D’Amelio Rosa ed Allodi Guglielmo, di nullità del ricorso per sequestro conservativo, a ragione dell’asserita violazione dell’art. 17, comma 30 –ter d.l. 78/09, convertito nella legge 102/09 e s.m.i..

Più in particolare, secondo gli intimati, l’Organo requirente si sarebbe attivato sulla base di una notitia damni del tutto generica, essendo la relativa vertenza stata aperta a seguito della ricezione di un esposto segnalante alcune irregolarità nella gestione della società AIR spa e delle società dalla stessa controllate.

L’eccezione è infondata e, come tale, va rigettata.

L’invocato art. 17 stabilisce, infatti, che “le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge … Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.

La predetta disposizione si pone in piena armonia con il quadro da tempo delineato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il potere d’indagine del Requirente contabile deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie precise e non su mere ipotesi e astratte supposizioni, non potendo l’istruttoria dal medesimo espletata investire, in modo generico, un intero settore di attività amministrativa (sent. C. Cost. n. 104/1989), né porsi come un’impropria attività di controllo generalizzata e permanente (cfr., fra le tante, sentenze C. Cost. n. 104/1989, n. 209/1994, n. 100/1995 e n. 337/2005).

Nello stesso solco, le Sezioni Riunite di questa Corte, con la recente sentenza 12/2011/QM, hanno precisato quale sia il significato da attribuire all’espressione “specifica e concreta notizia di danno”, recata dall’art. 17, comma 30-ter, chiarendo che “il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni” .

Può allora ritenersi che il requisito della specificità e concretezza della notizia di danno sia soddisfatto in presenza di una informazione comunque acquisita, relativa ad un fatto, anche non completo in tutti suoi elementi, ma individuato nelle sue linee essenziali, e comunque presentante una obiettiva capacità di produrre un danno erariale, sì da richiedere lo svolgimento dell’attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti che concorrono a configurare la responsabilità amministrativa (in termini, ex multis, Corte Conti, Sez. giur. Campania, n. 448/2011).

Ovviamente, all’esito degli approfondimenti originati dalla segnalazione di danno, potranno emergere ed essere legittimamente contestate (anche) ipotesi di responsabilità ulteriori e diverse, ovvero più ampie, rispetto a quelle oggetto della “notizia” (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Campania, n.322/2011; id., Sez. II, n.305/2010).

Orbene, nel caso di specie, l’attività d’indagine della Procura erariale è stata originata, come ricordato, dalla ricezione, in data 20.1.2010, di un esposto (già inoltrato, tra gli altri, al Presidente della Corte dei Conti), contenente l’espresso riferimento (anche) alle operazioni di sponsorizzazione, da parte della soc. AIR spa, della locale squadra di basket (che sarebbero state effettuate per motivi egoistici e privati dei vertici dell’AIR ), nonché all’acquisto, con soldi pubblici, di un autobus, il quale sarebbe stato destinato esclusivamente a garantire gli spostamenti della predetta società sportiva.

Risultano, dunque, evocate, sia pure nelle loro linee essenziali, le due ipotesi di danno vagliate in questa sede.

Il predetto esposto si presenta, pertanto, idoneo ad integrare la notizia di danno “concreta e specifica”, richiesta dall’ 17, comma 30 – ter, del d.l. 78/09, conv. in l. 102/09 e s.m.i (nel significato sopra esposto), con conseguente necessità di rigetto dell’eccezione di nullità del ricorso per sequestro conservativo, vagliata in questa sede.

5. E’ possibile, a questo punto, procedere all’esame del merito dell’istanza di sequestro conservativo.

Come è noto, in sede cautelare, il giudice designato deve limitarsi ad accertare, alla stregua di una valutazione sommaria dei fatti e senza pregiudizio alcuno per l’esito dell’ordinaria cognizione di merito, la congiunta ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora), restando l’esame pieno ed approfondito delle questioni, inerenti alla fondatezza della pretesa azionata, riservato al giudice del merito, in considerazione della pienezza delle prove che devono fornire le parti stesse, in sede di dibattimento.

Con particolare riferimento al cd fumus, esso si risolve, all’esito della delibazione necessariamente sommaria tipica del giudizio cautelare, nel mero riscontro della verosimiglianza, ovverosia della adeguata probabilità di fondatezza in diritto del credito reclamato dall’istante (in termini, Cass. civ., n. 8729 dell’ 8 luglio 1997; Cass. civ., Sez. I, 4 maggio 2004 n. 8417).

In relazione al periculum in mora, esso, per contro, si sostanzia nel fondato timore (ex art. 671 c.p.c.) del creditore istante (nella specie, la Procura erariale) che nel tempo necessario per agire giudizialmente, il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento della pretesa azionata, rendendo sostanzialmente inutile la pronuncia di merito.

Tale presupposto va accertato, oltreché sulla base della reale consistenza patrimoniale del sequestrando, in rapporto all’entità del danno reclamato dal ricorrente, anche sulla base di comportamenti processuali ovvero extraprocessuali, tali da non lasciare presumere il rispetto delle ragioni patrimoniali del creditore (in termini, Cass., Sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460).

6. Tutto ciò premesso, questo Giudice, all’esito della valutazione sommaria consentita nella presente sede cautelare e senza pregiudizio alcuno per l’ordinario giudizio di merito, ritiene di poter confermare solo parzialmente il decreto presidenziale dell’8 ottobre 2013, autorizzativo del sequestro conservativo nei confronti degli odierni intimati.

Tutto ciò in quanto non si ravvisa la fondatezza, prima facie, della pretesa erariale nei confronti del Sig. D’Amelio Angelo, mentre nei confronti degli altri intimati essa è ritenuta sussistente in relazione soltanto ad alcuni degli episodi contestati.

La predetta conclusione merita di essere meglio esplicitata in relazione alle due voci di danno addebitate dall’Organo requirente.

A) SPONSORIZZAZIONI DELLA SQUADRA DI BASKET

La Procura contabile, dopo aver evidenziato che la soc. AIR spa avrebbe dovuto pagare alla società sportiva Scandone s.p.a., a titolo di sponsorizzazione nelle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, l’importo complessivo di euro 3.050.000,00, oltre IVA (come da prospetto riepilogativo riportato a pag. 3 del ricorso per sequestro conservativo), ha contestato che il riscontro delle fatture emesse dal beneficiario avrebbe, in realtà, fatto emergere l’erogazione da parte della soc. AIR di somme superiori rispetto a quelle contrattualmente dovute, nonché la corresponsione, da parte di altre società controllate dalla medesima AIR spa, di importi del tutto ingiustificati.

Tutto ciò per l’importo complessivo di euro 2.136.000,00, IVA inclusa, costituente, nell’impostazione attorea, danno erariale, siccome somma che sarebbe stata erogata senza alcuna motivazione ed al di fuori degli obblighi contrattuali connessi ai contratti di sponsorizzazione in atto.

In altri termini, l’Organo requirente, senza contestare in questa sede la liceità dell’attività di sponsorizzazione in sé considerata (vietata per le società partecipate dalla Regione, come riconosce la stessa Procura, solo in epoca successiva ai fatti di causa, ed in particolare a seguito dell’introduzione dell’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1, modificativo del comma 8 dell’art.1 della legge regionale 15 marzo 2011, n.4), ravvisa la sussistenza di “vere e proprie contribuzioni indebite mascherate da sponsorizzazioni, mancanti di causa ed utilità, giacchè già ricomprese nel contratto di sponsorizzazione iniziale” (pag. 5 del ricorso per sequestro conservativo).

Nondimeno, ragioni di chiarezza espositiva impongono di vagliare la fondatezza, prima facie, della pretesa attorea, con specifico riferimento alle singole stagioni sportive.

A.1. STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Secondo l’impostazione attorea, l’importo indebito “extra-contratto”, per la stagione sportiva 2008/2009, ammonterebbe ad euro 480.000,00, IVA inclusa, recato dalle fatture n. 90 del 13.11.2008 (per euro 300.000,00, IVA inclusa) e n. 7 del 26.1.2009 (per euro 180.000,00, IVA inclusa).

Nondimeno, sulla base degli atti di causa, la fattura n.7 si riferisce all’ importo erogato in esecuzione della deliberazione n.6 del 20.1.2009 dell’Amministratore unico pro-tempore dell’AIR-spa, Sig.ra Rosa D’Amelio, cui è seguita la stipula in data 23.1.2009 del relativo contratto di sponsorizzazione (vedasi all. nn.15 e 16 alla memoria di costituzione del Sig. Preziosi).

I predetti atti fanno chiaramente riferimento ad una manifestazione (finali di Coppa Italia, in programma a Bologna dal 19 al 22 febbraio 2009), distinta e diversa dalle competizioni (Campionato nazionale di A1 ed Eurolega), cui si riferiva il contratto di sponsorizzazione già in essere, stipulato in data 22 luglio 2008 e non oggetto di censure in questa sede (vedasi il testo di tale ultimo contratto, riportato quale doc. 5 all.15 nel fascicolo di Procura nonché in allegato alla memoria di costituzione della Sig.ra D’Amelio).

D’altro canto, in maniera alquanto significativa, il contratto del 23.1.2009, nelle proprie premesse, dà espressamente atto del fatto che “…l’AIR spa è primo sponsor ufficiale della squadra di basket S.S. Scandone di Avellino esclusivamente per il Campionato nazionale di serie A1 per la stagione agonistica 2008/2009”, aggiungendo che “….le Final Eight di Coppa Italia, trattandosi di manifestazione di rilievo nazionale con notevole visibilità da un punto di vista di diffusione comunicativa, è un torneo che esula dal contratto principale e, per tale effetto, la soc. Scandone è libera di trovarsi altro sponsor limitatamente al predetto torneo…”

Ne deriva l’infondatezza, prima facie, della contestazione relativa all’importo di euro 180.000,00, IVA inclusa (recato dalla citata fattura n.7), atteso che lo stesso, in contrasto con la tesi attorea, ad una prima, sommaria valutazione, e fatti salvi gli approfondimenti demandati alla fase di merito, risulta giustificato da specifici documenti (atto deliberativo del 20.1.2009 e contratto in data 23.1.2009) e, soprattutto, si colloca al fuori del rapporto di sponsorizzazione già in atto.

Discorso diverso va fatto per la fattura n.90 (per euro 300.000,00, IVA inclusa), emessa in data 13.11.2008 dalla società Scandone a favore della soc. AIR COMUNICATION MARKETING srl, la quale, a sua volta, ha provveduto ad adottare in pari data:

a) la fattura n.27, a fronte dell’importo di 264.000,00, IVA inclusa, ricevuto da AIR spa a titolo di integrazione del rapporto di sponsorizzazione tra AIR spa e SS Felice Scandone ai fini dell’Eurolega 2008/2009;

b) la fattura n.28, a fronte della somma di euro 72.000.00, IVA inclusa, ricevuta da CTI-ATI spa, quale sponsorizzazione ai fini dell’Eurolega; tutto ciò per l’importo complessivo di euro 336.000,00, IVA inclusa, comprensivo della percentuale dovuta alla medesima AIR COMUNICATION MARKETING.

Orbene, la citata fattura n.90, in base ad una prima, sommaria valutazione, trova fondamento nel contratto di “concessione in vendita dei servizi pubblicitari” stipulato tra la società sportiva e l’AIR Comunication Marketing in data 11.6.2007 e destinato a durare “……almeno fino a quando l’AIR spa rimarrà Main sponsor “ (all. n. 13 della memoria di costituzione del Sig. Preziosi).

Nondimeno, l’importo pagato da AIR spa (euro 264.000,00, comprensivo di IVA) appare, prima facie, non giustificato, in quanto relativo, sempre ad una prima, sommaria valutazione, ad una manifestazione (EUROLEGA), già ricompresa nel rapporto di sponsorizzazione in atto.

A tal riguardo, va evidenziato che il contratto originario del 22 luglio 2008 contiene l’esplicito riferimento all’EUROLEGA, prevedendo, tra l’altro, l’apposizione del marchio dell’azienda sponsor sulla divisa da gioco “….nei modi e nelle dimensioni consentite….dall’organizzazione dell’EUROLEGA” (art.2), nonché la facoltà di risoluzione anticipata nell’ipotesi di limitazioni alle facoltà pubblicitarie concesse all’azienda sponsor da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, della Lega Società di Pallacanestro di Serie A1 ovvero dell’Eurolega (art.16), ciascuna evidentemente per le competizioni di rispettiva competenza.

D’altro canto, la validità ed operatività della sponsorizzazione di cui al contratto del 22.7.2008 anche in relazione all’Eurolega è stata riconosciuta dalla stessa convenuta D’Amelio (vedasi pag. 11 della memoria di costituzione).

Il predetto importo di euro 264.00,00 costituisce, dunque, allo stato, pregiudizio erariale da imputare all’Amministratore unico pro-tempore, Sig.ra Rosa D’Amelio, la quale ha adottato la deliberazione n.104 dell’11.11.2008, prevedente l’autorizzazione all’erogazione della somma in questione (vedasi all. n. 8 alla memoria di costituzione del Sig. Preziosi).

Il medesimo importo va, altresì, addossato al Direttore Generale, Sig. Costantino Preziosi, il quale, con la sottoscrizione della richiamata deliberazione, ha prestato un contributo causalmente efficiente alla verificazione del contestato pregiudizio erariale.

La predetta sottoscrizione giustifica, nella presente sede cautelare, a cognizione sommaria, il coinvolgimento del Sig. Preziosi, nonostante la nota dell’11.11.2008 (richiamante altro, analogo atto del 17.6.2008; all. 2 e 7 alla memoria del Sig. Preziosi), con la quale il predetto convenuto Sig. Preziosi ha manifestato all’Amministratore unico pro-tempore i propri dubbi sulla prosecuzione del rapporto di sponsorizzazione (salvo poi rilasciare alla stampa dichiarazioni denotanti, invero, piena condivisione delle operazioni di sponsorizzazione intervenute nel corso degli anni; vedasi dichiarazioni rese in occasione della presentazione del nuovo Main-sponsor della società sportiva e riportate negli articoli depositati dalla Procura contabile in udienza).

Tutto ciò a maggior ragione in quanto i dubbi in questione riguardavano essenzialmente il ritenuto raggiungimento del massimo punto di visibilità e redditività dell’investimento, mentre l’illiceità dell’operazione investe il diverso -e più eclatante- profilo dell’erogazione di somme a titolo di sponsorizzazione per una manifestazione già coperta dall’originario contratto.

La responsabilità dei convenuti D’Amelio e Preziosi va, allo stato, qualificata in termini di colpa grave, in quanto, pur non ravvisandosi elementi che depongano, prima facie, e salvi gli approfondimenti demandati alla fase di merito, per il contestato dolo (quale sciente e volontaria violazione degli obblighi di servizio), emerge evidente l’estrema superficialità, con cui è stata gestita l’operazione.

Il ravvisato pregiudizio erariale va, a giudizio di questo Giudice, ed in contrasto con le tesi difensive sul punto, parametrato all’intera somma di euro 264.000,00, comprensiva, cioè, dell’ IVA, in quanto complessivo esborso indebito effettivamente intervenuto a carico del bilancio aziendale.

Il medesimo importo va addebitato nella misura di euro 184.800,00 (70% dell’importo totale) a carico della Sig.ra Rosa D’Amelio ed euro 79.200,00 (restante 30%) a carico del Sig. Costantino Preziosi.

Allo stesso modo, si ritiene che costituisca pregiudizio erariale l’importo di euro 72.000,00, IVA inclusa, erogato da CTI-ATI spa ad AIR COMUNICATION (fattura n.28 del 13.11.2008), in quanto somma elargita per la sponsorizzazione relativa ad una competizione (Eurolega), già coperta dal contratto stipulato in data 22.7.2008 tra la propria controllante AIR spa (detentrice del 99,5% del capitale di ATI-CTA spa e connotata dalla presenza dello stesso Direttore generale, Sig. Preziosi) e la Felice Scandone spa.

Aggiungasi che la sponsorizzazione per una identica competizione da parte di più società del medesimo gruppo appare in contrasto con le intese, risalenti sin al 2006, tra la capogruppo AIR e il socio unico pubblico della stessa (Regione Campania) in ordine al contenimento dei costi per sponsorizzazioni (vedasi verbale di assemblea ordinaria di AIR del 20.6.2006, riportato quale doc. 5 all.15 nel fascicolo di Procura).

Il predetto importo di euro 72.000,00 va allora addebitato, a titolo di danno erariale, all’Amministratore unico, Sig. Camillo Colarusso, il quale ha adottato la delibera autorizzativa n.41 del 22.10.2008 (cui è seguito il contratto in data 27.10.2008 tra CTI-ATI spa e AIR Comunication Marketing, quale soggetto “veicolante” la proposta di sponsorizzazione pervenuta dalla società sportiva), ed al Direttore generale, Sig. Costantino Preziosi, il quale ha apposto la propria firma al calce al predetto atto, concorrendo alla causazione del danno (vedasi all. n. 9 alla memoria di costituzione del Sig. Preziosi).

Nello specifico, si ritiene che, in assenza dell’immediata percepibilità di un contegno connotato dal contestato dolo, possa essere configurata, allo stato, una responsabilità a titolo di colpa grave, stante l’evidente superficialità nella gestione dell’operazione, con ripartizione del danno nella misura del 70% a carico del Sig. Camillo Colarusso (e dunque euro 50.400,00, pari al 70% di euro 72.000,00) e del restante 30% (euro 21.600,00) a carico del Sig. Costantino Preziosi.

A.2. STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Secondo l’impostazione attorea, l’importo indebito “extra-contratto”, per la stagione sportiva 2009/2010, ammonterebbe ad euro 192.000,00, IVA inclusa.

Le contestazioni dell’Organo requirente hanno riguardato, in particolare, la fattura n. 33 del 18.2.2010 (per euro 120.000,00, IVA inclusa) e quella n. 49 del 13.7.2009 (per euro 60.000,00, IVA inclusa).

Nondimeno, dagli atti di causa emerge che la fattura n.33 è relativa all’ importo erogato in esecuzione della deliberazione n.33 del 16.2.2010, dell’Amministratore unico pro-tempore dell’AIR-spa, Sig.ra Rosa D’Amelio, cui è seguita la stipula in pari data del relativo contratto di sponsorizzazione (vedasi all. nn.23 e 24 alla memoria di costituzione del Sig. Preziosi).

I predetti atti fanno chiaramente riferimento ad una manifestazione (finali di Coppa Italia, in programma ad Avellino dal 18 al 21 febbraio 2010), distinta e diversa dalla competizione (Campionato nazionale di A1), cui si riferiva il contratto di sponsorizzazione già in essere, stipulato in data 3 giugno 2009 e non oggetto di censure in questa sede (vedasi il testo di tale ultimo contratto, riportato quale doc. 5 all.15 nel fascicolo di Procura nonché in allegato alla memoria di costituzione della Sig.ra D’Amelio).

D’altro canto, in maniera alquanto significativa, il contratto del 16.2.2010, nelle proprie premesse, dà espressamente atto del fatto che “…l’AIR spa è primo sponsor ufficiale della squadra di basket S.S. Scandone di Avellino esclusivamente per il Campionato nazionale di serie A1 per la stagione agonistica 2008/2009”, aggiungendo che “….le Final Eight di Coppa Italia, trattandosi di manifestazione di rilievo nazionale con notevole visibilità da un punto di vista di diffusione comunicativa, è un torneo che esula dal contratto principale e, per tale effetto, la soc. Scandone è libera di trovarsi altro sponsor limitatamente al predetto torneo…”

Ne deriva l’infondatezza, prima facie, della contestazione relativa all’importo di euro 120.000,00, IVA inclusa (recato dalla citata fattura n.33), atteso che lo stesso, in contrasto con la tesi attorea, ad una prima, sommaria valutazione, e fatti salvi gli approfondimenti demandati alla fase di merito, risulta giustificato da specifici documenti (atto deliberativo del 16.2.2010 e contratto di pari data) e, soprattutto, si colloca al fuori del rapporto di sponsorizzazione già in atto.

Discorso diverso va fatto per la fattura n.49, emessa in data 13.7.2009 dalla società Scandone a favore della soc. AIR COMUNICATION MARKETING srl, la quale, a sua volta, ha provveduto ad adottare in pari data la fattura n.7, a fronte dell’importo di 66.000,00, comprensivo di IVA ed aggio a favore dell’AIR Comunication, ricevuto da CTI-ATI spa, per la sponsorizzazione della squadra di basket – campionato 2009/2010.

Orbene, la citata fattura n.49, in base ad una prima, sommaria valutazione, trova fondamento nel contratto di “concessione in vendita dei servizi pubblicitari” stipulato in data 11.6.2007 tra la società sportiva e l’AIR Comunication Marketing.

Nondimeno, l’importo di euro 66.000,00 erogato da CTI-ATI spa ad AIR Comunication Marketing, appare, sempre ad una prima valutazione sommaria, non giustificato, in quanto somma elargita per la sponsorizzazione relativa ad una competizione (Campionato nazionale A1) già prevista dal contratto stipulato in data 3.6.2009 tra la propria controllante AIR spa (detentrice del 99,5% del capitale di ATI-CTA spa e connotata dalla presenza dello stesso Direttore generale, Sig. Preziosi) e la Felice Scandone spa.

Il medesimo importo va addebitato all’Amministratore unico di CTI-ATI spa, Sig. Camillo Colarusso, il quale ha adottato la delibera autorizzativa n.29 del 9.7.2009 (cui è seguito il contratto in data 10.7.2009 tra CTI-ATI spa e AIR Comunication Marketing, quale soggetto “veicolante” la proposta di sponsorizzazione pervenuta dalla società sportiva), ed al Direttore generale, Sig. Costantino Preziosi, il quale ha apposto la propria firma in calce al predetto atto, concorrendo alla causazione del danno (vedasi allegato n.6 alla memoria di costituzione del Sig. Colarusso).

Nello specifico, si ritiene che, in assenza dell’immediata percepibilità di un contegno connotato dal contestato dolo, possa essere configurata, allo stato, una responsabilità a titolo di colpa grave, stante l’evidente superficialità nella gestione dell’operazione, con ripartizione del danno nella misura del 70% a carico del Sig. Camillo Colarusso (e dunque euro 46.200,00, pari al 70% di euro 66.000,00) e del restante 30% (euro 19.800,00) a carico del Sig. Costantino Preziosi.

A.3. STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Secondo l’impostazione attorea, l’importo indebito “extra-contratto”, per la stagione sportiva 2010/2011, ammonterebbe ad euro 384.000,00, IVA inclusa, recato dalle fatture n.12 del 18.1.2011 (euro 144.000,00, IVA inclusa), n. 26 del 17.2.2011 (euro 120.000,00, IVA inclusa) e n. 40 del 20.4.2011 (euro 120.000,00, IVA inclusa).

Le predette fatture sono state emesse in esecuzione degli atti deliberativi nn. 15.01 del 18.1.2011 (fattura n.12) e 14.02 del 10.2.2011 (fatture nn. 26 e 40), adottati a firma dell’Amministratore unico pro-tempore di AIR spa, Sig. Guglielmo Allodi.

Nondimeno, l’atto n. 15.01 richiama espressamente una competizione (finali di Coppa Italia, in programma a Torno dal 10 al 13 febbraio 2011), distinta e diversa da quella (Campionato nazionale di A1), cui si riferiva il contratto di sponsorizzazione già in essere, stipulato il 20.5.2010 e non oggetto di censure in questa sede (vedasi atti riportati in allegato alla memoria di costituzione del Sig. Allodi).

Ne deriva l’infondatezza, prima facie, della contestazione relativa all’importo di euro 144.000,00, IVA inclusa (recato dalla citata fattura n.12), atteso che lo stesso, in contrasto con la tesi attorea, ad una prima, sommaria valutazione, trova giustificazione in uno specifico atto deliberativo (quello n. 15.01 del 18.1.2011) e, soprattutto, si colloca al di fuori del rapporto di sponsorizzazione già in atto.

Diverso discorso va fatto per le fatture nn.26 e 40 (per complessivi euro 240.000,00,00, IVA inclusa).

Gli importi di cui ai citati documenti di spesa, così come risulta dalla deliberazione n. 14.02 del 10.2.2011, che ne è alla base, rappresentano, infatti, somme che sono state elargite al dichiarato fine di aiutare la società sportiva alle prese con un grave crisi economico-finanziaria, in grado di determinarne il fallimento, con conseguente penalizzazione o radiazione dal campionato (vedasi atto 14.02 riportato in allegato alla memoria del Sig. Allodi).

Del resto, dagli atti di causa emerge chiaramente che, in coincidenza con l’emissione della fattura n.26, per ordine della società dell’AIR spa è stato disposto un bonifico di euro 120.000,00 sul conto corrente n.1369854, destinato ad accogliere, nell’ambito del progetto “pro-life Scandone”, i contributi di soggetti pubblici e privati per salvare la società sportiva (doc.5 all.15 fascicolo Procura).

Orbene, risulta evidente come società a partecipazione pubblica (e più in generale soggetti pubblici) non possano utilizzare risorse pubbliche, distraendole da finalità di carattere generale, per farsi carico della crisi economica di una società privata, perseguente finalità di lucro, con la quale intercorra un mero rapporto di sponsorizzazione.

Né risulta convincente la motivazione, già contenuta nel citato atto deliberativo e riproposta in questa sede dal convenuto Allodi, alla cui stregua l’operazione sarebbe stata finalizzata a salvaguardare gli investimenti effettuati sino a quel momento e, dunque, le finalità sottese all’originario contratto di sponsorizzazione.

A tacer d’altro, l’accoglimento della tesi qui avversata porterebbe, infatti, a configurare sostanzialmente a carico della società sponsorizzante, benchè a totale partecipazione pubblica, un obbligo di costante ripianamento, con risorse pubbliche, delle perdite del soggetto privato sponsorizzato.

Alla luce di tutto quanto testè esposto, l’importo di euro 240.000,00, IVA inclusa, costituisce pregiudizio erariale, da porre a carico del Sig. Guglielmo Allodi, quale soggetto che ha adottato, nella veste di Amministratore unico pro-tempore della soc. AIR spa, la deliberazione autorizzativa n.14.02 del 10.2.2011.

La relativa responsabilità va qualificata in termini di colpa grave, attesa l’estrema superficialità con cui il predetto soggetto ha gestito l’operazione e l’assenza di elementi che depongano, prima facie, per la sussistenza del contestato dolo.

Per contro, allo stato e salvi ulteriori approfondimenti, demandati alla fase di merito, non è possibile ravvisare, in relazione al pregiudizio di cui è causa, alcuna responsabilità a carico del Sig. Costantino Preziosi, non essendo documentalmente provata la sua partecipazione alla contestata operazione.

A.4. STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Secondo l’impostazione attorea, in relazione alla stagione sportiva 2011/2012, la soc. AIR spa avrebbe erogato, in assenza di uno specifico titolo contrattuale, l’importo effettivo di euro 1.080.000,00, IVA inclusa, il quale sarebbe stato corrisposto mediante due distinti bonifici, l’uno in data 18.5.2011 (per euro 720.000,00) e l’altro in data 24.5.2011 (in realtà 30.5.2011, per euro 360.000,00).

La nota di credito, per il medesimo importo, emessa in data 31.5.2011 dalla società sportiva ed a favore dell’AIR, non avrebbe, infatti, comportato alcun trasferimento di denaro, ma avrebbe rappresentato unicamente il sistema per chiudere contabilmente la fattura e la partita per la co-sponsorizzazione di cui al contratto del 30 giugno 2011.

In definitiva, l’Organo requirente ipotizza la preordinata realizzazione di un’operazione, volta a nascondere l’avvenuta sponsorizzazione, altrimenti irrealizzabile.

La predetta operazione si sarebbe sostanziata, più in particolare, nell’erogazione, al di fuori di ogni previsione contrattuale e normativa, di ingenti somme alla società sportiva, la quale “non era intenzionata a restituire le somme di denaro incassate in più, né l’AIR spa ha provveduto a rivendicarle prima dell’attività intrapresa dalla Guardia di Finanza” (così, pag. 11 del ricorso per sequestro conservativo).

Peraltro, l’attività di recupero, asseritamente dispiegata solo dopo le acquisizioni documentali disposte dalla Procura erariale per il tramite della Guardia di Finanza, avrebbe ad oggetto un importo erroneamente quantificato in euro 600.000,00 (in luogo di quello corretto di euro 1.080.000,00).

Nondimeno, gli atti presenti al fascicolo di causa, ad una prima valutazione sommaria e con ovvia salvezza degli ulteriori approfondimenti, demandati alla successiva fase di merito, non consentono di suffragare la tesi attorea.

Dai medesimi atti (vedasi allegati alle memorie di costituzione dei Sigg.ri D’Amelio e Preziosi, nonché quelli riportati quali doc.5 all. 15 nel fascicolo di Procura), emerge, infatti, che:

a) in data 17.5.2011, a seguito della richiesta della soc. Scandone del 22.4.2011 e della delibera autorizzativa n.05.05 del 17.5.2011 dell’Amministratore unico di AIR spa, tale ultima società e la società sportiva hanno concluso un contratto di sponsorizzazione, quale sponsor principale (Main-sponsor), per la stagione 2011/2012, per l’importo di euro 1.080.000,00, IVA inclusa;

b) in esecuzione del predetto contratto, la soc. AIR ha versato alla società sportiva in data 18.5.2011 l’importo di euro 720.000,00, IVA inclusa (fattura n. 52 del 19.5.2011) ed in data 30.5.2011 quello di euro 360.000,00, IVA inclusa (fattura n. 53 del 30.5.2011);

c) con nota del 30.5.2011, pervenuta in pari data, la soc. Scandone, dopo aver evidenziato di aver ricevuto dalla soc. SIDIGAS spa un’offerta di sponsorizzazione più vantaggiosa, ha chiesto alla soc. AIR la disponibilità a recedere dal contratto di primo sponsor per la stagione 2011/2012, impegnandosi, in caso di accettazione, alla restituzione delle somme già incamerate;

d) in data 30.5.2011, la soc. AIR, con nota a firma dell’Amministratore unico, Sig. Angelo D’Amelio, ha accettato la proposta di risoluzione, condizionandola alla restituzione, nei tempi e modi da concordarsi, delle somme già erogate;

e) in data 31.5.2011, l’Amministratore unico, Sig. D’Amelio, con deliberazione n.27.05, ha autorizzato la risoluzione del contratto di sponsorizzazione principale, previa restituzione, in tempi e modi da concordarsi tra le parti, delle somme già erogare dall’AIR spa;

f) sempre in data 31.5.2011, la soc. sportiva Scandone ha emesso, a favore della soc. AIR spa, la nota di credito n.5, per l’importo di euro 1.080.000,00 (IVA inclusa), a storno delle fatture nn. 52 del 19.5.2011 e 53 del 30.5.2011 per risoluzione contrattuale;

g) in data 30.6.2011, la soc. AIR, con nota a firma del Sig. D’Amelio, nel riscontrare l’analoga richiesta del 24.6.2011 della società sportiva, ha manifestato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di co-sponsorizzare per la stagione agonistica 2011/2012;

g) il contratto di co-sponsorizzazione, per l’importo di euro 300.000,00, IVA inclusa, è stato stipulato in data 30.6.2011, a seguito della delibera di autorizzazione n.34.06 di pari data, munita del parere di inerenza della spesa rilasciato dal Collegio sindacale;

h) in data 8.7.2011, la società sportiva ha emesso la fattura n.62 per euro 300.000,00, IVA compresa, a titolo di co-sponsorizzazione;

h) la società sportiva non ha provveduto a restituire gli importi già incamerati in base al contratto risolto, nonostante gli specifici impegni assunti in tal senso, cosicchè, dopo l’infruttuosa diffida del 29.8.2011 e l’affidamento di incarico legale per l’attivazione di procedure esecutive (delibera n.10.10 del 20.10.2011), è stata attivata, in data 10.9.2012, la procedura arbitrale, sfociata, da ultimo, nella decisione favorevole all’AIR del 23.10.2013.

Più in particolare, tale ultima decisione ha affermato l’obbligo della soc. Scandone di corrispondere all’AIR l’importo di euro 780.000,00, quale differenza tra la somma versata in esecuzione del contratto risolto (euro 1.080.000,00) e quella dovuta dalla soc. AIR per il successivo contratto di co-sponsorizzazione (euro 300.000,00).

Dalla successione dei richiamati atti emerge, dunque, che, in contrasto con la tesi attorea, l’importo di euro 1.080.000,00 (IVA inclusa), erogato da AIR spa alla società sportiva in data 18.5.2011 (fattura n. 52 del 19.5.2011 per euro 720.000,00) e 30.5.2011 (fattura n.53 del 30.5.2011 per euro 360.000,00), trova giustificazione in uno specifico titolo contrattuale, rappresentato dal contratto di “main-sponsor” del 17.5.2011.

Il richiamato contratto risulta, all’evidenza, stipulato prima dell’introduzione del divieto per le società partecipate di procedere a sponsorizzazioni (art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1).

Allo stesso modo, l’emissione della nota di credito n.5 del 31.5.2011 risulta, ad una valutazione sommaria consentita nella presente sede cautelare, effettivamente finalizzata a stornare fatture recanti importi (già) dovuti in base ad un titolo ormai risolto.

La soc. AIR, in ogni caso, si è attivata, sin dal 29.8.2011, per ottenere la restituzione delle somme pagate in virtù dell’originario contratto di sponsorizzazione principale, decurtate di quelle previste dal contratto di co-sponsorizzazione, anch’esso stipulato in epoca antecedente al divieto recato dall’art.21 L.R. 27 gennaio 2012, n.1 (in particolare, in data 30.6.2011).

Le considerazioni testè esposte inducono questo Giudice a ritenere le contestazioni dell’Organo requirente, relative alla sponsorizzazione concernente la stagione 2011/2012, non assistite dal necessario fumus.

Né, in questa fase, a cognizione sommaria, appare decisiva la sola circostanza, pure richiamata dall’Organo requirente in udienza e comunque meritevole di adeguati approfondimenti in sede di merito, del ristretto lasso temporale intercorso tra la stipula dell’originario contratto di sponsorizzazione principale (17.5.2011), il pagamento delle relative somme e la risoluzione dello stesso contratto (30/31 maggio 2011).

B) SERVIZIO DI MOBILITA’ ALLA SQUADRA DI BASKET

Come anticipato, la Procura erariale ha addebitato al Sig. Costantino Preziosi (e solo a lui) anche l’ulteriore danno di euro 568.077,19, il quale sarebbe derivato, a carico della soc. AIR spa, dalla mancata riscossione dei corrispettivi a fronte del servizio di mobilità fornito – sin dalla stagione sportiva 2002/2003 ed in assenza di contratto o convenzione- alla squadra di basket, dalla non corretta fatturazione dello stesso, nonché dallo spreco di risorse pubbliche connesso all’utilizzo esclusivo di un autobus appositamente acquistato ed allestito (per un costo di euro 216.000,00), siccome asseritamente destinato, in via esclusiva, alla predetta attività, meramente privata.

Nello specifico, il predetto importo di euro 568.077,19 è stato ricavato sommando le voci sottoindicate (vedasi pag. 15 del ricorso per sequestro conservativo; la predetta sommatoria in realtà darebbe l’importo di euro 572.014,28):

-euro 237.874,19, pari al credito vantato nei confronti della società sportiva Felice Scandone alla data del 16.5.2012 per prestazioni di trasporto alla stessa rese e non pagate (le medesime prestazioni, in ogni caso, sarebbero state fatturate a prezzi molto inferiori a quelli medi praticati per lo stesso tratto e nel medesimo periodo da altre agenzie di viaggio, come da raffronto riportato a pag.14 dell’istanza cautelare);

-50% di euro 237.874,19 (ossia euro 118.937,09) per costi “vivi” sostenuti e non addebitati (carburanti, pedaggi autostradali, parcheggi, spese per autisti, rimborsi spese ai medesimi e così via);

-euro 180.000,00, corrispondente alle quote di ammortamento accantonate nel periodo 2002/2010 e, dunque, al valore, sinora contabilizzato, dell’autobus pagato con soldi pubblici, ma asseritamente utilizzato, in via esclusiva, a fini meramente privatistici (fornire il servizio di trasporto alla società di basket);

-euro 35.203,00, pari ai costi per manutenzione e gestione del mezzo sino al 19.4.2012.

Nondimeno, questo Giudice, all’esito della valutazione sommaria, propria della presente fase cautelare, e senza pregiudizio alcuno per gli approfondimenti demandati alla successiva fase di merito, ritiene che la predetta contestazione non sia assistita dal necessario fumus.

L’ipotizzato pregiudizio erariale attiene, infatti, essenzialmente alla mancata percezione dell’importi dovuti dalla società sportiva per il servizio di mobilità alla stessa prestato sin dalla stagione 2002/2003.

Senonchè, a fronte delle prestazioni di trasporto di volta in volta erogate su richiesta della soc. Scandone spa, risultano essere state emesse da tale ultima società spa regolari fatture, consacranti i corrispondenti crediti della soc. AIR (come tali riportati nella relativa contabilità).

Il pagamento degli stessi crediti è stato più volte sollecitato, sin dal 17.7.2003, dalla soc. AIR, con interruzione dei relativi termini prescrizionali (vedasi all.56 e ss alla memoria di costituzione del Sig. Preziosi).

Da ultimo, a fronte del perdurante inadempimento della soc. Scandone (nonostante il riconoscimento, da parte della stessa, del proprio debito; vedasi nota del 14.5.2012), sono stati chiesti ed ottenuti due decreti ingiuntivi (l’uno del 30.5.2012 per euro 182.559,03 e l’altro in data 9.7.2012 per euro 22.752,41).

Trattasi, dunque, di crediti tuttora esigibili (o comunque di non provata inesigibilità), con la conseguenza che l’ipotizzato pregiudizio erariale, connesso alla mancata riscossione degli stessi, sembra difettare, al momento, dei necessari requisiti di concretezza ed attualità, fatti salvi ovviamente gli approfondimenti demandati alla fase di merito.

Allo stesso modo, la verifica relativa alla contestazione circa la fatturazione, a prezzi inferiori a quelli mediamente praticamente, delle prestazioni erogate, al pari di quella concernente la destinazione dell’autobus alle esigenze esclusive della squadra di basket, richiede accertamenti approfonditi, non espletabili in questa sede e necessariamente demandati al giudizio a cognizione piena.

Tutto ciò a maggior ragione a fronte dell’ampia documentazione depositata dalla difesa, al fine di confutare l’ipotesi dell’acquisto ed utilizzo dell’automezzo per le esigenze esclusive della società sportiva (così, ad es., la documentazione sull’immatricolazione dell’autobus per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico di linea ovvero quella concernente le richieste per servizi di turismo), nonché la stessa congruità dei parametri utilizzati ai fini dell’individuazione della contestata fatturazione “sottocosto”.

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In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si ravvisa la fondatezza, prima facie, della pretesa erariale nei confronti del Sig. D’AMELIO Angelo, mentre nei confronti degli altri convenuti la predetta fondatezza si ravvisa per gli importi di danno sottoindicati:

a) D’AMELIO Rosa- euro 184.800,00 ai danni di AIR spa per la sponsorizzazione relativa alla stagione 2008/2009;

b) COLARUSSO Camillo – euro 96.600,00 ai danni di CTI-ATI per le sponsorizzazioni relative alle stagioni sportive 2008/2009 (euro 50.400,00) e 2009/2010 (euro 46.200,00);

c) ALLODI Guglielmo- euro 240.000,00 ai danni di AIR spa per la sponsorizzazione relativa alla stagione 2009/2010;

d) PREZIOSI Costantino- euro 120.600,00 di cui euro 79.200,00 a carico di AIR spa per la sponsorizzazione relativa alla stagione sportiva 2008/2009 ed euro 41.400,00 a carico di CTI-ATI spa per le sponsorizzazioni relative alle stagioni sportive 2008/2009 (euro 21.600,00) e 2009/2010 (euro 19.800,00).

Nondimeno, l’entità delle somme contestate e la gravità delle condotte addebitate, denotanti grave noncuranza per la gestione delle risorse finanziarie pubbliche, fanno risaltare la sussistenza anche del cd periculum in mora.

A tal proposito, non può riconoscersi rilevo alcuno alla circostanza, per contro richiamata dalla difesa di taluni convenuti, dell’esistenza di polizza assicurativa, asseritamente in grado di coprire l’eventuale debito che dovesse essere accertato al termine del giudizio di merito.

Sul punto, questo Giudice si limita ad evidenziare che le misure cautelari consentite dall’ordinamento a tutela della garanzia patrimoniale, hanno natura reale e non possono essere sostituite automaticamente da misure di carattere obbligatorio se non nei limiti previsti dall’ordinamento, il quale, all’art.684 c.p.c., subordina la revoca del sequestro all’ipotesi, non ricorrente nel caso all’esame, della prestazione da parte del debitore di una idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese.

In definitiva, tenuto conto della non ravvisata sussistenza del fumus nei confronti del Sig. D’AMELIO Angelo, della diminuzione del danno erariale addebitabile agli altri convenuti rispetto a quanto previsto dal provvedimento presidenziale di sequestro dell’8 ottobre 2013, nonché delle dichiarazioni e comunicazioni rese dai soggetti citati quali terzi debitori, il predetto provvedimento presidenziale merita di essere solo parzialmente confermato.

Nello specifico, esso merita di essere confermato nei confronti dei soggetti ed in relazione ai beni e crediti sottoriportati, sino alla concorrenza dell’importo indicato a fianco di ciascuno di essi:

1) COLARUSSO Camillo-fino alla concorrenza di euro 96.600,00

a) piena proprietà dell’immobile sito in Atripalda, Contrada San Gregorio, piano T, riportata al catasto fabbricati al fg. 9, part. 468, sub. 2, cat A7, classe U, consistenza 7,5 vani, rendita euro 1.007,09, valore catastale euro 126.893,34.

Il predetto sequestro risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18075, Registro particolare n.14526, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare;

2) D’AMELIO Rosa-fino alla concorrenza di euro 184.800,00.

a) piena proprietà dell’immobile sita in Lioni, Contrada civita, piano T, riportata al catasto fabbricati al fg. 22, part. 1081, cat C2, classe 1, consistenza 107 mq, rendita euro 198,99, valore catastale euro 25.066,44;

b) piena proprietà dell’immobile sita in Lioni, alla via Guglielmo Marconi, riportata al catasto fabbricati al fg. 21, part. 2218, sub. 3, cat A4, classe 1, consistenza 3 vani, rendita euro 86,76, valore catastale euro 10.931,76.

Il sequestro relativo agli immobili sopra indicati risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18076, Registro particolare n.14527, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare.

3) ALLODI Guglielmo-fino alla concorrenza di euro 240.000,00

a) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCO DI NAPOLI SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 22.10.2013, la predetta Banca ha comunicato l’esistenza di un conto, con saldo a debito, intestato al sequestrato;

b) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 18.11.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto ad accantonare la somma di euro 16,90, pari al 50% dell’importo di euro 33,79, quale saldo complessivo rinvenuto su di un rapporto cointestato tra il debitore esecutato ed altra persona;

4) PREZIOSI Costantino- fino alla concorrenza di euro 120.600,00.

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, anche a titolo di indennità di fine rapporto, nei limiti di legge;

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Costantino Preziosi, Direttore Generale della stessa, percepisce un compenso mensile, comprensivo dei ratei di 13ma e 14ma, di euro 25.677,00 lordi (euro 12.743,00 netti) e che il T.F.M. dell’interessato, maturato a tutto il 31.10.2013 ed accantonato presso il Fondo Tesoreria dell’INPS, è di euro 136.219,00 lordi.

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 2.548,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dal COMUNE di AVELLINO, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 18.11.2013, il Comune di Avellino ha comunicato che il Sig. Costantino Preziosi, Consigliere comunale, vanta nei confronti dell’Amministrazione il credito di euro 260,24, per n.8 gettoni di presenza relativi al trimestre luglio/settembre 2013;

c) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DELLA CAMPANIA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 30.10.2013, la predetta Banca ha comunicato che il sequestrato è detentore di n.101 azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, di n. 483,301 quote di gestione patrimoniale JPM pari al 50% dei titoli detenuti in cointestazione e di euro 248,86, quale somma rinveniente da rapporti di conto correnti, significando di aver provveduto a trattenere a disposizione del Magistrato le azioni, quote e somme anzidette;

d) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto il 4.11.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto ad accantonare, a disposizione della procedura, la somma di euro 396,13, pari al 50% di euro 792, rappresentante il saldo positivo del conto corrente n. 309587, cointestato con altra persona;

e) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della FINECO BANK SPA e anche altre agenzie della predetta banca;

Il predetto Istituto, con nota pervenuta il 31.10.2013, ha evidenziato che il debitore esecutato risulta cointestatario, con altra persona, delle seguenti somme depositate su conti correnti e depositi titoli presso FinecoBank:

-conto corrente n.4071259, con saldo pari ad euro 117,35;

-deposito titoli custodia n.4071259, con valorizzazione pari ad euro 0,00;

-deposito titoli convenz. n.1237812, con valorizzazione pari ad euro 0,00.

Ha, altresì, aggiunto di aver provveduto, a seguito della notifica dell’atto di sequestro, a rendere indisponibile la somma pro-quota di euro 58,68 sul conto corrente n.4071259;

f) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della UNICREDIT SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 23.10.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto a bloccare il 50% del saldo rinveniente sul libretto di deposito a risparmio n.104912, cointestato con altro soggetto, con un saldo oggetto di sequestro pari ad euro 0,025.

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Il provvedimento presidenziale in data 8 ottobre 2013 di autorizzazione del sequestro va, invece, revocato, tenuto conto della non ravvisata sussistenza del fumus nei confronti del Sig. D’AMELIO Angelo, della diminuzione del danno erariale addebitabile agli altri convenuti, nonché delle dichiarazioni e comunicazioni rese dai soggetti citati quali terzi debitori, in relazione ai beni e crediti sottoindicati:

1) COLARUSSO Camillo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge;

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Camillo Colarusso, Collaboratore a progetto della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 3.055,00 lordi (euro 2.066,00 netti).

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 413,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda, anche a titolo di indennità di fine rapporto, dal CTI-ATI sp.a., nei limiti di legge.

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Camillo Colarusso, Amministratore unico della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 2.843,00 lordi (euro 1.856,00 netti).

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che provvederà ad accantonare mensilmente, dal mese di gennaio 2014, l’importo di euro 763,00, pari ad 1/5 dell’importo netto di euro 3.815,00 percepito mensilmente quale pensione ex INPDAI.

Ha aggiunto che il sequestrato risulta iscritto dal 26.6.2007 alla gestione separata quale Amministratore di società, impegnandosi a sottoporre a vincolo di indisponibilità a disposizione di giustizia eventuali altre somme allo stesso dovute;

2) D’AMELIO Rosa

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 8.11.2013, il Consiglio Regionale della Campania, Direzione Generale Bilancio, ha comunicato che alla sequestrata, Consigliere regionale, viene corrisposto un importo mensile netto di euro 7.700,00.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 6.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che la sequestrata non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che alla stessa non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato è ancora in attività di servizio, quale dipendente dell’Azienda Sanitaria locale di Avellino, e dunque non percepisce alcun trattamento previdenziale.

Si è comunque impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità le somme dovute all’atto della maturazione del corrispondente diritto.

Ha, infine, sottolineato che la Sig. D’Amelio risulta iscritto alla gestione separata per gli anni 2008/2009/2010, senza percepire alcun trattamento previdenziale per la predetta iscrizione;

d) qualsiasi ragione di credito dalla medesima vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA POPOLARE DI BARI e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto depositato il 31.10.2013, la predetta Banca ha dichiarato l’esistenza di somme a credito, intestate alla sequestrata, pari ad euro 94,93, nonché di n. 102 azioni della medesima Banca;

e) qualsiasi ragione di credito dalla medesima vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA APULIA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto pervenuto il 13.11.2013, ha comunicato:

-di aver sottoposto a blocco totale un deposito di 300 azioni Veneto Banca spa, per un controvalore di euro 12.225,00, presente su di un “Dossier Titoli a Custodia”, intestato alla sequestrata;

3) ALLODI Guglielmo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 31.10.2013, la Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, Affari Generali, ha comunicato che il sequestrato, dirigente cessato, a far data dal 17.4.2010, dal proprio rapporto di lavoro con la medesima Giunta Regionale, non vanta ulteriori crediti nei propri confronti a titolo di retribuzione.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Autorità Portuale di Napoli, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con nota pervenuta in data 12.11.2013, la predetta Autorità ha dichiarato l’inesistenza di debiti nei confronti del sequestrato;

d) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 14.11.2013, l’INPS, Direzione metropolitana Napoli, ha comunicato che il Sig. Allodi non è beneficiario di alcuna prestazione in carico alla predetta Agenzia e di essere iscritto quale collaboratore nella Gestione separata dal 25.7.2002 e quale Libero professionista senza cassa ed accrediti contributivi dal 12.7.2010;

4) D’AMELIO Angelo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Angelo D’Amelio, Amministratore unico della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 4.200,00 lordi (euro 2.630,00 netti) e che il T.F.M. dell’interessato, maturato a tutto il 31.10.2013 ed accantonato presso il Fondo Tesoreria dell’INPS, è di euro 9.852,00 lordi.

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 526,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 6.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato è ancora in attività di servizio, quale dipendente del Ministero dell’Istruzione, e dunque non percepisce alcun trattamento previdenziale.

Si è comunque impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità le somme dovute all’atto della maturazione del corrispondente diritto.

Ha, infine, sottolineato che il Sig. D’Amelio risulta iscritto alla gestione separata dal 30.6.1996, senza percepire alcun trattamento previdenziale per la predetta iscrizione;

d) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 2, cat A4, classe 3, consistenza 9,5 vani, rendita euro 377,79, valore catastale euro 47.601,54;

e) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 4, cat C2, classe 1, consistenza 29 mq, rendita euro 53,92, valore catastale euro 6.793,92;

f) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 3, cat C2, classe 1, consistenza 24 mq, rendita euro 44,62, valore catastale euro 5.622,12.

Il sequestro relativo agli immobili sopra indicati risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18077, Registro particolare n.14528, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare.

g) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DELLA CAMPANIA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto il 30.10.2013, la predetta Banca ha comunicato di essere debitrice del sequestrato dell’importo di euro 44.943,07, trattenuto a disposizione del Magistrato;

h) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti del BANCO DI NAPOLI SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 22.10.2013, la predetta Banca ha comunicato:

-la sussistenza di un conto corrente intestato al sequestrato, con un saldo a credito di euro 2.564,00;

-l’esistenza di un libretto di risparmio nominativo intestato al sequestrato con un saldo a credito di euro 9.363,68;

– l’esistenza di un deposito amministrato intestato al sequestrato contenente obbligazioni “BNAPOLI 99/14” per un controvalore nominale di euro 52.000,00.

Ha, altresì, sottolineato di aver messo a disposizione di giustizia i predetti importi.

Ha, infine, evidenziato la sussistenza presso la filiale n.07165 di una rubrica intestata al sequestrato, contenente “fondi dematerializzati” per un controvalore di euro 50.816,08, nonché l’esistenza, presso la filiale n. 09233, di un rapporto di gestione patrimoniale intestata al sequestrato, con un saldo corrispondente ad euro 65.886,45, significando di non poter sottoporre a sequestro gli importi in questione, svolgendo un ruolo di mero intermediario rispetto alla gestione dei relativi rapporti, senza avere la disponibilità o il possesso materiale delle somme.

i) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA MEDIOLANUM SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto del 21 ottobre 2013, ha comunicato che il credito vantato dal sequestrato nei propri confronti è rappresentato unicamente dal saldo di euro 1.543,68 presente sul rapporto di conto corrente n. 317003, di cui il medesimo risulta intestatario;

l) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 4.11.2013, la predetta Banca ha comunicato l’insussistenza di rapporti intestati al sequestrato;

m) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA POPOLARE DI BARI e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto depositato il 31.10.2013, la predetta Banca ha dichiarato l’esistenza di somme a credito, intestate al sequestrato, pari ad euro 287,85 ed euro 287,84 (queste ultime cointestate con altra persona);

n) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA APULIA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto pervenuto il 13.11.2013, ha comunicato:

– di aver accantonato, a seguito del sequestro, l’importo di euro 48.675,83, pari al 50% dell’importo di euro 97.351,66, presente su conto cointestato con altra persona;

-di aver sottoposto a blocco totale un deposito di 329 azioni Unicredit, per un controvalore di euro 1.846,41, presente su di un “Dossier Titoli a Custodia”, intestato al sequestrato;

5) PREZIOSI Costantino

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda, anche a titolo di indennità di fine rapporto, dal CTI-ATI sp.a., nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato risulta iscritto alla gestione separata dall’1.4.1996, senza avere ancora maturato il diritto a ricevere somme dall’Istituto.

In ogni caso, si è impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità a disposizione di giustizia eventuali somme allo stesso dovute;

d) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 13.11.2013, la predetta Banca ha comunicato l’assenza di rapporti in essere intrattenuti con il sequestrato.

e) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della PIONEER INVESTMENT MANAGEMENTI SGPRA e anche altre agenzie della predetta società.

Con atto pervenuto in data 23.10.2013, la predetta società ha comunicato di non intrattenere rapporti con il Sig. Preziosi Costantino;

f) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della ARCA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA ed anche altre agenzie della predetta società;

Con atto del 22.10.2013, la predetta società ha comunicato di non essere debitrice, alla data della notifica del ricorso per sequestro conservativo, nei confronti del Sig. Preziosi Costantino.

*************************

In conclusione, il decreto presidenziale dell’8 ottobre 2013, autorizzativo del sequestro conservativo nei confronti degli odierni intimati, va confermato nei termini e limiti sopra indicati.

P.Q.M.

IL GIUDICE DESIGNATO

Visti l’art.5 D.L.453/1993 (convertito in L.19/94 e integrato dalla L.639/1996), gli artt.669 bis ss. e 671 ss. c.p.c., in relazione agli artt.26 e 48 R.D.1038/1933;

CONFERMA

Il decreto presidenziale in data 8 ottobre 2013, di autorizzazione del sequestro conservativo a favore dell’AIR spa e della CTI-ATI spa, nei termini sottoindicati:

1) COLARUSSO Camillo-fino alla concorrenza di euro 96.600,00, quale danno a carico di CTI-ATI spa

a) piena proprietà dell’immobile sito in Atripalda, Contrada San Gregorio, piano T, riportata al catasto fabbricati al fg. 9, part. 468, sub. 2, cat A7, classe U, consistenza 7,5 vani, rendita euro 1.007,09, valore catastale euro 126.893,34.

Il predetto sequestro risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18075, Registro particolare n.14526, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare;

2) D’AMELIO Rosa-fino alla concorrenza di euro 184.800,00, quale danno a carico di AIR spa

a) piena proprietà dell’immobile sita in Lioni, Contrada civita, piano T, riportata al catasto fabbricati al fg. 22, part. 1081, cat C2, classe 1, consistenza 107 mq, rendita euro 198,99, valore catastale euro 25.066,44;

b) piena proprietà dell’immobile sita in Lioni, alla via Guglielmo Marconi, riportata al catasto fabbricati al fg. 21, part. 2218, sub. 3, cat A4, classe 1, consistenza 3 vani, rendita euro 86,76, valore catastale euro 10.931,76.

Il sequestro relativo agli immobili sopra indicati risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18076, Registro particolare n.14527, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare.

3) ALLODI Guglielmo-fino alla concorrenza di euro 240.000,00, quale danno a carico di AIR spa

a) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCO DI NAPOLI SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 22.10.2013, la predetta Banca ha comunicato l’esistenza di un conto, con saldo a debito, intestato al sequestrato;

b) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 18.11.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto ad accantonare la somma di euro 16,90, pari al 50% dell’importo di euro 33,79, quale saldo complessivo rinvenuto su di un rapporto cointestato tra il debitore esecutato ed altra persona;

4) PREZIOSI Costantino- fino alla concorrenza di euro 120.600,00, di cui euro 79.200,00 quale danno a carico di AIR spa ed euro 41.400,00 quale danno a carico di CTI-ATI spa.

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, anche a titolo di indennità di fine rapporto, nei limiti di legge;

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Costantino Preziosi, Direttore Generale della stessa, percepisce un compenso mensile, comprensivo dei ratei di 13ma e 14ma, di euro 25.677,00 lordi (euro 12.743,00 netti) e che il T.F.M. dell’interessato, maturato a tutto il 31.10.2013 ed accantonato presso il Fondo Tesoreria dell’INPS, è di euro 136.219,00 lordi.

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 2.548,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dal COMUNE di AVELLINO, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 18.11.2013, il Comune di Avellino ha comunicato che il Sig. Costantino Preziosi, Consigliere comunale, vanta nei confronti dell’Amministrazione il credito di euro 260,24, per n.8 gettoni di presenza relativi al trimestre luglio/settembre 2013;

c) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DELLA CAMPANIA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 30.10.2013, la predetta Banca ha comunicato che il sequestrato è detentore di n.101 azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, di n. 483,301 quote di gestione patrimoniale JPM pari al 50% dei titoli detenuti in cointestazione e di euro 248,86, quale somma rinveniente da rapporti di conto correnti, significando di aver provveduto a trattenere a disposizione del Magistrato le azioni, quote e somme anzidette;

d) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto il 4.11.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto ad accantonare, a disposizione della procedura, la somma di euro 396,13, pari al 50% di euro 792, rappresentante il saldo positivo del conto corrente n. 309587, cointestato con altra persona;

e) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della FINECO BANK SPA e anche altre agenzie della predetta banca;

Il predetto Istituto, con nota pervenuta il 31.10.2013, ha evidenziato che il debitore esecutato risulta cointestatario, con altra persona, delle seguenti somme depositate su conti correnti e depositi titoli presso FinecoBank:

-conto corrente n.4071259, con saldo pari ad euro 117,35;

-deposito titoli custodia n.4071259, con valorizzazione pari ad euro 0,00;

-deposito titoli convenz. n.1237812, con valorizzazione pari ad euro 0,00.

Ha, altresì, aggiunto di aver provveduto, a seguito della notifica dell’atto di sequestro, a rendere indisponibile la somma pro-quota di euro 58,68 sul conto corrente n.4071259;

f) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della UNICREDIT SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 23.10.2013, la predetta Banca ha comunicato di aver provveduto a bloccare il 50% del saldo rinveniente sul libretto di deposito a risparmio n.104912, cointestato con altro soggetto, con un saldo oggetto di sequestro pari ad euro 0,025.

ORDINA

Il dissequestro dei beni e crediti sottoindicati:

1) COLARUSSO Camillo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge;

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Camillo Colarusso, Collaboratore a progetto della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 3.055,00 lordi (euro 2.066,00 netti).

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 413,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda, anche a titolo di indennità di fine rapporto, dal CTI-ATI sp.a., nei limiti di legge.

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Camillo Colarusso, Amministratore unico della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 2.843,00 lordi (euro 1.856,00 netti).

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che provvederà ad accantonare mensilmente, dal mese di gennaio 2014, l’importo di euro 763,00, pari ad 1/5 dell’importo netto di euro 3.815,00 percepito mensilmente quale pensione ex INPDAI.

Ha aggiunto che il sequestrato risulta iscritto dal 26.6.2007 alla gestione separata quale Amministratore di società, impegnandosi a sottoporre a vincolo di indisponibilità a disposizione di giustizia eventuali altre somme allo stesso dovute;

2) D’AMELIO Rosa

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 8.11.2013, il Consiglio Regionale della Campania, Direzione Generale Bilancio, ha comunicato che alla sequestrata, Consigliere regionale, viene corrisposto un importo mensile netto di euro 7.700,00.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 6.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che la sequestrata non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che alla stessa non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato è ancora in attività di servizio, quale dipendente dell’Azienda Sanitaria locale di Avellino, e dunque non percepisce alcun trattamento previdenziale.

Si è comunque impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità le somme dovute all’atto della maturazione del corrispondente diritto.

Ha, infine, sottolineato che la Sig. D’Amelio risulta iscritto alla gestione separata per gli anni 2008/2009/2010, senza percepire alcun trattamento previdenziale per la predetta iscrizione;

d) qualsiasi ragione di credito dalla medesima vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA POPOLARE DI BARI e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto depositato il 31.10.2013, la predetta Banca ha dichiarato l’esistenza di somme a credito, intestate alla sequestrata, pari ad euro 94,93, nonché di n.102 azioni della medesima Banca;

e) qualsiasi ragione di credito dalla medesima vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA APULIA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto pervenuto il 13.11.2013, ha comunicato:

-di aver sottoposto a blocco totale un deposito di 300 azioni Veneto Banca spa, per un controvalore di euro 12.225,00, presente su di un “Dossier Titoli a Custodia”, intestato alla sequestrata;

3) ALLODI Guglielmo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto pervenuto in data 31.10.2013, la Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, Affari Generali, ha comunicato che il sequestrato, dirigente cessato, a far data dal 17.4.2010, dal proprio rapporto di lavoro con la medesima Giunta Regionale, non vanta ulteriori crediti nei propri confronti a titolo di retribuzione.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Autorità Portuale di Napoli, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con nota pervenuta in data 12.11.2013, la predetta Autorità ha dichiarato l’inesistenza di debiti nei confronti del sequestrato;

d) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 14.11.2013, l’INPS, Direzione metropolitana Napoli, ha comunicato che il Sig. Allodi non è beneficiario di alcuna prestazione in carico alla predetta Agenzia e di essere iscritto quale collaboratore nella Gestione separata dal 25.7.2002 e quale Libero professionista senza cassa ed accrediti contributivi dal 12.7.2010;

4) D’AMELIO Angelo

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla AIR sp.a., in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro e/o a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con atto del 15.11.2013, la predetta società ha comunicato che il Sig. Angelo D’Amelio, Amministratore unico della stessa, percepisce un compenso mensile di euro 4.200,00 lordi (euro 2.630,00 netti) e che il T.F.M. dell’interessato, maturato a tutto il 31.10.2013 ed accantonato presso il Fondo Tesoreria dell’INPS, è di euro 9.852,00 lordi.

Con successiva nota del 19.11.2013, la società ha precisato di aver già provveduto, con il pagamento all’interessato del compenso relativo al mese di ottobre 2013, a trattenere ed accantonare il quinto del suddetto compenso, pari ad euro 526,00;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 6.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato è ancora in attività di servizio, quale dipendente del Ministero dell’Istruzione, e dunque non percepisce alcun trattamento previdenziale.

Si è comunque impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità le somme dovute all’atto della maturazione del corrispondente diritto.

Ha, infine, sottolineato che il Sig. D’Amelio risulta iscritto alla gestione separata dal 30.6.1996, senza percepire alcun trattamento previdenziale per la predetta iscrizione;

d) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DELLA CAMPANIA SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto il 30.10.2013, la predetta Banca ha comunicato di essere debitrice del sequestrato dell’importo di euro 44.943,07, trattenuto a disposizione del Magistrato;

e) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti del BANCO DI NAPOLI SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto del 22.10.2013, la predetta Banca ha comunicato:

-la sussistenza di un conto corrente intestato al sequestrato, con un saldo a credito di euro 2.564,00;

-l’esistenza di un libretto di risparmio nominativo intestato al sequestrato con un saldo a credito di euro 9.363,68;

– l’esistenza di un deposito amministrato intestato al sequestrato contenente obbligazioni “BNAPOLI 99/14” per un controvalore nominale di euro 52.000,00.

Ha, altresì, sottolineato di aver messo a disposizione di giustizia i predetti importi.

Ha, infine, evidenziato la sussistenza presso la filiale n.07165 di una rubrica intestata al sequestrato, contenente “fondi dematerializzati” per un controvalore di euro 50.816,08, nonché l’esistenza, presso la filiale n. 09233, di un rapporto di gestione patrimoniale intestata al sequestrato, con un saldo corrispondente ad euro 65.886,45, significando di non poter sottoporre a sequestro gli importi in questione, svolgendo un ruolo di mero intermediario rispetto alla gestione dei relativi rapporti, senza avere la disponibilità o il possesso materiale delle somme.

f) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA MEDIOLANUM SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto del 21 ottobre 2013, ha comunicato che il credito vantato dal sequestrato nei propri confronti è rappresentato unicamente dal saldo di euro 1.543,68 presente sul rapporto di conto corrente n. 317003, di cui il medesimo risulta intestatario;

g) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 4.11.2013, la predetta Banca ha comunicato l’insussistenza di rapporti intestati al sequestrato;

h) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA POPOLARE DI BARI e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto depositato il 31.10.2013, la predetta Banca ha dichiarato l’esistenza di somme a credito, intestate al sequestrato, pari ad euro 287,85 ed euro 287,84 (queste ultime cointestate con altra persona);

i) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA APULIA e anche altre agenzie della predetta banca.

La predetta Banca, con atto pervenuto il 13.11.2013, ha comunicato:

– di aver accantonato, a seguito del sequestro, l’importo di euro 48.675,83, pari al 50% dell’importo di euro 97.351,66, presente su conto cointestato con altra persona;

-di aver sottoposto a blocco totale un deposito di 329 azioni Unicredit, per un controvalore di euro 1.846,41, presente su di un “Dossier Titoli a Custodia”, intestato al sequestrato;

5) PREZIOSI Costantino

a) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dalla Regione Campania, in considerazione del pregresso o attuale rapporto di lavoro o mandato elettivo, nonché a qualunque altro titolo, nei limiti di legge.

Con note pervenute in data 31.10.2013 e 8.11.2013, la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che il sequestrato non percepisce retribuzioni corrisposte dal Settore Trattamento Economico e che allo stesso non sono erogate indennità supplementari di fine servizio;

b) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda, anche a titolo di indennità di fine rapporto, dal CTI-ATI sp.a., nei limiti di legge.

Non risultano pervenute dichiarazioni di quantità;

c) qualsiasi credito, assegno, indennità o somma a qualunque titolo dovuta o debenda dall’INPS e/o ex INPDAP, nei limiti di legge.

Con nota del 20.11.2013, l’INPS ha comunicato che il sequestrato risulta iscritto alla gestione separata dall’1.4.1996, senza avere ancora maturato il diritto a ricevere somme dall’Istituto.

In ogni caso, si è impegnato a sottoporre a vincolo di indisponibilità a disposizione di giustizia eventuali somme allo stesso dovute;

d) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA e anche altre agenzie della predetta banca.

Con atto pervenuto in data 13.11.2013, la predetta Banca ha comunicato l’assenza di rapporti in essere intrattenuti con il sequestrato;

e) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della PIONEER INVESTMENT MANAGEMENTI SGPRA e anche altre agenzie della predetta società.

Con atto pervenuto in data 23.10.2013, la predetta società ha comunicato di non intrattenere rapporti con il Sig. Preziosi Costantino;

f) qualsiasi ragione di credito dal medesimo vantata, a qualsiasi titolo, nei confronti della ARCA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA ed anche altre agenzie della predetta società;

Con atto del 22.10.2013, la predetta società ha comunicato di non essere debitrice, alla data della notifica del ricorso per sequestro conservativo, nei confronti del Sig. Preziosi Costantino;

ORDINA

al competente Conservatore dei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro effettuata, in esecuzione del predetto provvedimento presidenziale dell’8 ottobre 2013, a favore della soc. AIR spa e contro il Sig. D’AMELIO Angelo, in relazione ai cespiti immobiliari sottoindicati:

a) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 2, cat A4, classe 3, consistenza 9,5 vani, rendita euro 377,79, valore catastale euro 47.601,54;

b) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 4, cat C2, classe 1, consistenza 29 mq, rendita euro 53,92, valore catastale euro 6.793,92;

c) proprietà pari a 333/1000 dell’immobile sito in Lioni, alla via Procisa Nuova, riportato al catasto fabbricati al fg. 29, part. 388, sub. 3, cat C2, classe 1, consistenza 24 mq, rendita euro 44,62, valore catastale euro 5.622,12.

Il sequestro relativo agli immobili sopra indicati risulta essere stato eseguito con nota di trascrizione del 22 ottobre 2013, Registro generale n. 18077, Registro particolare n.14528, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Avellino-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare.

ASSEGNA

Al Procuratore Regionale il termine di sessanta giorni-decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza- per depositare presso la Segreteria di questa sezione giurisdizionale l’atto di citazione per il giudizio di merito;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente ordinanza sia comunicata al Procuratore Regionale che ne curerà la notifica alle parti ed ai soggetti interessati.

Spese al definitivo.

Così deciso in Napoli il 21 novembre 2013.

IL GIUDICE DESIGNATO

(dott. Nicola Ruggiero)

Depositata in Segreteria il 4 marzo 2014

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