Le Sezioni unite si sono espresse per la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danno da essi procurati al patrimonio di una società in house: è questa la conclusione a cui è giunta la Suprema corte con la sentenza 8 ottobre-25 novembre 2013 n. 26283.
La vicenda
La citazione in giudizio da parte del Procuratore della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti del direttore generale, del sindaco e dell’amministratore unico della società interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia, denominata Etruria Trasporti e Mobilità Spa (Etm) ha riproposto la questione della giurisdizione della magistratura contabile sui danni procurati dalle società partecipate.
Nella sostanza, la Corte dei conti contestava un danno arrecato dagli imputati alla società – costituita per l’esercizio dei trasporto pubblico locale – con il “fine di impiegare le risorse in una non prevista attività di trasporto merci per conto terzi e remunerando per mansioni mediatorie”, in realtà non effettuate, una diversa società esterna costituita da un altro soggetto e gestita di fatto dal direttore generale. In relazione a questa contestazione gli amministratori furono condannati al risarcimento del danno da parte del giudice contabile.
In appello, poi, la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, “avendo ritenuto che l’azione per risarcimento dei danni da mala gestio nei confronti degli organi di una società di diritto privato, ancorché partecipata da soci pubblici, rientri nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario”, riformò la decisione di primo grado e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Di diverso avviso il Procuratore generale presso la Corte dei conti che fece ricorso in Cassazione, ribadendo nelle sue motivazioni la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.
Le motivazioni
La Cassazione afferma che la società in questione presenta le caratteristiche di una cosiddetta “società in house”, in quanto essa “è stata costituita dall’ente pubblico comunale, il quale ne è l’unico socio e le cui azioni non possono non possono essere neppure parzialmente alienate a terzi; che essa ha per oggetto l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti alla mobilità urbana ed extraurbana (quali il servizio degli ausiliari della sosta e quello dei parcheggi); che la parte più importante dell’attività sociale è svolta in favore dei comune partecipante; e che sulla medesima società detto comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”.
Dopo una ricostruzione normativa degli istituti le sezioni Unite fanno presente che ““La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte
quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme dl controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”.