PA incompetente deve trasmettere istanza del cittadino alla PA giusta

ottobre 30, 2013
By

Costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l’amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d’istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269; Cass. Civ. sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4773).

Tale principio è normativamente sancito dall’art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Catania, sez. I, 22 settembre 2009, n. 1554).

In ossequio a canoni di buona amministrazione e di leale collaborazione con il cittadino, l’amministrazione, prima di affermare la propria incompetenza, è tenuta a procedere ad una riqualificazione ex officio della domanda, nel caso in cui sia palese che l’interesse sostanziale e il bene della vita perseguiti dal cittadino siano tutelabili proprio attraverso provvedimenti di competenza dell’amministrazione effettivamente evocata, al di là di eventuali imprecisioni formali dell’istanza presentata dell’interessato che potrebbero indurre a ritenere – ma solo in apparenza e solo in conseguenza di dette imprecisioni formali – la competenza di una diversa Amministrazione o, come nel caso di specie, di un diverso organo della stessa Amministrazione.

TAR PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 25 ottobre 2013 n. 1136

N. 01136/2013 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2013, proposto da:

BONETTO OSCAR GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Amoroso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Dante di Nanni 16;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio

serbato dal prefetto della provincia di Torino sull’istanza presentata dal ricorrente in data 23.01.2013 volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 31e 117 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 15 maggio 2013 e depositato il 23 maggio 2013, Bonetto Oscar Giorgio ha adito questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per sentir accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Torino sull’istanza da lui presentata in data 21 novembre 2011 volta ad ottenere il rilascio di libretto personale per licenza di porto di fucile.

2. Ha premesso il ricorrente che nell’anno 2006 egli veniva deferito all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 572, 594, 595 e 612 c.p., a seguito di querela sporta da sua moglie. In conseguenza della querela, su richiesta della locale questura, il prefetto di Torino disponeva in data 1 giugno 2006 il ritiro cautelativo delle armi, delle munizioni e del libretto personale per licenza di porto di fucile detenuti dall’interessato; infine, con provvedimento del 6 giugno 2006, lo stesso prefetto vietava definitivamente al medesimo la detenzione di qualsiasi tipo di arma o munizione.

3. Ha precisato il ricorrente che, successivamente, il procedimento penale si è concluso con un provvedimento di archiviazione, motivato in ragione sia dell’occasionalità dei comportamenti delittuosi addebitati all’imputato sia del completo normalizzarsi della sua situazione familiare; anche una patologia psichica diagnosticata al ricorrente nel 2002 si è risolta positivamente, come certificato dal medico curante dell’interessato in data 22 novembre 2011.

4. Per tali motivi, il ricorrente ha formulato in data 21 novembre 2011 alla Prefettura di Torino istanza volta ad ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto di fucile, senza tuttavia ottenere alcuna risposta; il ricorrente ha reiterato l’istanza in data 23 gennaio 2013, ma anche in tal caso non ha ottenuto risposta.

5. Ciò premesso, con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, con condanna della stessa a provvedere; ha chiesto, inoltre, che il Tribunale si pronunci sulla fondatezza della sua istanza, condannando conseguentemente l’amministrazione a rilasciare il provvedimento richiesto, attesa la natura vincolata di quest’ultimo.

6. Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al gravame con memoria, in particolare sostenendo:

– che il silenzio serbato dalla Prefettura sarebbe legittimo dal momento che in materia di rilascio di porto d’armi la competenza è del questore, non del prefetto;

– che infondata, in ogni caso, è la richiesta di accertamento della fondatezza dell’istanza proposta, dal momento che il provvedimento richiesto non ha natura vincolata ma ampiamente discrezionale;

– che, comunque, l’istanza del ricorrente mai potrebbe trovare accoglimento in presenza del divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura nel 2006.

7. All’udienza in camera di consiglio del 10 ottobre 2013, udita la discussione dei patroni delle parti, la causa è stata trattenuta per essere decisa.

8. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti qui di seguito precisati.

8.1. Costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l’amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d’istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269; Cass. Civ. sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4773).

8.2. Tale principio è normativamente sancito dall’art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Catania, sez. I, 22 settembre 2009, n. 1554).

8.2. Peraltro, in ossequio a canoni di buona amministrazione e di leale collaborazione con il cittadino, l’amministrazione, prima di affermare la propria incompetenza, è tenuta a procedere ad una riqualificazione ex officio della domanda, nel caso in cui sia palese che l’interesse sostanziale e il bene della vita perseguiti dal cittadino siano tutelabili proprio attraverso provvedimenti di competenza dell’amministrazione effettivamente evocata, al di là di eventuali imprecisioni formali dell’istanza presentata dell’interessato che potrebbero indurre a ritenere – ma solo in apparenza e solo in conseguenza di dette imprecisioni formali – la competenza di una diversa Amministrazione o, come nel caso di specie, di un diverso organo della stessa Amministrazione.

8.3. Nel caso di specie, è evidente che l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente è quello di conseguire, nuovamente, il rilascio del porto d’armi per uso caccia. Allo stato, il rilascio del titolo richiesto appare impedito dal divieto di detenzione armi emesso dal Prefetto di Torino nel 2006. Di tali profili la Prefettura di Torino è pienamente consapevole, come si evince dalla comparsa di costituzione depositata dalla difesa erariale.

8.4. In tale contesto, ritiene il collegio che canoni di buona fede e di leale collaborazione con il cittadino avrebbero imposto (e impongono tuttora) alla Prefettura:

– di riqualificare la domanda del ricorrente come volta a conseguire, alla luce di eventi sopravvenuti, non direttamente il rilascio del porto d’armi, ma la revoca del divieto di detenzione armi del 2006 quale atto prodromico per ottenere successivamente (questa volta dalla Questura di Torino) il rilascio del porto d’armi;

– di trasmettere la pratica alla Questura, in caso di esito positivo del procedimento di revoca del divieto di detenzione, per le valutazioni di competenza in ordine al rilascio del porto d’armi.

8.5. Ogni diversa opzione interpretativa sarebbe, secondo il collegio, vuotamente formalistica e contraria a principi generali, tenendo altresì conto del contesto normativo in cui si colloca la vicenda in esame: un contesto nel quale le competenze in materia di detenzione e di porto d’armi appaiono suddivise in modo apparentemente irragionevole – quanto meno nell’ottica del comune cittadino – tra Prefetto e Questore, tanto da rendere scusabili eventuali errori commessi dagli interessati nella formulazione delle proprie istanze, e soprattutto nell’individuazione dell’Autorità a cui rivolgerle.

9. Nel contempo, peraltro, l’ampia discrezionalità amministrativa che contraddistingue entrambi i procedimenti in questione impedisce a questo Tribunale di accertare direttamente la fondatezza nel merito dell’istanza del ricorrente.

10. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, dovendosi affermare l’obbligo della Prefettura di Torino di concludere il procedimento amministrativo avviato sull’istanza del ricorrente in data 21 novembre 2011 nei termini sopra esposti, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione.

11. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della vicenda esaminata, fermo peraltro l’obbligo dell’amministrazione resistente, in quanto parte soccombente, di rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, nei termini e nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese di lite, salvo l’obbligo dell’amministrazione resistente di rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25/10/2013.

Tags:

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CHI SIAMO

EVENTO

"ATAC punto e a capo!"

Giovedì,
30 gennaio 2014

ore 15,00

Aula Magna della
Facoltà Valdese
di Teologia
Via Pietro Cossa 40
(Piazza Cavour)
Roma

Cartella Stampa »

Comunicato Stampa »

viva la costituzione

Archivi