Illegittimo il silenzio del Comune ad una diffida di un’associazione per ottenere la redazione della carta dei servizi alla stipula dei contratti di servizio

ottobre 29, 2013
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 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2013, proposto da:

Movimento Difesa del Cittadino, in persona del Presidente nazionale Antonio Longo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Bruno, con domicilio eletto in Salerno, via Nizza, n. 73;

contro

Comune di Salerno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aniello Di Mauro, Maria Grazia Graziani, con domicilio eletto presso in Salerno, via Roma, presso la Casa Comunale;

avverso,

– l’inerzia serbata dal Comune di Salerno sull’istanza–diffida del 9 novembre 2012 con la quale l’Associazione ricorrente ha chiesto la redazione della carta dei servizi e l’adozione di tutti i provvedimenti obbligatori previsti dall’art. 2, comma 461, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e suo regolamento d’attuazione,

nonché

per l’accertamento, ai sensi degli artt. 1 e 3 d. lgs. n. 198 del 2009, dell’inadempimento del Comune di Salerno, in merito all’obbligo di redigere la carta dei servizi e di tutti i consequenziali adempimenti di cui all’art. 2, comma 461, L. n. 244/2007, come da diffida del 9 novembre 2012 (prot. n. 208469);

per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Salerno di predisporre, in sede di procedure di affidamento dei servizi, quanto stabilito dall’art. 4 d.l. 138/2011, con riferimento alla predisposizione della carta dei servizi

e per la condanna,

del Comune di Salerno ad adempiere all’istanza diffida dell’Associazione “Movimento del Cittadino” del 9 novembre 2012 ovvero a provvedere, previa convocazione dell’associazione ricorrente, all’emanazione dell’obbligatoria carta dei servizi e all’adozione di tutti i provvedimenti obbligatori previsti dall’art. 2, comma 461, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e suo regolamento di attuazione e ad astenersi ad avviare procedure di affidamento dei servizi in contrasto con quanto stabilito dall’art. 4 del d.l. 138/2011 convertito, con modificazione in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Movimento difesa del cittadino (MDC) con atto del 9 novembre 2012, ha diffidato il comune di Salerno ad adempiere al disposto di cui all’art. 2, comma 461, L. n. 244/2007 ed a predisporre, in contraddittorio con la ricorrente associazione, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 138/2011, la carta dei servizi in sede di stipula dei contratti di servizio.

Il comune di Salerno non ha dato riscontro alla diffida.

Il Movimento ha quindi presentato l’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 198/2009.

Si è costituito in comune di Salerno che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto, precedentemente alla notifica dello stesso, l’amministrazione si era già attivata per garantire la piena attuazione della disciplina contenuta nell’art. 2 , comma 461, L. n. 244/2007.

Nel replicare con memoria, l’associazione ricorrente ha ribadito la condizione di inadempienza dell’amministrazione comunale.

Alla camera di consiglio del 18 luglio 2013, la causa è passata in decisione.

2.- Preliminarmente deve essere vagliata la legittimazione processuale del Movimento difesa del Cittadino (MDC).

MDC è un’associazione di consumatori iscritta, ai sensi dell’art. 137 d. lgs. 206 del 2005 – il codice del Consumo – nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale, come da decreto di conferma del Ministero dello Sviluppo economico del 17 dicembre 2012.

L’art. 2 dello statuto associativo affida al movimento tra le finalità da perseguire con ogni mezzo legittimo, comprese le azioni giudiziarie, tra l’altro:

– la tutela dei diritti e degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche amministrazioni; la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi;

– la difesa dell’interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti nonché economicità dell’offerta.

Orbene le caratteristiche soggettive e lo scopo dell’Associazione sono sufficienti per fondare la legittimazione ad agire in giudizio.

3.- Ciò premesso, il ricorso va accolto nei termini di seguito esposti.

In attuazione dell’art. 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 198/2009 dispone, infatti, che “Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150″.

L’art. 1, comma 1-bis, precisa che, nel giudizio di verifica della lesione per inadempimento alle attività da attuare, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.

L’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 198/2009 chiarisce, inoltre, che “Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata

Il successivo art. 4 del d. lgs n. 198/2009 così dispone “Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’art. 1. comma 1, [.] “

La class action per l’efficienza della pubblica amministrazione, quindi, costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo amministrativo, azionabile da singoli “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” od anche da “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati” comunque appartenenti a tale pluralità.

4.- Ciò premesso, ad oggi il comune di Salerno è inadempiente al disposto di cui all’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 198/09 per non aver adottato la carta dei servizi nei termini di legge e comunque per non aver eliminato l’illecita situazione denunciata nel termine di giorni 90 come previsto dal menzionato art. 3 del D.lgs n. 198/2009.

Con la delibera del consiglio n. 26/13 (pubblicata in data 20 febbraio 2013), l’ente comunale ha semplicemente fornito gli indirizzi all’organo dirigenziale di dare avvio al procedimento amministrativo per l’adozione della richiamata carta dei servizi. Tuttavia ciò non è sufficiente per ottemperare all’obbligo normativo imposto.

Ed invero, la mancata adozione della carta dei servizi nel termine di novanta giorni dalla notifica della diffida di cui all’art. 3 del d. lgs n. 198/2009 è valutabile alla stregua di inadempimento dell’amministrazione pubblica locale.

La documentazione allegata dal Comune di Salerno in riferimento alla Carta dei Servizi della Società Salerno Energia, Salerno Mobilità e Salerno Sistemi non è conferente alla richiesta contenuta nella diffida e, quindi, all’odierno ricorso. Ed invero MDC ha diffidato il comune di Salerno ad adottare la propria carta dei servizi e non quella delle società partecipate.

5.- Il ricorso va quindi accolto e pertanto:

– va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale di Salerno e, di conseguenza, l’inadempimento della stessa per omessa adozione della Carta dei servizi e dei consequenziali adempimenti, di cui all’art. 2, comma 461, L. n. 244/2007 ed all’art. 4 d.l. n. 138/2011.

Sussiste quindi l’obbligo del comune di Salerno, in persona del sindaco rappresentante legale pro tempore, a porre immediato rimedio all’inadempimento, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza; a tal fine il comune dovrà utilizzare ed organizzare le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dell’ente comunale.

6.- Sussistono giuste ragioni in relazione alla peculiarità ed alla novità della fattispecie, per compensare integralmente le spese tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e che quest’ultima ne dia notizia sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 198/2009.

Manda alla segreteria di darne comunicazione, successivamente al passaggio in giudicato, alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ed all’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 150/2009, ove istituiti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/10/2013.

 

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