Con recentissima sentenza( 20 ottobre 2021 n.7045 ) il Consiglio di Stato ha fatto tabula rasa delle presunte ragioni di alcuni sanitari che pretendevano di sottrarsi alla vaccinazione anticovid in totale sfregio dell’incolumità di colleghi, collaboratori e pazienti.
Il ricorso di costoro era stato dichiarato inammissibile in primo grado dal TAR del Friuli Venezia Giulia, ma l’accoglimento dell’appello sul punto si è per loro tradotto in autentico boomerang.
Con una pronuncia di altissimo valore giuridico, scientifico e morale, il Consiglio di Stato (relatore ed estensore il magistrato emerito Massimiliano Noccelli) ha letteralmente demolito le argomentazioni dei sanitari ricorrenti dimostrandone la totale pretestuosità e infondatezza.
La sentenza ricorda che l’articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce l’inviolabilità dei diritti dell’individuo sia come singolo che come membro della comunità cui appartiene ma ,introducendo il principio della SOLIDARIETÀ, nel contempo impone l’adempimento “dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. I comportamenti posti in essere dai sanitari“obiettori”,in quanto lesivi dell’interesse collettivo alla integrità della salute pubblica ,integrano pertanto palese violazione di un precetto costituzionale.
Perfettamente legittimi invece sono i provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità sanitarie in quanto I’articolo 32 della Costituzione tutela la salute non solo come diritto fondamentale dell’individuo ma, parimenti, come “ INTERESSE della COLLETTIVITÀ”. Ed espressamente stabilisce che possano essere imposti trattamenti sanitari obbligatori a tutela della salute pubblica .
E’ di tutta evidenza pertanto che coloro che blaterano di liberticidio o di incostituzionalità delle norme restrittive finalizzate alla tutela di un interesse collettivo sono ignoranti o in mala fede: “la vaccinazione obbligatoria selettiva- affermano in via definitiva i giudici amministrativi- risponde non solo ad una chiara finalità di tutela del personale sanitario, ma degli stessi pazienti e degli utenti della sanità pubblica e privata, secondo il richiamato principio della solidarietà che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare, delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili… Una visione opposta assolutizzante, unidirezionale e riduttiva della salute come appannaggio esclusivo dell’individuo insensibile al benessere della collettività (sarebbe del tutto incompatibile) con il richiamato principio di solidarietà a tutela dei più fragili”.
Il CILD si augura che questa esemplare sentenza sia di monito per tutti coloro che, ostinandosi ancora a praticare le loro irrazionali e antistoriche visioni personali, coinvolgono nel loro autolesionismo i membri della comunità cui appartengono.
Avv. Roberto Canestrelli