Statuto del CILD Centro d’Iniziativa per la Legalità Democratica

novembre 28, 2017
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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

CENTRO DI INIZIATIVA PER LA LEGALITA’ DEMOCRATICA – ONLUS

 

Le persone qui di seguito indicate riunite oggi …………………………nella sede di ……………………………………………………………………………………………………….

COSTITUISCONO

un’Associazione ONLUS (Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale) secondo il disposto del D. Lgs. 460/97, art. 10.

L’Associazione assume il nome di CENTRO DI INIZIATIVA PER LA LEGALITA’ DEMOCRATICA – ONLUS, con sede sociale in Roma, via………………………………………..                                                           e ha durata illimitata.

Il CILD-ONLUS è un Centro di studio, di ricerca, di controllo, di iniziativa e di intervento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dei concessionari e dei gruppi imprenditoriali pubblici, privati e compartecipati.

Funzione del Centro, quale componente della società civile, è quella di avanzare proposte responsabili, di sviluppare un sostegno critico, di attivare le necessarie azioni di controllo e, se necessario, di conflitto, per rafforzare il ruolo democratico delle istituzioni pubbliche e la loro efficacia ed efficienza nella cura e nella tutela degli interessi generali, di concorrere alla formazione di una coscienza democratica avanzata ed attiva per una dimensione credibile dell’azione politica, di richiamare la sensibilità collettiva ad una maggiore attenzione sui diritti umani violati.

Il Centro, promosso dall’Istituto Internazionale Cultura per il Consumo e l’Ambiente (IICA), ha una propria autonomia ed iniziativa.

L’Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle connesse.

I Fondatori nominano Presidente l’Avvocato Giuseppe Lo Mastro,

inoltre nominano membri pro-tempore del Consiglio Direttivo:

…………………………………………………………..  Vice-presidente pro-tempore

…………………………………………………………..  Tesoriere pro-tempore

…………………………………………………………..  Segretario pro-tempore

…………………………………………………………..  Consigliere pro-tempore

…………………………………………………………..  Consigliere pro-tempore

…………………………………………………………..  Consigliere pro-tempore

Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra esposto. Esse diventano ipso facto soci fondatori dell’Associazione “Centro d’Iniziativa per la Legalità Democratica” – ONLUS.

1.___________________________________ nato a ___________________ il___________  residente a___________________________________________cittadino_______________  codice fiscale___________________________firma ________________________________ 2.___________________________________ nato a ___________________ il___________  residente a___________________________________________cittadino_______________  codice fiscale___________________________ firma________________________________ 3.___________________________________ nato a ___________________ il___________  residente a___________________________________________cittadino_______________  codice fiscale___________________________ firma________________________________4. ___________________________________nato a ___________________ il___________  residente a___________________________________________cittadino_______________  codice fiscale___________________________ firma________________________________ 5. ___________________________________nato a ___________________ il___________  residente a___________________________________________cittadino_______________  codice fiscale___________________________ firma________________________________  Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

STATUTO  DELL’ASSOCIAZIONE

“CENTRO DI INIZIATIVA PER LA LEGALITA’ DEMOCRATICA- CILD”

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita un’ Associazione denominata “Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica  -CILD”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, a tale scopo, verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione ha sede in Roma, via………………………………… e può aprire sedi in tutto il territorio nazionale.

OGGETTO E SCOPO

Art. 2

Il “CILD” è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale. E’ un Centro di studio, di ricerca, di controllo, di iniziativa e di intervento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dei concessionari e dei gruppi imprenditoriali pubblici, privati e compartecipati.

Funzione del Centro, quale componente della società civile, è quella di avanzare proposte responsabili, di sviluppare un sostegno critico, di attivare le necessarie azioni di controllo e, se necessario, di conflitto, per rafforzare il ruolo democratico delle istituzioni pubbliche e la loro efficacia ed efficienza nella cura e nella tutela degli interessi generali, di concorrere alla formazione di una coscienza democratica avanzata ed attiva per una dimensione credibile dell’azione politica, di richiamare la sensibilità collettiva ad una maggiore attenzione sui diritti umani violati.

Il Centro, promosso dall’Istituto Internazionale Cultura e Ambiente (IICA), ha una propria autonomia ed iniziativa.

 

Il “CILD” ha lo scopo di:

  • divalorizzare, verificare e controllare l’attività e le scelte delle Istituzioni Pubbliche, dei concessionari dei pubblici servizi e dei gruppi imprenditoriali affinché:
  • siano definiti e rispettati i diritti dei cittadini per la corretta applicazione del principio di legalità;
  • sia garantita l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica ed il buon funzionamento dei servizi pubblici e degli uffici di interesse dei cittadini e delle imprese;
  • siano tutelati i beni collettivi in particolare quelli riguardanti la salute, l’ambiente e il paesaggio urbano ed ampliato il loro godimento da parte dei cittadini;
  • sia favorito lo sviluppo dei nuovi organismi partecipativi che raccolgono e promuovono la soddisfazione dei nuovi bisogni sociali;
  • sia promossa la costituzione di “Carte della qualità sociale” che le Amministrazioni devono assumere come obbiettivo della propria azione e controllarne la corretta applicazione;
  • siano promosse iniziative per la tutela dei diritti umani e per la riaffermazione dei principi di solidarietà e di accoglienza.
  • di corrispondere all’aspettativa dei cittadini, all’esigenza di nuovi diritti, a una politica più partecipata e credibile, più vicina e più trasparente;
  • di promuovere l’innovazione dei rapporti tra le “persone” per garantire lo sviluppo e la più ampia giustizia sociale;
  • di operare il riconoscimento istituzionale dei nuovi bisogni sociali.
  • l’analisi e la denuncia delle inefficienze ed omissioni della Pubblica Amministrazione nella gestione delle risorse umane ed economiche;
  • di elaborare proposte per superare le inefficienze ed estendere e migliorare i servizi ai cittadini;
  • di promuovere ed effettuare, direttamente ed indirettamente, la ricerca scientificadi particolare interesse sociale, come definita dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135;
  • di utilizzare ed ampliare tutti gli strumenti di partecipazione dei cittadini previsti dalla legge, e in particolare:
  1. a)“Azione Popolare”, sostitutiva dei poteri pubblici prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 267/2000;
  2. b) la “Class Action” e l’esercizio dell’azione civile in sede penale, nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei privati a tutela dei diritti dei cittadini e delle finalità del CILD;
  3. c) l’esposto, la denuncia, la querela, per il mancato rispetto degli obblighi di legge, del buon andamento e della legalità nell’attività dei pubblici uffici, da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e dei privati, con particolare riferimento alle ipotesi di delitti contro la Pubblica Amministrazione;
  4. e) le proposte di iniziativa popolare.

Art. 2 bis

Per lo sviluppo della propria attività il CILD ricercherà ed attiverà ogni utile  forma di coordinamento con la rete di associazioni, comitati, fondazioni, onlus presenti sul territorio o che operano per via Internet, anche al fine di un confronto ed un contributo di idee.

Il Centro parteciperà altresì a forme di coordinamento promosse da realtà sociali e politiche su contenuti ed iniziative in linea con le proprie finalità

generali.

Scopo principale di tali forme di coordinamento dovrà essere quello di partecipare alla ricostruzione di una cultura del bene comune non soggetta agli interessi economici e particolaristici, e basata sul rispetto della legalità.

Il CILD è impegnato a sviluppare rapporti diretti con il mondo accademico e della ricerca su temi di forte interesse sociale quali ad esempio: il funzionamento della P.A., la qualità urbana, i nuovi bisogni sociali, i diritti umani, ecc. anche attraverso il finanziamento da parte del Centro di borse di studio.

I contenuti e le modalità di tali rapporti saranno definiti di intesa con le Università, i Centri di ricerca, singole personalità accademiche e giovani studiosi.

L’attività di comunicazione del CILD avverrà principalmente via Internet. I contenuti del sito web e del giornale on line collegato al sito,  esprimeranno  i punti di vista, le news, le inchieste, gli studi, le ricerche, le iniziative del Centro e quant’altro sia occasione di dibattito pubblico sugli argomenti di interesse del CILD.

Il sito sarà utilizzato, inoltre, come piazza virtuale e quindi come punto di incontro e di scambio tra coloro che animano il Centro e quanti sono interessati ai temi, agli obiettivi e alle iniziative promosse dal CILD.

L’attività di comunicazione verrà inoltre esercitata attraverso tutti gli altri strumenti tradizionali e, in particolare, Seminari e Pubblicazioni.

Particolare rilevanza avranno inoltre i rapporti con le testate nazionali e locali.

L’Associazione potrà i svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

PATRIMONIO

Art. 3

Il patrimonio è formato:

  1. a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
  2. b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  3. c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
  4. da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

ASSOCIATI

Art. 4

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere soci del CILD cittadini di ogni età, sesso, nazionalità, religione.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Fondatori, Onorari, Ordinari.

  • Sono soci Fondatori tutti coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo e lo Statuto del Centro.I soci Fondatori sono tenuti al versamento di un contributo di ammissione e di una quota associativa annuale pari a quella dei soci Ordinari.
  • Sono soci Onorari persone, Enti o Istituzioni che si siano distinti nel campo di iniziative culturali e sociale coerenti con le finalità del Cild.
  • I soci Onorari godono di quegli specifici benefici che il Consiglio Direttivo si riserva di stabilire di volta in volta.
  • L’ammissione a socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, che approva lo Statuto e le finalità del Centro espresse nello Statuto stesso. I soci Ordinari verseranno un contributo di ammissione e una quota associativa annuale il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il periodo associativo dei soci Ordinari dura un anno solare o frazione di anno solare, cioè dal giorno dell’ammissione al 31 dicembre dello stesso anno.

Salvo il caso di morosità o di radiazione lo stato di socio s’intende rinnovato al pagamento della quota annuale.

  • per morosità nel pagamento della quota associativa, decorsi trenta giorni dall’invito spedito con lettera raccomandata per la regolarizzazione del pagamento;
  • per radiazione che venga pronunciata contro il socio che con la sua condotta pregiudichi il buon andamento del Centro.

Art. 5

La qualità di socio si perde:

  • per cessazione dell’attività sociale;
  • per morte del socio;
  • per dimissioni;
  • per esclusione

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 6 

Sono organi dell’associazione:

– l’assemblea dei Soci

– il Comitato Direttivo

– il Presidente

– il Vice Presidente

– il Tesoriere

– l Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

 

Art. 7

Gli associati formano l’assemblea.

L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:

– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

– alla nomina del Comitato Direttivo;

– alla nomina del Collegio dei Revisori;

– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

– ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di …………….. componenti. Dura in carica ……….. anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno ……….membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica certificata o fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 

PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si rende necessario.

 

TESORIERE

 

Art. 10

 

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

COLLEGIO DEI REVISORI

 

Art. 11

 

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

 

Art. 12

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

NORMA FINALE

 

Art. 13

 

L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

 

  1. a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

 

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto,si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

 

 

Clausola compromissoria

 

Art. 14

 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso,sarà rimessa al giudizio di un arbitro  amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo  ad arbitrato irrituale. l’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

 

 

Firme

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