Proposta di Delibera sull’Azione Popolare

aprile 22, 2016
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DELIBERAZIONE

PREMESSO
* che Roma Capitale è ente esponenziale rappresentativo dei diritti e degli interessi della collettività residente nel suo territorio nonché titolare di diritti ed interessi in proprio;
* che in questa duplice veste il Comune è titolare del diritto di agire e di resistere in giudizio tanto in proprio a tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi previsti dal codice civile e da specifiche disposizioni normative, quanto nella sua veste di ente esponenziale di diritti collettivi e diffusi della comunità cittadina;
* che lo statuto al Capo I, in tema di principi programmatici, definisce l’ambito di azione di Roma Capitale perimetrando l’ambito della propria azione “politico-amministrativa” in reazione e contrapposizione ai casi in cui i diritti dei singoli e della collettività vengano ad essere violati o comunque non positivamente realizzati;
* che ai sensi dell’art.1 dello Statuto, Roma Capitale cura gli interessi delle donne e degli uomini che vivono nel suo territorio, promuove il progresso della comunità e assicura il rispetto dei diritti individuali e collettivi sanciti dalla Costituzione italiana;
* che, in particolare, l’art. 1 c 2° dello Statuto stabilisce che “Roma Capitale impronta l’esercizio delle sue funzioni e l’espletamento delle attività dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l’età o le tendenze sessuali”; inoltre il comma 4 statuisce che “Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città – Capitale d’Italia, centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse – si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; salvaguardarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversità culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica”;
* che in tema di principi programmatrici altresì l’art. 2, statuisce che: “Roma Capitale adotta il Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l’intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa.”; “Roma Capitale promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e
l’accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile…”; “Roma Capitale riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l’esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.”; “Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità”; “Roma Capitale, nel quadro degli indirizzi impartiti dall’Assemblea Capitolina e avvalendosi dei Municipi, esplica il proprio ruolo nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.”; “Roma Capitale tutela il patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla più idonea fruizione di tale patrimonio nonché al sostegno delle attività culturali della Città.” Inoltre l’art. 4 dello Statuto stabilisce che: “Roma Capitale garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell’Amministrazione della città”.

CONSIDERATO
* che ai fini della difesa dell’Amministrazione civica in tutte le sedi di giustizia Roma Capitale si avvale degli uffici dell’Avvocatura, che rientra tra le strutture di supporto agli Organi e agli uffici dell’Amministrazione e pertanto è posta a presidio dei diritti e degli interessi dell’Amministrazione;
* che ragioni di economia, imposte dalla pianta organica, limitata a fronte delle innumerevoli violazioni di principi e diritti, impongono all’Avvocatura e al Sindaco a cui esclusivamente Essa risponde, di dare tutela solo ad un numero limitato di situazioni, a fronte di innumerevoli violazioni che pure richiederebbero una tutela giurisdizionale.

RITENUTO
* che l’art. 9 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 prevede quale strumento di supplenza in giudizio per i singoli cittadini elettori nel caso di inerzia del comune, la così detta azione popolare così disciplinata: “Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore”.
* che l’art. 9 dello Statuto di Roma Capitale ha recepito la sopra citata previsione normativa ed ha stabilito che: “Ciascun cittadino elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a Roma Capitale. In caso di soccombenza le spese saranno sostenute da Roma Capitale qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore”.

VALUTATA
* l’impossibilità concreta di far fronte a tutte le richieste e le esigenze di giustizia e l’esistenza del concreto strumento di supplenza offerto dall’art. 9 dello Statuto.

QUANTO SOPRA PREMESSO
Roma Capitale si impegna a incoraggiare e sostenere il concreto ricorso allo strumento rappresentato dall’azione popolare secondo le modalità stabilite dalle seguenti disposizioni.

Art. 1 – L’Avvocatura Comunale è incaricata di esaminare le azioni popolari promosse o preannunciate da cittadini elettori di Roma Capitale che hanno ad oggetto la tutela dei diritti ed interessi legittimi dell’ente locale, dando priorità a quelle iniziative valutate positivamente e sostenute da associazioni, comitati o pluralità di cittadini.

Art. 2 – Nel caso in cui l’Avvocatura ritenga opportuna l’azione popolare proposta e, per motivi oggettivi, non sia possibile approntare in tempo utile una attività defensionale adeguata, essa curerà ugualmente la costituzione in giudizio al fine di esprimere l’adesione della Amministrazione all’azione proposta.

Art. 3 – Gli Uffici proposti alla cura del diritto e/o dell’interesse dell’Amministrazione leso da comportamenti di terzi sono tenuti a fornire con priorità rispetto ad altre richieste le informazioni e la documentazione in loro possesso, senza oneri per i cittadini elettori che intendono promuovere l’azione popolare.

Art. 4 – Nel caso in cui l’esito dell’azione popolare risulti favorevole per l’Amministrazione, il cittadino elettore non avrà diritto a compensi di alcun genere, salvo il rimborso delle spese di giudizio liquidate in sentenza.

Art. 5 – L’Avvocatura Comunale, per agevolare l’esercizio di azioni popolari nelle materie sopra indicate, promuoveva periodici incontri aperti con i cittadini e associazioni di volontariato che hanno tra i loro scopi sociali la tutela dei diritti ed interessi dell’Amministrazione.

Art. 6 – Nel caso in cui associazioni di volontariato abbiano sostenuto con i propri associati la gestione di azioni popolari, la Giunta Comunale, tenuto conto dei risultati conseguiti dall’Amministrazione, potrà annualmente disporre forme di sostegno economico a favore di una o più associazioni.

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